Cassation court remands liability case for new trial regarding foreseeability of sidewalk hazard by custodian.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal and ordered a remand to the lower court for a new trial. The plaintiff argued the custodian failed to foresee the sidewalk hazard, while the defendant claimed the plaintiff's imprudence caused the fall. The court decided to remand because it is currently evaluating new jurisprudential guidelines on foreseeability in custody liability cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2051 c.c.; Art. 1227 c.c.; The court must evaluate the foreseeability of the risk from the custodian's perspective, not solely the victim's conduct, when determining if an event constitutes force majeure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10086/2021 proposto da: GIOVANNA PREZIUSO, rappresentat a e difes a dall'avvocato ROSANTONIA MENNUNI edomiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELA PARADISO e GIULIANA NITTIe domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 1629/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI Rilevato che:
Giovanna Preziuso convenne in giudizio davanti al Tribunale di Foggia il Comune di Cerignola per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivati da una caduta avvenuta in una strada cittadina in data 1/7/2009 a causa del dissesto della pavimentazione stradale in una pubblica via; ad avviso dell’attrice la caduta era stata causata dalla presenza di una basola della pavimentazione non cementata al suolo che costituiva insidia non visibile né prevedibile; nel contraddittorio con il Comune convenuto, ilTribunale adito, dopo aver acquisito una CTU medico-legale e prove testimoniali, rigettò la domanda ritenendo che la danneggiata, alla quale era noto lo stato dei luoghi abitando nei pressi, aveva tenuto un comportamento imprudente tale da assurgere a causa esclusiva del sinistro e da integrare il caso fortuito; la Corte d’Appello di Bari, adita in appello, ha rigettato il gravame ritenendo che: il tratto di strada interessato dal sinistro risultava lastricato di basole di rilevanti dimensioni, tutte sconnesse; il sinistro era avvenuto in condizioni di piena visibilità sicché la danneggiata avrebbe dovuto avvedersi con facilità dello stato dei luoghi ed assumere una particolare cautela; la stessa, invece, aveva dichiarato di essere scesa dal marciapiedi perché impegnato in quel momento da molte persone e di aver scientemente camminato sul basolato;conclusivamente trovava conferma che l’incidenza causale della condotta della danneggiata aveva assorbito per intero il nesso causale ed integrato il fortuito; avverso la sentenza che, rigettando il gravame, ha condannato l’appellante alle spese del grado, la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; ha resistito il Comune di Cerignola con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale, sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis, 1° co. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che: con l’unico motivo di ricorso -violazione dell’art. 2051 e dell’art.1227 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di valutare se il comportamento di essa danneggiata avesse le caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità tali da poter effettivamente integrare il fortuito: la corte di merito avrebbe omesso di valutare i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità dell’evento da parte del custode svolgendo una valutazione solo della condotta della danneggiata, senza interrogarsi sul se, a fronte di un luogo connotato da oggettiva pericolosità, il custode avrebbe dovuto prevedere il rischio di cadute, intervenendo tempestivamente per riportare i luoghi in condizioni di sicurezza; la Corte di merito, omettendo di porre a carico del Comune l’onere della provadel fortuito, avrebbe travisato quanto affermato da questa Corte con le pronunce n. 25837 del 2017 e n. 26524 del 2020 le quali impongono di valutare l’imprevedibilità della condotta dal lato del custode ai fini di poter configurare il caso fortuito; la controversia verte sulle questioni relative alla natura della responsabilità per danno da cose in custodia ex art.2051 c.c., sulla nozione di caso fortuito e sul rilievo del concorso colposo del danneggiato ex art.1227, primo comma, c.c., questioni sulle quali la sezione Terza ha in atto un progetto avente ad oggetto la rivalutazione degli orientamenti giurisprudenziali; appare, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, tenuto contodella metodologia organizzativa già adottata in peculiari materie (come la responsabilità sanitaria, le esecuzioni civili, le assicurazionied ora la responsabilità da cose in custodia) dalla Terza sezione civile e volta alla rilevazione e concentrazione delle questioni nuove, o che presentano specifiche peculiarità, in apposite udienze dedicate (v. anche Cass., ord. int., n. 3672 del 7/02/2023).
P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo r