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Ordinanza — n. 10707/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the claim against the tribunal's order is not subject to cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10707/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged tribunal order was issued during a review procedure (reclamo) and lacks the requisite binding force for cassation. The appellant sought to suspend an enforcement order regarding a marital home, but the lower court rejected her request based on prior mortgage registration. The Court ruled that such orders are not susceptible to cassation review as they do not possess the character of a final, binding decision.

Regesto Legislator

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Art. 669 terdecies c.p.c.; Art. 624 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation against orders issued in the review procedure (reclamo) are inadmissible because such orders lack the binding force required for cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal reclamo procedure suspension of execution marital home cassation review iscrizione di un'ipoteca legale attribuzione dell'abitazione familiare divisione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 669 terdecies c.p.c.
655372 - 01 ) : « È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art.
Art. 624 c.p.c.
avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.».
Art. 337 sexies c.c.
Ricorre la Giorgi con atto affidato a due motivi: con il primo motivo si lamenta nullità, illegittimità, inefficacia dell’ordinanza del collegio del Tribunale di Latina per violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 337sexies e s eg .
Art. 586 c.p.c.
Art. 1599 c.c.
Art. 111 Cost.
in combinato disposto con l’art. 111 Cost.; con il secondo motivo si lamenta illegittimità dell’ordinanza secondo Ad 06/02/2023 CC R.g.
Art. 3 Cost.
Ricorre la Giorgi con atto affidato a due motivi: con il primo motivo si lamenta nullità, illegittimità, inefficacia dell’ordinanza del collegio del Tribunale di Latina per violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 337sexies e s eg .
D.P.R. n. 115/2002
art. 586 cod. proc. civ
e dell’art. 586 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
in combinato disposto con l’art. 111 Cost.; con il secondo motivo si lamenta illegittimità dell’ordinanza secondo Ad 06/02/2023 CC R.g.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25411 del 10/10/2019
Il ricorso è, invero,inammissibile, dovendosi fare applicazione, nella specie, dell’orientamento di questa Corte, più volte ribadito e al quale il Collegio presta adesione, secondo cui ( Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8461/2022 R.G. proposto da : GIORGI IOLANDA, elettivamente domiciliat a in Roma , alla via Gregorio VII, n. 466presso lo studio dell’avvocato FLOCCO MARINA (FLCMRN66S58A485T) che larappresenta e difende -ricorrente– contro MARINOZZI SANDRO, LO SORDO DANIELA, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BELLIAZZI ANTONIO (BLLNTN57B13C034U) -controricorrente – avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di LATINA n. 5600/2021 depositata il15/11/2021.

Ad 06/02/2023 CC R.g. n. 8461 del 2022; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA In data 3 agosto 2021 pervenne a Iolanda Giorgi un atto di precetto in notifica unitamente al decreto di trasferimento, ad istanza di Sandro Marinozzi e Daniela Lo Sordo, per il rilascio dell’immobile adibito a casa coniugale e assegnata a lei dopo la separazione con il marito. Questo precetto venne opposto da Iolanda Giorgi, che chiese al Tribunale di Latina, in via preliminare e cautelare, di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo e del precetto nei suoi confronti, nel merito di accertare e dichiarare nullo e ( o ) annullabile e ( o ) inefficace totalmente e comunque illegittimo il precetto.

Il Tribunale rigettò sia ladomanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, sia l’opposizione di merito e condannò alle spese Iolanda Giorgi. Avverso tale ordinanza di rigetto la Giorgi proponeva reclamo al Collegio del detto Tribunale, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., chiedendo la revoca dell’ordinanza di rigetto e, per gli effetti, l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale,ha rigettato il reclamo, sull’assunto che l’ipoteca del creditore pignorante era stata iscritta in un momento anteriore alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Ricorre la Giorgi con atto affidato a due motivi: con il primo motivo si lamenta nullità, illegittimità, inefficacia dell’ordinanza del collegio del Tribunale di Latina per violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 337sexies e s eg . cod. civ. e dell’art. 586 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 111 Cost.; con il secondo motivo si lamenta illegittimità dell’ordinanza secondo Ad 06/02/2023 CC R.g. n. 8461 del 2022; estensore: C. Valle un’interpretazione costituzionalmente orientata, per violazione del combinato disposto degli artt. 1599 cod. civ. e 337 sexies in relazione agli artt. 3 e 111 Cost.

Resistono Sandro Marinozzi e Daniela Lo Sordo con un unico controricorso. Per l’adunanza camerale del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Entrambe leparti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso per cassazione ha ad oggetto un’ordinanza del Tribunale di Latina, in composizione collegiale, resa in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice investito del giudizio di opposizione esecutiva, cosicché deve dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione di legittimità, trattandosi di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato e contrastabile con altri strumenti processuali apprestati dall’ordinamento.

Il ricorso è, invero,inammissibile, dovendosi fare applicazione, nella specie, dell’orientamento di questa Corte, più volte ribadito e al quale il Collegio presta adesione, secondo cui ( Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv. 655372 - 01 ) : « È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.».

Le spese di lite seguono la soccombenza della Giorgi e,tenuto conto del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della Ad 06/02/2023 CC R.g. n. 8461 del 2022; estensore: C. Valle sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2 . 5 00,00 , di cui euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di con