Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10730/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite reasons for first-instance rejection under Art. 366(3) CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10730/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the specific reasons for the rejection of the first-instance judgment. The appellant merely restated original merits arguments regarding notification and prescription without addressing why the lower court rejected the initial claim. Consequently, the court ruled that the appeal violated Article 366, paragraph 3 of the Civil Procedure Code, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, n. 3 cod. proc. civ.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for the rejection of the first-instance judgment are not cited, as the appellant must explain why the lower court erred in dismissing the claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Civil Procedure Code first instance rejection cassation grounds legal costs inosservanza del termine avviso di pignoramento carenza di urgenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che il ricorso è inammissibile; il gravame è stato proposto in evidente violazione dell’art. 366, n.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 182 cod. proc. civ.
D.P.R. n. 602 del 1973
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12036/2022 R.G. proposto da : BOMBINO SERAFINO, elettivamente domiciliato in MILANO, in VIA FRANCESCO CARLINI 5, presso lo studio dell’avvocato SANTORO RAFFAELE che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliata in ROMA , in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. di MILANO n. 3934/2021depositata il 02/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che: Serafino Bombino ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3934 del 2021 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, esponendo che aveva impugnato una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria contestando la mancata notifica delle cartelle e degli atti prodromici, la mancata specifica del calcolo degli interessi e della relativa base di credito, la prescrizione quinquennale; il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Commissione di secondo grado; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

Rilevato che: con il motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 112, 115, 182, cod. proc. civ., 26, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sulla prescrizione eccepita, ritenendo erroneamente provata la notifica degli atti sottesi all’iscrizione ipotecaria, diversamente da quanto accaduto in occasione dell’impugnativa di un preavviso di fermo amministrativo cui erano sottesi anche due avvisi di accertamento oggetto dell’impugnativa in scrutinio in questo giudizio;

Considerato che il ricorso è inammissibile; il gravame è stato proposto in evidente violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.; nel ricorso non sono riferite le ragioni del rigetto di prime cure, né i motivi di appello, né le ragioni del rigetto del gravame di merito; sono solo riproposte le riferite deduzioni originarie di merito in ordine all’allegata mancata prova della notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, da cui sarebbe in tesi derivata la prescrizione; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.400,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,