Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify the legal qualification of the opposition action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Matteo Favaro's appeal inadmissible because he failed to specify whether the lower court qualified his opposition as an objection to execution or a claim of lack of title. Favaro argued the opposition concerned the interpretation of a clause assuming social debts, while the opposing party maintained it was a standard execution objection. The court ruled that procedural rules depend on the qualification given by the trial judge, and without this essential fact, the appeal cannot be decided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 3; Art. 360-bis, n. 1 of the Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the legal qualification of the contested act, as the applicable procedural regime must be determined based on the qualification given by the court a quo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10516/2022 R.G. proposto da : FAVARO MATTEO, elettivamente domiciliato in Venezia , VIA CARDUCCI, presso lo studio dell’avvocato ZAMPIERI PIERFRANCESCO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro GASPARINI PIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D'ARA COELI 11, presso lo studio dell’avvocato DIORIO ELISABETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato FURLANETTO ALBERTO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 310/2022depositata il 14/02/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Matteo Favaro ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 310 del 2022 della Corte di appello di Venezia, esponendo che: - era stato socio accomandante della Viesse lavorazioni s.a.s., cancellata dal Registro delle imprese, sciolta senza liquidazione né distribuzione di attivo; - aveva ri cevuto notifica di un precetto, da parte di Pio Gasparini, in forza di una sentenza di rigetto di un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della suddetta s.a.s.; - secondo il precettante la titolarità passiva dell’obbligazione era nata da una clausola contenuta nell’atto di scioglimento sociale, con cui il deducente accomandante si era assunto i debiti nei confronti dei creditori sociali; - si era opposto al precetto deducendo l’erronea interpretazione della clausola e dunque la carenza di titolo esecutivo; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, e la Corte di appello aveva dichiarato tardivo il gravame escludendo l’applicabilità della c.d. sospensione feriale dei termini; resiste con controricorso Pio Gasparini; le parti hanno depositato memoria;
Rilevato che con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, della legge n. 742 del 1969, e dell’art. 92, r.d. n. 12 del 1941, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, a prescindere dall’intestazione formale, la natura della domanda afferiva all’interpretazione della clausola contrattuale di assunzione della responsabilità per i crediti sociali, e dunque tale oggetto, più che aggiungersi , si sostituiva a quello della carenza di titolo e del diritto di minacciare e procedere all’esecuzione;
Considerato che il ricorso è inammissibile; la parte ricorrente non allega né documenta se e nel caso come il Tribunale avesse qualificato l’opposizione; infatti, per il principio dell'apparenza, il regime d'impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio, quand'anche si contesti quest'ultima (Cass., 11/01/2012, n. 171, Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 4, e, in fattispecie sovrapponibile, Cass., 08/11/2021, n. 32514, Cass., 03/03/2022, n. 7001, pag. 5); in mancanza della specificazione e, se necessario, dimostrazione in ricorso di questo essenziale fatto processuale, non è possibile decidere, trattandosi di circostanza decisiva; ne discende la violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.; il ricorso è comunque inammissibile anche ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; l’opposizione del socio avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società si configura sempre come opposizione all’esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo (cfr., in un caso diverso ma corrispondente in termini di principio generale, Cass., 14/11/2011, n. 23749); del resto, lo stesso ricorrente finisce per contraddirsi affermando che l’oggetto della controversia era ed è unico, attenendo al diritto di procedere esecutivamente quale affermato nel precetto, sia pure sulla base dell’ermeneutica negoziale in parola; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore i