Cassation court dismisses appeal as inadmissible for inviting merit court to re-evaluate discretionary breach comparisons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The lower court rejected the appellant's claim for breach of contract because the respondent's failure to install an energy plant was justified by the appellant's prior failure to prepare a specific container for the meter. The Court held that comparing the relative importance of both parties' breaches is a discretionary power exclusive to the court of first instance and cannot be exercised in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 1460 c.c.: The comparison of reciprocal breaches to determine the good faith refusal of performance is a discretionary prerogative belonging exclusively to the court of first instance and is inadmissible in cassation.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4342/2020 proposto da: MARIO DE FACENDIS, elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to FRANCESCO CAVALIERE che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro E-DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to PIERFILIPPO COLETTI che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5868 /20 19 del la CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositata il 25/09/2019; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere Dott.
MARCO DELL’UTRI ; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri Rilevatoche, consentenza resa in data 25/9/2019, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento dell’appello proposto dalla Enel Distribu zione s.p.a. e inriforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda con laquale Mario De Facendis ha agito al fine di accertare l’inadempimento diEnel Distribuzione s.p.a. al contratto con il quale quest’ultima si era impegnataalla realizz azione di un impianto per la fornitura di energia elettricaa vantaggio di un immobile del De Facendis; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base della documentazione acquisita agli atti delgiudizio era em erso, a giustificazione della mancata realizzazione dell’impianto promesso da Enel Distribuzione s.p.a., il mancato adempimento,da parte del De Facendis, del preliminare impegno, dallo stessoformalmente assunto, di provvedere all’iniziale predisposizione (aifini dell’allaccio all’impianto di fornitura dell’energia elettrica) di un contenitore in vetroresina specificamente destinato ad alloggiare il misuratore dell’energia che la società elettrica avrebbe dovuto collocare in loco , con il conseguente accer tamento della fondatezza dell’eccezioned’inadempimento sul punto tempestivamente sollevata daEnel Distribuzione s.p.a. al fine di paralizzare le avverse domande; avverso la sentenza del giudice d’appello, Mario De Facendis propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laE-Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.) resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1559, 1460 e 1565 c.c., Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri nonchédegli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 1362 e ss. c.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso diprocedere alla valutazione comp arativa degli opposti inadempimenti delleparti al fine di rilevare la scarsa importanza di quello addebitato all’odiernoricorrente e la conseguente sua inidoneità a giustificare ex fidebona il rifiuto opposto dalla controparte, ai sensi dell’art. 1460 c .c., adadempiere ai propri obblighi contrattuali, pervenendo ad attribuire rilevanza decisiva all’inadempimento contestato al De Facendis sulla base di un’errata interpretazione della documentazione contrattuale intercorsatra le parti; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame , il ricorrente si sia limitato a sollecitare in questa sede una verifica nel merito della valutazione dei fatti di causa operata dalla corted’appello, segnatamente nella parte in cui il giudice di secondo gradoavrebbe trascurato di attribuire scarsa importanza agli addebiti ascrittiall’odierno ricorrente ai fini della valutazione comparativa dei comportamenti contrattuale delle parti in vista della pronuncia sulla risoluzionedel contratto; alriguardo, varrà sottolineare come , secondo quanto emerso dalla coerente argomentazione dipanata nel provvedimento impugnato, l’adempimento richiesto nel caso di specie all’odierno ricorrente non avesseassunto, nel quadro dell’economia contrattuale delineata dalle parti, alcun carattere corrispettivo , rispetto alla realizzazione dell’impianto promessa d a lla società elettrica, avendo il De Facendis nell’occasioneconvenzionalmente assunto l’obbligazione di provvedere al compimento di una specifica attività preliminar e , propedeutic a o preparativa,ritenuta dalle parti contrattualmente indispensabil e ai fini delsuccessivo intervento dell’Enel, con la conseguenza che la mancata Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri realizzazionedi tale attività preliminare avrebbe comunque giustificato l’inerzia della società elettrica, senza che potesse ragionevolmente prospettarsi alcuna valutazione co mparativa dei due inadempimenti, muovendosigli obblighi delle due parti su piani del tutto autonomi e indipendenti tra loro sul piano giuridico e in termini di preliminarità operativa; daquesta prospettiva, la pretesa dell’odierno ricorrente di proporre una riformulazione del giudizio relativo alla valutazione comparativa degli inadempimenti delle parti, oltre a sostanziarsi nella prospettazionedi una diversa e ( asseritamente ) più adeguata lettura dei fatti di causa e delle prove ( come tale non consentit a in sede di legittimità), risulta tale da non cogliere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata, rivelandosi , anche per tale ulterioreprofilo, del tutto destituita di ammissibilità; conil secondo motivo, il ricorrente censura la s entenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di indicare gli elementi dimostrativi dell’inadempimento ascritto all’odierno ricorrente,e per avere altresì d el tutto trascurato l’esame delle prove testimonialiacquisite agli atti del giudizio dalle quali era palesemente emersal’insussistenza di alcuna assunzione, da parte del De Facendis, diobblighi contrattuali nei confronti della controparte; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, la corte territoriale abbia riconoscibilmente indicato tutti gli elementi dimostrativi dell’inadempimento ascritto al De Facendis, avendo espressa mente sottolineato quali fossero i documentidai quali desumere l’impegno assunto dal De Facendis circa la preliminare realizzazione dell’alloggiamento degli strumenti di Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri misurazionedell’energia elettrica indispensabile ai fini della successiva realizzazione dell’opera della società elettrica ( cfr. pag. 8 della sentenzaimpugnata); aldi là di tale premessa, in ogni caso, la censura del De Facendis deve ritenersi comunque inammissibile, essendosi l’argomentazione del ricorrente sostanzialmente esaurita in una critica del modo attraversoil quale la corte territoriale avrebbe letto elementi di prova acquisitial giudizio e, dunque, nella prospettazione di una rilettura nel meritodei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede; conil terzo motiv o, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente valutato il contenuto degli esiti della prova testimoniale acquisita nel cor so del giudizio (analiticamente riportata in ricorso), dalla quale era emersa con evidenza l’insussistenza di alcuna responsabilità contrattuale del De Facendis e, per converso, l’integrale responsabilità dell’ente somministrante in relazione alla mancata realizzazione dell’impianto promesso; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, con la proposizione della presente censura,il ricorrente, lungi dal dedurre l’eventuale omesso esame , da parte del giudice d’appello, di fatti decisivi controversi tra le parti, secondo il paradigma di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., si sia limita to unicamentea contestare la pretesa erronea valutazione, da parte del giudice di merito, degli esiti della prova testimoniale , pervenendo, ancora una volta, a una proposta di ri lettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità;
Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, co. 2, c.c., nonché degliartt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 1362 e segg. c.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di analizzare il contegno della società somministrante alla luce del criteriodi buona fede che, ai sensi dell’art. 1460 c.c., deve informare il comportamento contrattuale della parte che solleva l’eccezione d’inadempimento, concentrandosi esclusivamente sui soli obblighi pretesamente assunti dal De Facendis, senza procedere alla dovut a valutazionecomparativa della condotta tenuta da entrambi i contraenti aifini della realizzazione della causa contrattuale e, in particolare, alla verifica dei gravi profili di scorrettezza ascrivibili a carico della controparte,come peraltro attestato dall’esame della documentazione specificamenterichiamata in ricorso; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la pretesa avanzata con il presente motivo, inquanto vòlta a una rilettura del significato (soggettivamente ritenuto più adeguato) d egli elementi probatori acquisiti al giudizio ( al fine di riformularela valutazione del comportamento contrattuale delle parti ) , non possa trovare ingresso in sede di legittimità, trattandosi della sollecitazionedell’esercizio di una prerogativa discrezi onale da ritenersi propriaed esclusiva del giudice di merito ;
è appena il caso di rilevare, peraltro, (come già in precedenza evidenziato), come l’adempimento contrattualmente assunto dall’odiernoricorrente non avesse in ogni modo assu nto alcun carattere corrispettivo, rispetto alla realizzazione dell’impianto da parte della società elettrica, avendo il De Facendis propriamente promesso il compimento di quelle attività preliminari indispensabili ai fini del successivo intervento dell’Enel, con la conseguenza che la mancata Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri realizzazionedi tale attività preliminare avrebbe comunque giustificato l’inerzia della società elettrica, senza che potesse ragionevolmente prospettarsi alcuna valutazione comparativa dei due inadempimenti, muovendosigli ob blighi delle due parti su piani del tutto autonomi e indipendenti tra loro sul piano giuridico e in termini di preliminarità operativa; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in rel azione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di procedere all’esame del complesso degli elementi di prova acquisiti al giudizio attestanti la contrarietà a buona fede del rifiuto, da parte dell’Enel Distribuzione, di adempiere a lle obbligazioni contrattuali espressamenteassunte nei confronti dell’odierno ricorrente; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, anche in relazione a tale ultima censura, il ricorrente si sia del tutto sottratto alla descrizione dell’avvenut o omesso esame, da parte del giudice d’appello, di fatti decisivi controversi tra le parti, secondo il paradigma di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., essendosi semplicemente limitato a contestare la pretesa erronea valutazione, da parte del giudice di merito, degli esiti della prova, in forza, ancora una volta, di una prospettiva critica non consentitain sede di legittimità ; sulla base di tali premesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spesedel presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui aldispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 4342/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legg