Cassation appeal dismissed; necessary joinder of co-owners required before declaring distribution project executable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Rome Tribunal's declaration that the distribution project was executable. The appellant argued for the termination of the dispute following payment mandates, but the court found the appeal was not properly notified to all necessary co-owners. Consequently, the case was remanded for a new hearing to ensure necessary joinder of parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 512-617 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When necessary joinder exists, the court must ensure all co-owners are notified before declaring a distribution project executable; failure to do so requires remand for integration of the contradictory.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 8156/2021R.G. proposto da: DELLA RAGIONE ALFREDO, domiciliato in Roma , Piazza C avour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione,rappresentato e dife s o da ll’ avv. Francesco P. Luiso, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro ITALFONDIARIO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratorespeciale di SPV IEFFE DUE s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell’avv. Teodoro Carsillo, che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – e contro MUZIO GIUSEPPE, VINOTTI MARIO, VINOTTI ROBERTO, CONDOMINIO VIA VINCENZO TIBERIO 24 -intimati - avverso la sentenza n. 12550/20 delTribunale di Roma, depositata il 17.9.2020; avverso la sentenza n. 12550/20 delTribunale di Roma, depositata il 17.9.2020; 8156/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.2.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ;
Rilevato che: -Alfredo Della Ragione ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza delTribunale di Roma indicata in epigrafe , con cui –in relazione al giudizio di opposizione distributiva ex artt. 512-617 c.p.c. dallo stessoproposta avverso l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione depositata il 17.2.2017, con cui era stato dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione nella espropriazione immobiliare a suo carico, iscritta al N. 85342/1995 –è stata dichiarata cessata la materia del contendere, stante l’intervenutaemissione dei mandati di pagamento in favore dei creditori utilmente collocati nel progetto; -gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese;
Considerato che: -il ricorso è stato correttamente notificato a tutti gli intimati; -tuttavia, esso non risulta notificato a i rimanenti soggetti già evocati nell’unico grado del giudizio di merito; - tra tutte le suddette parti sussist e litisconsorzio necessario , quanto meno processuale; P.Q. M. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alle parti l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordina