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Decreto — n. 10753/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10753/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10753/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10316/2022 R.G. proposto da : COGEFER COSTRUZIONI GENERALI FERHOLD S.r.l., FERRANDINO GABRIELE(c.f. FRRGRL64T03F839V), in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della COGEFER Costruzioni Generali Ferhold S.r.l., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell'avvocato CLAUDIO FABRICATORE; -ricorrenti - contro DE ROSA ENNIO (c.f. DRSNNE50S16G888K), elettivamente domiciliato in ROMA, V.le Regina Margherita 278, presso lo studio dell'avvocato MARCO FERRARO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro UNICREDIT S.p.A. (c.f. 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore CLAUDIA D’AGOSTINO, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Alberico II 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro BANCO DI NAPOLI S.p.A.; -intimata – avverso la sentenza n. 369/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevatoche in data 05/04/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparticostituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il ricorso incidentale adesivo della Unicredit S.p.A., condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito e che tutte le controparti costituite hanno depositato in atti l’accettazione della rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 10753/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COGEFER COSTRUZIONI GENERALI FERHOLD S.r.l., FERRANDINO GABRIELE(c.f. FRRGRL64T03F839V), in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della COGEFER Costruzioni Generali Ferhold S.r.l., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell'avvocato CLAUDIO FABRICATORE; -ricorrenti - contro DE ROSA ENNIO (c.f. DRSNNE50S16G888K), elettivamente domiciliato in ROMA, V.le Regina Margherita 278, presso lo studio dell'avvocato MARCO FERRARO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro UNICREDIT S.p.A. (c.f. 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore CLAUDIA D’AGOSTINO, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Alberico II 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro BANCO DI NAPOLI S.p.A.; -intimata – avverso la sentenza n. 369/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevatoche in data 05/04/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparticostituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il ricorso incidentale adesivo della Unicredit S.p.A., condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito e che tutte le controparti costituite hanno depositato in atti l’accettazione della rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni.

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento revoca dell'opposizione sospensione della procedura di fallimento rinuncia al dibattimento orale desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10316/2022 R.G. proposto da : COGEFER COSTRUZIONI GENERALI FERHOLD S.r.l., FERRANDINO GABRIELE(c.f. FRRGRL64T03F839V), in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della COGEFER Costruzioni Generali Ferhold S.r.l., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell'avvocato CLAUDIO FABRICATORE; -ricorrenti - contro DE ROSA ENNIO (c.f. DRSNNE50S16G888K), elettivamente domiciliato in ROMA, V.le Regina Margherita 278, presso lo studio dell'avvocato MARCO FERRARO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro UNICREDIT S.p.A. (c.f. 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore CLAUDIA D’AGOSTINO, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Alberico II 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro BANCO DI NAPOLI S.p.A.; -intimata – avverso la sentenza n. 369/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevatoche in data 05/04/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparticostituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il ricorso incidentale adesivo della Unicredit S.p.A., condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito e che tutte le controparti costituite hanno depositato in atti l’accettazione della rinuncia; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così