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Ordinanza — n. 10360/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses medical group's EU law claim on prescription statute due to lack of preliminary reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10360/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 360-bis of the Civil Procedure Code. The medical plaintiffs argued that the statute of limitations had not yet begun because EU directives regarding their late compensation were unclear and legally undefined. The court rejected this, ruling that the administrative proceedings initiated by the plaintiffs had already permanently interrupted the limitation period, making the domestic judge's assessment of the timeline correct.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis n. 1 c.p.c.; The statute of limitations is interrupted by administrative annulment actions, and the domestic court is not required to refer questions to the EU Court when the interruption is established by consolidated case law.

Parole chiave

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statute of limitations administrative annulment preliminary reference EU directives civil procedure code solidary liability prescription period termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n.
Art. 96, third comma c.p.c.
Art. 97, first comma c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 17619 del 2022
Cass., 27/09/2022, n. 28130
Cass., 19/01/2022, n. 1650
Cass., 02/04/2019, n. 9063
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10267/2022 R.G. proposto da : COLLI ROSELLA, CONCHEDDA CARLO, D'AVERSA LEONE, COLUCCI VINCENZO, CUCCHI MARIELLA, DE FEO STEFANO, DE LAZZARI ENNIO, DE AMICIS ROSANNA MARIA, CORTINOVIS MARCO, CULLIA DOMENICO, DE FORTUNA ETTORE MARIA, COSTA GIOVANNI, CORTIVO PAOLA VITTORIA, CONTE UGO ALFREDO, DE LUCA CLAUDIO, DE VINCENZI AMEDEO, DI NICOLANTONIO GIOVANNI, DI DOMENICO NATALINA, DELLA ROCCA ENRICO, DE SANTI GIORGIO, DI MARCANTONIO BRIGIDA, DE SIMONE MAURIZIO, DI CICCO MARINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’U NIVERSITÀ E DELLA RICERCA, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6754/2021depositata il 14/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Rossella Colli e altri medici ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 6754 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo che: - avevano agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’istruzione, dell’economia, della salute, esponendo che si erano laureati in medicina e chirurgia, e poi specializzati tra l’anno 1979 e l’anno 1990, non avendo ricevuto l’adeguata retribuzione spettante secondo l’acquis communautaire; - il Tribunale aveva respinto la domanda accertando l’intervenuta prescrizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello; resistono con controricorso le Amministrazioni;

Rilevato che con il motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189, Trattato istitutivo della CE, 10, Cost., 19, comma 1, Trattato sull’Unione Europea, 47, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, delle direttive CEE n. 82/76, n. 75/363, n. 93/16, 1, Protocollo n. 1 CEDU, degli artt. 1, 10, 11, 12, preleggi, 2934, 2935, 2938, cod. div., 6, d.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel dichiar are l’intervenuta prescrizione facendola decorrere da un momento antecedente alla compiuta percepibilità e riconoscibilità dell’evento dannoso da parte del danneggiato, stante il protrarsi dell’incertezza normativa e giurisprudenziale, dovendo diversamente sollevarsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sull’effettività del rimedio giurisdizionale in tal modo perimetrato quando la natura giuridica della situazione tutelata non è ancora definita al pari del soggetto passivamente legittimato e della giurisdizione interna sussistente;

Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.; questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto risarcitorio da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE – poi riprese nel testo unico comunitario di cui alla direttiva n. 16 del 1993 CE e ricollocate nella direttiva del 2005, n. 36, aventi ad oggetto, in particolare, la spettanza del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, con acquis recepito in Italia solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 – si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso medesimo, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse sul punto dal giudice amministrativo (cfr., Cass.17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, Cass., 31/05/2018, n. 13758, Cass., 19/06/2019, n. 16452, e succ. conf. tra cui, da ultimo, Cass., Sez.

U., 31/05/2022, n. 17619, pag. 26); la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale dello Stato per i medici specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale; quanto al sollecitato rinvio pregiudiziale, va ulteriormente ribadito che è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, ma, in particolare, dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato e il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda: infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass., 13/12/2021, n. 39421); del resto, l’impossibilità di far valere il diritto -alla quale l’art.2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le eventuali incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell’azione, le quali non precludono l’esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass., 28/04/2022, n. 13343: nella specie questa Corte ha quindi recisamente escluso che, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno derivante da tardiva e incompleta attuazione delle direttive in parola, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato e al giudice interno munito di giurisdizione); rispetto a questa impostazione è coerente la precisazione di Cass., Sez.

U., n. 17619 del 2022, cit., per cui anche la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l’annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è stata atto idoneo a interrompere la prescrizione – con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo – del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere - interesse legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare, complessivamente, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale; va evidenziato che non ha rilievo dirimente l’ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata da questa Corte il 21/03/2022, n. 9101: dev’essere ribadito che gli orientamenti nomofilattici, in specie in tema di prescrizione, sopra richiamati, sono da molto tempo consolidati senza oscillazioni, come rimarcato, alla pubblica udienza di quel giudizio, da Cass., 27/09/2022, n. 28130; le spese di lite seguono la soccombenza, con disposizione in solido poiché la condanna di più parti soccombenti al pagamento solidale delle spese può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (cfr., ad esempio, Cass., 19/01/2022, n. 1650, Cass., 02/04/2019, n. 9063); stante la costante contraria e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve accogliersi la richiesta di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata nella misura equitativamente determinata di 500,00 per ciascun ricorrente, anch’essa in solido a mente del combinato degli artt. 96, terzo comma, e 97, primo comma., cod. proc. civ., il tutto in favore parimenti solidale delle amministrazioni controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in euro 25.000,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, della somma di euro 11.500,00 in favore dei controricorrenti, in solidarietà attiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa