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Ordinanza — n. 10464/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10464/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10464/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorso 14564/2022 proposto da: NYANGURU MARTIN MUHINJA, e per esso STEFANO TROTTA quale Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANIFRANICO DE CORSO e GIOVANNI D'ERME, e dorniciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: i.:vvg,ovanniderme©puntopec.it 25 avv: i:infranco.decorso@pecavvocatiisernia.it -ricorrente - contro Leon;:i Graziella; Unipolsai Assicurazioni Spia; - intimati - avverso la sentenza n. 1122/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C1/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10464/2023 — snciv · Corte di Cassazione: CoNliderato che: il ricorso è manifestamente fondato in quanto, in applicazione della normativa disponente la sospensione straordinaria covid, il termine per la proposizione dell'impugnazione era sospeso dal 9 marzo all'i:. maggio 2020 sicchè, a fronte di un termine in scadenza alla data del 23 luglio 2020, l'impugnazione proposta in data 5 giugno 2020 era da considerarsi tempestiva; il ricorso pertanto va accolto, la impugnata sentenza assata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà il merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giucliz:o di cassazione.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato inosservanza del termine istanza tardiva di restituzione dei termini domanda d'asilo tardiva termine calcolato a ore termine di sospensione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorso 14564/2022 proposto da: NYANGURU MARTIN MUHINJA, e per esso STEFANO TROTTA quale Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANIFRANICO DE CORSO e GIOVANNI D'ERME, e dorniciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: i.:vvg,ovanniderme©puntopec.it 25 avv: i:infranco.decorso@pecavvocatiisernia.it -ricorrente - contro Leon;:i Graziella; Unipolsai Assicurazioni Spia; - intimati - avverso la sentenza n. 1122/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C1/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

Rilevato che: la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1 aprile 2022, ha dichi3i-ato inammissibile l'appello proposto da Martin NIuhinja Nyanguru avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10666 del 2019 per tartii/ità del gravame, in quanto asseritamente notificato decorsi i sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado; avverso la sentenza Nyanguru ha proposto ricorso per cassazione facendo valere la violazione dell'art. 83, co. 2 D.L. n. 18/2020 e dell'art. 327 per non aver la Corte del gravame tenuto conto dei termini di sospensione covid di cui alla richiamata normativa, dal 9 marzo all'il maggo 2020 (64 giorni), in base ai quali, venendo l'impugnazione a scadere in data 23 luglio 2020 ed essendo stata la stessa notificata in data 5 giugno 2020, essa doveva essere dichiarata tempestiva e l'appelo, conseguentemente, ammissibile e da decidere nel merito;

CoNliderato che: il ricorso è manifestamente fondato in quanto, in applicazione della normativa disponente la sospensione straordinaria covid, il termine per la proposizione dell'impugnazione era sospeso dal 9 marzo all'i:. maggio 2020 sicchè, a fronte di un termine in scadenza alla data del 23 luglio 2020, l'impugnazione proposta in data 5 giugno 2020 era da considerarsi tempestiva; il ricorso pertanto va accolto, la impugnata sentenza assata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà il merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giucliz:o di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civi