Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10276/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing notification report and failure to prove timely filing of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10276/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the official notification report of the lower court's judgment. Although the appellant argued the appeal was timely filed, the court found no evidence of the required procedural documentation in the official file. Consequently, the appeal was rejected under the rule that procedural admissibility must be verified before substantive merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 132 c.p.c., comma 1, n. 2: When a party submits only an authentic copy of the judgment without the notification report, the appeal is inadmissible regardless of the actual timing of the filing.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural admissibility notification report appeal filing Cassazione Roma civil procedure durata del diritto alla prestazione d'assicurazione protrazione convenzionale dell'assicurazione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n.
Art. 132 c.p.c., comma 1, n. 2
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza d’appello poiché non resa tra le parti del giudizio – violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 2, in relazione all’art.360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
– omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
Art. 2712 c.c.
Con il s econdo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art.
Art. 145, co. 1 Codice delle Assicurazioni Private
Art. 148, co. 1 e 3 Codice delle Assicurazioni Private
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 132 c.p
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza d’appello poiché non resa tra le parti del giudizio – violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n.
art. 2712 c.c
Con il s econdo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n. 14360/2021
2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass.n. 14360/2021).
Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1475/2022 R.G. proposto da : AURELIA SERVICE 2000 SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SITZIA ANDREA -ricorrente- contro ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA, elettivamente domiciliato in ROMA XX SETTEMBRE N. 1, presso lo studio dell’avvocato ARPEA GIANFRANCO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ASTRAL SPA, COTRAL SPA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 16947/2021 depositata il28/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. Nel 2016, Aurelia Service 2000 S.r.l. conveniva in giudizio la Cotral S.p.A. e la Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’automobile di Sabrina Moscati, in seguito al sinistro avvenuto il 13 maggio 2014. Esponeva, in particolare, che, avendo subito un tamponamento da parte di un autobus di proprietà della Cotral S.p.A., la Moscati domandava in via stragiudiziale alla ADR il ristoro dei danni subiti dalla sua autovettura in conseguenza dell’urto e, per alcuni giorni, lasciava il veicolo a disposizione dell’assicurazione, affinché fossero svolte le operazioni di accertamento dei danni subiti.

La società attrice deduceva, poi, che, riscontrati dei ritardi nell’esecuzione della perizia e avendo necessità di utilizzare il mezzo, la Moscati la incaricava di provvedere alla riparazione dell’automobile, cedendole in contropartita il credito risarcitorio vantato nei confronti della compagnia assicurativa. Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 14047/2019, dichiarava l’improcedibilità della domanda. In particolare, rilevava che la condotta della signora Moscati contrastava con le previsioni degli artt. 145 e 148 C.d.A., avendo ella provveduto a riparare il veicolo prima che decorressero i 60 giorni dalla richiesta risarcitoria, concessi dalla legge per la stima dei danni lamentati. 2.Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 52611/2019, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies, ha rigettato l’appello, confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

3. Avverso tale sentenza, la Aurelia Service 2000 S.r.l. propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza d’appello poiché non resa tra le parti del giudizio – violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 2, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Il Tribunale avrebbe erroneamente reso la sentenza di appello nei confronti della ormai cessata Cotral Patrimonio S.p.A. e non, invece, nei confronti della Astral S.p.A. e della Cotral S.p.A., società subentrate alla prima quali litisconsorti necessari. 4.1. Con il s econdo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorren te censura la violazione e falsa applicazione del Codice delle Assicurazioni Private, artt. 145, co. 1 e 148, co. 1 e 3, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. 5.Il ricorso è improcedibile. Risulta dal ricorso (cfr. pag.

1) che la sentenza impugnata sia stata notificata al ricorrente, in data 2 novembre 2021, ma non risulta, nel fascicolo d’ufficio, depositata la relata di notifica della sentenza. In calce al rico rso si indica il deposito della sola copia autentica della sentenza, ma non anche della relazione di notificazione della stessa. Non risulta poi rispettata la c.d. prova di resistenza (notifica del ricorso nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazionedella sentenza). In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass.n. 14360/2021). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 1