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Decreto — n. 10751/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10751/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10751/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4858/2023 R.G. proposto da : MONTANARI TAMARA (c.f. MNTTMR81S70H501D), elettivamente domiciliata in ROMA, Via Pompeo Magno 94, presso lo studio dell'avvocato BARBARA MORBINATI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GENERALI ITALIA S.p.A., RAETIA SGR S.p.A. in Liquidazione; -intimate – avverso la sentenza n. 6795/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso nei confronti di Generali Italia S.p.A. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato in data 30/03/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso nei confronti di Raetia SGR S.p.A. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato in data 07/04/2023; rilevato che le società intimate non risultano costituite nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva delle società intimate.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 10751/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MONTANARI TAMARA (c.f. MNTTMR81S70H501D), elettivamente domiciliata in ROMA, Via Pompeo Magno 94, presso lo studio dell'avvocato BARBARA MORBINATI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GENERALI ITALIA S.p.A., RAETIA SGR S.p.A. in Liquidazione; -intimate – avverso la sentenza n. 6795/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso nei confronti di Generali Italia S.p.A. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato in data 30/03/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso nei confronti di Raetia SGR S.p.A. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato in data 07/04/2023; rilevato che le società intimate non risultano costituite nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva delle società intimate.

Parole chiave

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probabilità di successo del ricorso esame di cassazione revoca dell'esecutore testamentario procedure di ricorso opposizione al precetto esecutivo azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4858/2023 R.G. proposto da : MONTANARI TAMARA (c.f. MNTTMR81S70H501D), elettivamente domiciliata in ROMA, Via Pompeo Magno 94, presso lo studio dell'avvocato BARBARA MORBINATI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GENERALI ITALIA S.p.A., RAETIA SGR S.p.A. in Liquidazione; -intimate – avverso la sentenza n. 6795/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso nei confronti di Generali Italia S.p.A. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato in data 30/03/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso nei confronti di Raetia SGR S.p.A. - sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti -depositato in data 07/04/2023; rilevato che le società intimate non risultano costituite nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva delle società intimate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,