Cassation court orders renewal of service of appeal to absent creditors due to defective notification methods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible only after ordering the renewal of service to several absent creditors. The lower court had dismissed the appeal because the appellants failed to notify the judgment to these parties, who remained in default. The court ruled that notifications via PEC or regular mail were invalid without proof of delivery to the specific legal representatives or proof of service to family members, thus requiring a new, valid notification to prevent the loss of appeal rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 cod. proc. civ.; Art. 164 cod. proc. civ.: When service of an appeal is defective because it was sent to absent parties via PEC without proof of receipt or via mail without proof of delivery to the household, the court must order a renewal of service to cure the defect and preserve the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11887/2021R.G. proposto da ZANONI MARA, ZANONI EMILIA, ZANONI FAUSTO E ZANONI LAURA, elettivamente domiciliatiin Roma, via Flaminia n. 318, presso lo studio dell’Avv. Vittorio Cappuccilli, dal quale, unitamente all’Avv. Filippo Almici ed all’Avv. Gianbattista Scalvi, sono rappresentatie difesi –ricorrenti – contro SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE AIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell’Avv.
Daniele Manca Bitti, dal quale, unitamente all’Avv. Guido d’Aprile, è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro SOCIETA’ AGRICOLA MENECCHI PACHERA FRANCESCO MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 11887/2021 Cons. est. Raffaele Rossi BANCA MPS FALZONI MAURO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE UNICREDIT S.P.A. MAGNOCAVALLO GIOVANNI ZAMBELLI AGOSTINO TURRINI VITALE E ALESSANDRO S.A. CARRETTA SERIO BRESCIANI EMILIA RONCHI MARTA BANDINI PAOLO BANDINI FRANCESCA BANDINI ALESSANDRO LUNATI PREFABBRICATI S.R.L.
BULGARI ZOOTECNINA S.R.L. –intimati – Avverso l a sentenza n. 2113 /2020 del TRIBUNALE DI BRESCIA , depositata il giorno 21ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. rilevato che nella espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Brescia dalla MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. (poi incorporata da Banca MPS S.p.A.), i debitori esecutati Mara, Emilia, Fausto e Laura Zanoni proposero due distinte opposizioni agli atti esecutivi, la prima avverso l’aggiudicazione del cespite staggito alla Società Agricola Semplice AIL disposta dal professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita, la seconda avverso il conseguente decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione in favore del predetto aggiudicatario; r.g. n. 11887/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi previa riunione, le controversie, svolte in contraddittorio anche con i plurimi creditori intervenuti nella procedura, sono state definite dalla decisione in epigrafeindicata in senso sfavorevole agli opponenti; ricorrono uno actu per cassazione Mara, Emilia, Fausto e Laura Zanoni, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società Agricola Semplice AIL, mentre restano intimati gli altri soggetti in epigrafe dettagliatamente menzionati; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; considerato che preliminare rispetto alla disamina dei sollevati motivi è il rilievo della nullità delle notificazion i del ricorso introduttivo per come effettuate nei confronti di Agostino Zambelli, Alessandro Bandini, Paolo Bandini, Francesca Bandini, Marta Ronchi, Emilia Brescianie Giovanni Magnocavallo; invero, non possono ritenersi valide le notificazioni a tali soggetti compiute - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori indicati come domiciliatari «nell’esecuzione opposta», in quanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi definito con la pronuncia qui impugnata dettisoggetti sono rimasti contumaci; del pari, non appaiono perfezionate le notificazioni eseguite (nei riguardi di Agostino Zambelli, Alessandro Bandini, Paolo Bandini, Francesca Bandini, Marta Ronchi e Giovanni Magnocavallo) con spedizione a mezzo posta, dacché, consegnato l’atto a persona di famiglia convivente o addetto alla casa, non vi è prova della spedizione della prescritta raccomandata informativa recante notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto; da ultimo, nemmeno vi è prova della notificazione compiuta nei riguardi di Emilia Bresciani a mezzo posta, rinvenendosi in atti unicamente la comunicazione di avvenuto deposito ma non già la relazione di notifica con l’esito delle attività dell’ufficiale postale; r.g. n. 11887/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi mancata la costituzione in questo grado di tali soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di parte ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione; p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di Agostino Zambelli, Alessandro Bandini, Paolo Bandini, Francesca Bandini, Marta Ronchi, Emilia Bresciani e Giovanni Magnocavallo, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la trattazione della causa a nuov