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Ordinanza — n. 10131/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against execution judge's extinction order based on principle of apparent procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10131/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the execution judge's order extinguishing the procedure, ruling it was appealable under the principle of apparent procedure. Although the lower court had initially classified the request as a 'reclamo' and declared the appeal inadmissible as late, the higher court found the qualification erroneous. Consequently, the decision was quashed and remanded to the Court of Appeal of Turin to decide on the merits of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 630, Art. 617, Art. 624 of the Code of Civil Procedure; If a lower court treats a request as a 'reclamo' under Art. 630, the subsequent appeal is admissible to protect reliance interests, even if the correct classification was an opposition under Art. 617.

Parole chiave

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principle of apparent procedure execution of obligations to do inadmissibility of appeal qualification of procedural request remand to appellate court extinction of execution procedure reliance interest protection opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 630 cod. proc. civ.
Rilevato che con l’unico motivo si prospetta l’erroneità della decisione della Corte di appello che avrebbe violato il principio dell’apparenza, secondo il quale una volta qualificato e trattato come reclamo ex art. 630, cod.
Art. 617 cod. proc. civ.
2, in fine, della sentenza), e tale statuizione non risulta censurata con ricorso incidentale condizionato; ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto decidere nel merito l’appello, pur ritenendo, correttamente, che il ricorso originario avrebbe dovuto diversamente qualificarsi ex art. 617 cod.
Art. 624 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.
8; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.;
art. 630 cod. proc. civ
Rilevato che con l’unico motivo si prospetta l’erroneità della decisione della Corte di appello che avrebbe violato il principio dell’apparenza, secondo il quale una volta qualificato e trattato come reclamo ex art. 630, cod.
art. 617 cod. proc. civ
2, in fine, della sentenza), e tale statuizione non risulta censurata con ricorso incidentale condizionato; ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto decidere nel merito l’appello, pur ritenendo, correttamente, che il ricorso originario avrebbe dovuto diversamente qualificarsi ex art. 617 cod.
art. 624 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 21/06/2021, n. 17646
Cass., 28/06/2019, n. 17440
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1360/2022 R.G. proposto da : GUIDI MASSIMO, con domicilio digitale , rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDI MASSIMO; -ricorrente- Contro CONDOMINIO VIA BALME n . 8 in TORINO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ANGELINI FRANCESCO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FONTANAZZA ALESSANDRO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 736/2021depositata il 23/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevatoche l’avvocato Massimo Guidi ricorre, sulla base di un unico e articolato motivo, esponendo che: - aveva posto in esecuzione per obblighi di fare un titolo giudiziale; - dopo una consulenza tecnica officiosa, il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato l’estinzione della procedura coattiva per intervenuta esecuzione del titolo azionato; - il deducente aveva opposto la statuizione e il Tribunale, qualificata la domanda come reclamo, l’aveva dichiarata inammissibile perché avverso un’estinzione atipica; - il deducente aveva allora appellato la decisione ma la Corte di secondo grado aveva dichiarato inammissibile il gravame perché, in particolare, essendo stata originariamente proposta, come allegato dallo stesso appellante, un’opposizione agli atti esecutivi,avrebbe dovuto ricorrersi per cassazione, laddove, invece, l’appello diretto contro l’ordinanza estintiva del giudice dell’esecuzione, da ritenere pure interposto, era ormai tardivo; resiste con controricorso, corredato da memoria, il Condominio di Torino, via Balme n. 8; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.;

Rilevato che con l’unico motivo si prospetta l’erroneità della decisione della Corte di appello che avrebbe violato il principio dell’apparenza, secondo il quale una volta qualificato e trattato come reclamo ex art. 630, cod. proc. civ., l’originario procedimento davanti al Tribunale, l’appello avrebbe dovuto ritenersi ammissibile, con la conseguente necessità di decidere sulle ragioni allegate e che, effettivamente, integravano un’opposizione agli atti esecutivi; Consideratoche il ricorso è fondato; il Tribunale, come accertato anche nella sentenza qui gravata, aveva qualificato il ricorso quale “reclamo” ex art. 630 cod. proc. civ.; corretta o meno che fosse tale ritenuta qualificazione, la decisione era di conseguenza appellabile in base al principio dell’apparenza processuale, a tutela dell’affidamento e in coerenza con il rito di effettiva trattazione (Cass., 21/06/2021, n. 17646); parte controricorrente obietta che non vi sarebbe stata consapevole ed espressa qualificazione da parte del Tribunale, come confermato dalla relativa decisione con ordinanza e non con sentenza (§ 46 del controricorso); ma, in primo luogo è la stessa parte resistente a confermare che la trattazione fu effettuata ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. (§40 del controricorso), ma soprattutto tale qualificazione è stata ritenuta sussistente dalla Corte di appello (pag. 2, in fine, della sentenza), e tale statuizione non risulta censurata con ricorso incidentale condizionato; ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto decidere nel merito l’appello, pur ritenendo, correttamente, che il ricorso originario avrebbe dovuto diversamente qualificarsi ex art. 617 cod. proc. civ.; che tale avrebbe dovuto essere la corretta qualificazione, valorizzata dalla censura in scrutinio, emerge dall’approdo giurisprudenziale di questa Corte in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, secondo cui l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che statuisca in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva, e parimenti del suo prosieguo, non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 cod. proc. civ., ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resti pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, mentre in nessun caso è possibile la proposizione dell'appello (Cass., 28/06/2019, n. 17440); non osta, dunque, il tema dell’appello, indicato come tardivo dalla Corte territoriale, avverso l’ordinanza estintiva del giudice dell’esecuzione, poiché il rimedio corretto era quello dell’opposizione agli atti e doveva essere deciso, secondo quanto fatto univocamente valere, diversamente da quanto sostenuto in memoria dal controricorrente, con l’odierno ricorso; il profilo assorbe, altresì, le questioni in tema di rituale costituzione del Condominio in sede di prime cure, mentre va evidenziato che la difesa in secondo grado è stata ritenuta correttamente conferita dalla Corte d’appello (pag. 4 della sentenza) con statuizione non censurata (cfr. pag. 6 del ricorso); la sentenza è dunque cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinché decida il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile; spese al giudice del rinvio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino perché, in