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Ordinanza — n. 10461/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses medical malpractice claim for prescription period expiry and lack of EU equivalence proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10461/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a second-instance judgment dismissing claims for delayed EU directive compensation. Two plaintiffs argued the statute of limitations should start only when the State failed to implement the directives, while the third plaintiff claimed her oncology specialization was equivalent to other EU states. The court rejected these arguments, affirming that the limitation period runs from the directive's entry into force and that the plaintiff failed to prove the required temporal coincidence of equivalence.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 11 Law 370/1999; The right to compensation for delayed transposition of EU directives is subject to a ten-year limitation period starting from the directive's entry into force, and the burden of proving equivalence lies with the claimant regarding the period of study.

Parole chiave

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statute of limitations EU directive transposition medical specialization compensation claim burden of proof administrative law civil code rimborso delle cure oncologiche

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Law 370/1999
Directive 75/362/CEE
Directive 82/76/CEE
D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Testo completo

1 ORDINANZA sul ricorso 30483/2021 proposto da: Di Giacomo Maria Gabriella, Scarano Enrico Maria, Vacca Adriana, elettivamente domiciliati in Roma Via Lisbona 20 presso lo studio dell'avvocato Nangano Anna Maria che li rappresenta e difende; -ricorrentt - contro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3248/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;

Ritenuto che 1.-I ricorrenti sono medici che hanno seguito un corso di specializzazione senza ricevere per quel periodo l'indennizzo previsto da direttive comunitarie, poi rimaste inattuate o tardivamente attuate dallo Stato italiano. 2.-Essi hanno agito in giudizio per far valere l'inadempimento dello Stato all'obbligo di attuare le direttive, e di conseguenza al fine di ottenere a titolo di risarcimento la somma equivalente all'indennizzo. 3.-Per due di loro, e precisamente per Adriana Vacca e per Enrico Maria Scarano, i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto il diritto prescritto in quanto esercitato oltre i 10 anni dal dies a quo, fissato per giurisprudenza costante al 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 370 del 1999.

Per l'altra ricorrente, invece, ossia Maria Gabriella Di Giac:omo, la domanda è stata rigettata in quanto costei aveva frequentato una specializzazione, quella in oncologia, non prevista negli altri ordinamenti comunitari, e quindi non soggetta ad indennizzo. 4.-Avverso la decisione di secondo grado, resa dalla Corte di appello di Roma, ricorrono per Cassazione i predetti medici, con due motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto la Presidenza del Consiglio costituitasi per mezzo dell'Avvocatura dello Stato. Considerato che 5.- Il primo motivo fa valere violazione e falsa applicazione delle direttive CEE in materia, ma soprattutto dell'articolo 2935 del codice civile.

La questione è nota. Si contesta il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui "Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo". (Cass. 6606/ 2014;

Cass. 2319/ 2016; Cass. 13758/ 2018; Cass. 16542/ 2019; Cass. 1589/ 2020). La contestazione è basata sull'argomento secondo cui è soltanto a partire dalla erronea o incompleta attuazione che si può parlare di inadempimento dello Stato, dunque di lesione del diritto, con la conseguenza che solo da quel momento può decorrere il dies a quo. Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata, come sopra ricordato, e non si adducono elementi nuovi per indurre ad un ripensamento. 6.- Il secondo motivo denuncia violazione delle direttive comunitarie, ed in particolare della direttiva 82/76/CEE e 75/36:3/ CEE.

Il motivo è fatto valere dalla sola ricorrente Di Giacomo. Quest'ultima aveva allegato di avere svolto la specializzazione in oncologia, e si è vista rigettare la richiesta di indennizzo in quanto tale specializzazione non era riconosciuta, almeno in forma equipollente, in almeno due Stati membri dell'unione europea. La ricorrente assume che tale assunto è erroneo avendo invece dimostrato che v'era in effetti equipollenza con altri due ordinamenti universitari di due Stati diversi. Il motivo è inammissibile. La ratio della decisione impugnata è nel senso che la ricorrente avrebbe tutt'al più allegato la circostanza che la specializzazione in oncologia è stata riconosciuta successivamente al periodo in cui è stata svolta, mentre avrebbe dovuto esserlo durante il periodo di svolgimento (p.7).

Fermo restando che l'onere di allegare l'equipollenza o l'inserimento della specializzazione nell'elenco spetta alla ricorrente (da ultimo Cass. 37251/ 2021), trattandosi di elemento costitutivo della domanda, allora ne deriva che la prova della rilevanza della specializzazione deve essere fornita con riferimento al tempo in cui è stata frequentata dal medico e non in un periodo successivo.Questa ratio non è adeguatamente censurata dalla ricorrente, che piuttosto adduce motivi diversi volti a far valere l'equipollenza in altri due tati , ma senza dimostrazione della coincidenza temporale richiesta dal giudice di merito.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali, complessivamente per tutti e tre i ricorrenti. kLC- Condanna al pagamento delle spese ex articolo 96K.p.c. i soli ricorrenti Vacca e Scarano per l'ammontare di 500,00 euro ciascuno. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deC ricorrenti p-14ftepate, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ~e, a norma DIL del comma 1-bi