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Ordinanza — n. 10198/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to lack of necessary joinder of the garnishee third party in enforcement proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10198/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment because the third-party garnishee, Banca Apulia S.p.A., failed to participate in the enforcement opposition proceedings. The debtor argued for the annulment based on the absence of this necessary co-litigant, while the tax agency resisted the claim. The court ruled that the garnishee's direct interest in the enforcement acts required their participation, rendering the entire process voidable and necessitating a remittal to the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 72 bis D.P.R. 602/1973; Art. 383 c.p.c.: When a third-party garnishee has a direct interest in the enforcement acts and was not summoned to the necessary joinder proceedings, the judgment is void and must be annulled with remittal to the court of first instance.

Parole chiave

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necessary joinder third party garnishee enforcement proceedings void judgment remittal to first instance esecuzione fiscale recupero di crediti istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 72 bis D.P.R. 602/1973
28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 forme del pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R.
Art. 383, comma 3 c.p.c.
354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Enrico SCODITTI Presidente RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Antonella PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.Paolo PORRECA Consigliere R.G. n. 8336 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8336del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da INGROSS LEVANTE S.p.A.(C.F.: 04435890720 ), in per- sona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,Oronzo Antonio Maria Amato rappresentatae difesa dall’avvocat o Francesco Logrieco (C.F.:

LGR FNC 58P08 F284L) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: 1756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Barin. 222/2022, pubblicatain data 10 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa L’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. (nella cui posi- zione è successivamente subentrata l’Agenzia delle Entrate Ri- scossione – AdER) ha promosso l’esecuzione forzata, nelle Ric. n. 8336/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 forme del pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nei confronti di Ingross Le- vante S.p.A., sulla base di crediti iscritti a ruolo.

Ingross Levante S.p.A. ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Trani (con ri- guardo ai motivi in relazione ai quali era stato instaurato il giu- dizio di merito in sededi giurisdizione ordinaria). La Corte d’appello di Bari ha confermatola decisione di primo grado. Ricorre Ingross Levante S.p.A., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso AdER. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione del debitore proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi (promosso dall’agente della riscossione nelle speciali forme di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), non ha infatti partecipato la società terza pignorata Banca Apulia S.p.A. (per quanto emerge dalla stessa decisione impugnata, l’agente della riscossione ha in ef- fetti rinunciato al pignoramento eseguito presso altri soggetti terzi), che non risulta del resto evocata dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, Ric. n. 8336/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedenteincertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021;

Sez. 3 , Ordinanza n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nonché, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3, Ordinanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto de l terz o pignorat o a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la legittimità degli atti di esecuzione, ivi incluso l’eventuale prov- vedimento finale di assegnazione dei crediti pignorati, che co- stituisce titolo esecutivo nei confronti dello stessoterzo pigno- rato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono Ric. n. 8336/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera pa- trimoniale delterzo pignorat o .

Ne consegue che il giudiziodi merito si è svolto senza la parte- cipazione di tutti ilegittimati passiv i necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la vio- lazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integra- zione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, an- che d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:

Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenzan. 3866 del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenzan. 1462 del 30/01/2003 , Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primogrado. 2.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Trani, quale giudice di primo grado, in persona di diverso ma- gistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: Ric. n. 8336/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugn ata, con rinvio al Tribunale di Trani, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.,anche per le spese del giudizio