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Decreto — n. 10748/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10748/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10748/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.947/2023 R.G. proposto da : CRISTIANI ALESSANDRO(c.f. CRSLSN77D17M109W9), rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO COCCHIA; -ricorrente - contro RES RESIDENTIAL S.r.l. (c.f. 03744220280), in persona del legale rappresentante pro tempore GUGLIELMO TABACCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA DE MAIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3204/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/10/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che in data 04/04/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che la società contror icorrente ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 10748/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CRISTIANI ALESSANDRO(c.f. CRSLSN77D17M109W9), rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO COCCHIA; -ricorrente - contro RES RESIDENTIAL S.r.l. (c.f. 03744220280), in persona del legale rappresentante pro tempore GUGLIELMO TABACCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA DE MAIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3204/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/10/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che in data 04/04/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che la società contror icorrente ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia conseguenze del ritiro tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.947/2023 R.G. proposto da : CRISTIANI ALESSANDRO(c.f. CRSLSN77D17M109W9), rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO COCCHIA; -ricorrente - contro RES RESIDENTIAL S.r.l. (c.f. 03744220280), in persona del legale rappresentante pro tempore GUGLIELMO TABACCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA DE MAIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3204/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/10/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che in data 04/04/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alla controparte costituita, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che la società contror icorrente ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,