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Ordinanza — n. 10505/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to late filing of opposition to execution after appeal judgment publication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10505/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing of the opposition to execution was untimely. The appellant filed the appeal on February 28, 2022, after the appeal judgment had been published on August 18, 2021, missing the extended deadline. The court ruled that procedural time limits for oppositions do not suspend during court holidays and must be calculated based on the lower court's qualification of the action as an opposition to execution.

Regesto Legislator

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Art. 1 e 3 della legge n. 742 del 7/10/1969; Art. 92 del r.d. n. 12 del 30/01/1941: Procedural time limits for oppositions to execution do not suspend during court holidays and must be calculated based on the lower court's qualification of the action rather than the applicable trial format.

Parole chiave

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opposition to execution procedural time limits court holidays suspension appeal judgment publication inadmissible appeal documenti mancanti allegazioni insufficientemente motivate notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 615 cod. proc. civ.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’ art. 615 cod. proc. civ. , avverso l’estratto di ruolo.
Art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
lungo , di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., scade va il 18/2/2022, Ad.
Art. 1 e 3 della legge n. 742 del 7/10/1969
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 92 del r.d. n. 12 del 30/01/1941
742 del 7 /10/ 1969, e dell'art. 92 del r.d.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, Ad.
art. 615 cod. proc. civ
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’ art. 615 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 00171 del 1/01/2012 Rv. 620864 - 01
Cass. n. 4942 del 02/03/2010 Rv. 611652 - 01
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6890/2022 R.G. proposto da : CITARELLA CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA al viale GIULIO CESARE n. 109, presso lo studio dell’avvocato SALES ISAIA rappresentato e difeso dall’avvocato CASTALDI GIOVANNI (CSTGNN76P14F912O) -ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente – nonchécontro COMUNE DI PONTECAGNANO, in persona del sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza Cavour, presso lo studio dell’avvocato NAPOLIELLO MARIA (NPLMRA69D59H703R) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 1153/2021depositata il 18/08/2021 .

Ad. 28/03/2023 R.g. n. 6890 del 2022; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Ciro Citarella propo s e opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento e il Giudice di Pace di Nocera Inferiore la accolse, ritenendo carente la prova della notifica della cartella al contribuente. Su appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Tribunale di Nocera Inferiore ha riformato la decisione del primo giudice e ha rigettatol’opposizione.

Avverso la sentenza d’appello ricorre Ciro Citarella con atto affidato a tre motivi di cui uno concernente il giudicato che si sarebbe formato sulla mancata notifica del verbale, il secondo riguardante l’adozione del rito degli irreperibili per la notifica e il terzo concernente l’errata ammissione, da parte del Tribunale, di documentazione non prodotta in primo grado da parte dell’ADER. Resistono, con separati controricorsi, l’Agenzia delle Entrate Riscossionee il Comune di Pontecagnano Faiano. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni.

Non risulta il deposito di memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE È superfluo dare conto dei motivi di impugnazione , stante la rilevanza di questione pregiudiziale di rito. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’ art. 615 cod. proc. civ. , avverso l’estratto di ruolo. Avuto riguardo a tale qualificazione la notifica del ricorso è tardiva: la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18/8/2021, e non risulta essere stata notificata e, pertanto,il termine cd. lungo , di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., scade va il 18/2/2022, Ad. 28/03/2023 R.g. n. 6890 del 2022; estensore:

C. Valle e la notifica del ricorso è stata effettuata soltanto il 28/2/2022, non potendosi computare, in relazione alla natura della domanda originaria, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Questa Corte ha, sul punto, ripetutamente affermato , e l’orientamento è pienamente condiviso dal Collegio, che intende darvi seguito(Cass. n. 00 171 del 1/01/2012 Rv . 620864 - 01) che ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 7 /10/ 1969, e dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 30/01/1941 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo (il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato) abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (in precedenza si veda Cass. n. 4942 del 02/03/2010 Rv. 611652 - 01).

Il ricorso è, pertanto,dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, Ad. 28/03/2023 R.g. n. 6890 del 2022; estensore:

C. Valle a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito e in favore del Comune di Pontecagnano della somma di euro 400,00 nonché alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se eventualmentedovuto. La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis , comma 2, cod. proc. civ. Così deciso in Rom