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Ordinanza — n. 10803/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of decisive grounds regarding prescription and necessary co-litigant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10803/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate court's reasoning lacked decisive grounds regarding the prescription period and the necessity of the ISTAT as a co-litigant. The appellant argued that the lower court erred by not remanding the case to the first instance for proper joinder of the Prefecture, but the Supreme Court found these criticisms did not address the actual basis of the decision. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the administrative sanction against the company remains in force.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not concern the decisive reasons of the judgment or if they are not directed at the operative part of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of decisive grounds prescription period necessary co-litigant administrative sanction cassation procedure art 360 cpc impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso afferma che il riferimento al verbale del 2014 è in violazione dell’art. 112 cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Il primo motivo di ricorso afferma che il riferimento al verbale del 2014 è in violazione dell’art. 112 cod.
Art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.
La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. R.g.
art. 112 cod. proc. civ
Il primo motivo di ricorso afferma che il riferimento al verbale del 2014 è in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13257/2022 R.G. proposto da : SUITE DREAMS, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via G. P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato ZITO GIOVANNI MARIA (ZTIGNN76L09E986O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTELLA GIUSEPPE (MRTGPP56H09F158D) -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE -intimata – nonché contro PREFETTURA ROMA, in persona del Prefetto in carica, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 17298/2021 depositata il08/11/2021.

R.g. n. 13257 del 2022 Ad. 28/03/2023; estensore: C.Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA La Suite Dreams propose opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso cartella di pagamento , per sanzione amministrativa, irrogata con ordinanza ingiunzione notificata nel 2018, deducendo la prescrizione dalla data di accertamento (dell’anno 2013) alla notifica dell’ordinanza. L’opposizione vennerigettata dal Giudice di Pace e la decisione del primo giudice è stata confermata dal Tribunale di Roma, in appello,con sentenza n.17298 del 8/11/2021.

Avverso la sentenza propone ricorso la Suite Dreams, con atto affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva. La Prefettura di Roma ha depositato atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato. Per l’adunanza del 28/03/2023 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza d’appello ha affermato che l’opponente, pur indicando la data del verbale dell’ISTAT (4 giugno 2013), non ha indicato la data di notifica del verbale in modo da provare l’intervento della prescrizione in relazione alla data dell’ordinanza emessa per due verbali, uno del 2013 e l’altro del 2014, né ha citato in giudizio l’ISTAT che avrebbe potuto produrre il documento.

Il primo motivo di ricorso afferma che il riferimento al verbale del 2014 è in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perché mai dedottoe che in giudizio si sarebbe dovuta costituir e la Prefettura e non l’ISTAT e comunque il Tribunale, avendola ritenuto litisconsorte R.g. n. 13257 del 2022 Ad. 28/03/2023; estensore: C.Valle necessario doveva rimettere la causa al primo giudice, è inammissibile: il riferimento al verbale del 2014 non riguarda la ragione del decidere; il giudice d’appello non ha in alcun modo affermato che l’ISTAT eralitisconsorte necessario; trattasi pertanto di censura priva di decisività.

Il secondo motivo, secondo il quale la data del verbale ris ulta dalla cartella di pagamento, è anch’esso inammissibile: la ra g io ne deldecidere della sentenza impugnata è che non è stata provata la data di notifica del verbale (non la data del verbale) e tale affermazione decisoria non è impugnata, da cui, anche in questo caso, la non decisività della censura. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, in quanto la Prefettura di Roma si è costituita con atto di mero stile e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto alcuna attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione d’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. R.g. n. 13257 del 2022 Ad. 28/03/2023; estensore: C.Valle Così deciso in Roma, nella camera d