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Ordinanza — n. 9907/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses objection to enforcement notice validity but remands case for re-evaluation of joint creditor notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9907/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground challenging the procedural timeline of the enforcement notice but allowed the second and third grounds regarding the validity of the notice. The debtors argued the enforcement notice was invalid because the underlying title was not properly notified to them before the notice itself, whereas the creditor claimed it was validly served by another lawyer acting as a joint representative. The court ruled that active solidarity among creditors is not presumed without explicit legal basis, requiring the lower court to verify if the title was notified by the opposing party's lawyer or concurrently with the enforcement notice.

Regesto Legislator

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Art. 479, 480 cod. proc. civ.; Art. 97 cod. proc. civ.; Active solidarity among creditors is not presumed in the absence of law or title, and for an enforcement notice to be valid, the underlying title must be notified to the debtor prior to or concurrently with the notice, not subsequently.

Parole chiave

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enforcement notice validity active solidarity presumption title execution notification procedural nullity joint creditor representation corretta notificazione intimazione di pagamento titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Brindisi: con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 156, 426, 429, 437 e 667 cod. proc. civ.
Art. 479 e 480, secondo comma, cod. proc. civ.
Art. 97 cod. proc. civ.
Art. 3 della legge n. 102 del 21/02/2006
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Brindisi: con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 617 cod. proc. civ
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., notificato a mezzo pec in data 23/07/2020, Cosimo e Andrea Summa convenivano, innanzi al Tribunale di Brindisi, Anna D’Amuri per chiedere la nullità dell’atto di precetto, per omessa notifica del titolo esecutivo suddetto.
art. 437 cod. civ
Valle dal rito del lavoro, non sarebbe stata decisa il giorno dell’udienza, come previsto dall’art. 437 cod. civ., ma successivamente, senza dare lettura del dispositivo; con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art.
art. 97 cod. proc. civ
art. 479 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 18256 del 24/07/2017 Rv. 645154
civ.(Cass. 18256 del 24/07/2017 Rv. 645154 - 01) , la sentenza di questa Corte ( Cass.23914 del 27/12/2012 Rv.
Cass. 23914 del 27/12/2012 Rv. 625129
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Testo completo

apronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10758/2022 R.G. proposto da : SUMMA ANDREA e SUMMA COSIMO, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PEPE NICOLA (PPENCL71B06L213J) –ricorrenti – contro D'AMURI ANNA -intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRINDISI n. 188/2022 depositata il 10/02/2022. Ad.28/03/2023 CC R.g. n. 10758del 2022; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA In data 13/07/2020 Anna D’Amuri notificò atto di precetto ai debitori Cosimo e Andrea Summa, in forza della sentenza, costituente titolo esecutivo, n. 1141 del 22/06/2017, del Tribunale di Brindisi. Con atto di citazione in opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., notificato a mezzo pec in data 23/07/2020, Cosimo e Andrea Summa convenivano, innanzi al Tribunale di Brindisi, Anna D’Amuri per chiedere la nullità dell’atto di precetto, per omessa notifica del titolo esecutivo suddetto. Si costituiva l’opposta Anna D’Amuri per chiedere il rigetto della domanda attorea.

Il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 188, del 10/02/2022 , ha rigettato l’opposizione, sull’assunto che il titolo esecutivo era stato notificato dal difensore di un altro creditore nella stessa sentenza (Cosimo Pinto) ai debitori, nella sua qualità di procuratore di tutti i creditori. Ricorrono per la cassazione Cosimo e Andrea Summa, con unico atto, contenente tre motivi di ricorso. AnnaD’Amuri è rimasta intimata. Per l’adunanza camerale del 28/03/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Brindisi: con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per violazione degli artt. 156, 426, 429, 437 e 667 cod. proc. civ., in quanto la controversia, che avrebbe dovuto essere regolata Ad.28/03/2023 CC R.g. n. 10758del 2022; estensore: C. Valle dal rito del lavoro, non sarebbe stata decisa il giorno dell’udienza, come previsto dall’art. 437 cod. civ., ma successivamente, senza dare lettura del dispositivo; con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 479 e 480, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto il giudice avrebbe errato nel non dichiarare la nullità del precetto opposto per omessa notifica del titolo esecutivo, ritenendo che la notifica del titolo esecutivo, posta in essere dal procuratore di Cosimo Pinto e di altri creditori, tra cui Anna D’Amur i , potesse ritenersi valida anche per quest’ultim a ; con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 479 e 480, secondo comma, cod. proc. civ., sostenendo l’errata pronuncia del giudice per aver ritenuto sussistente la notifica del titolo esecutivo e per aver ignorato che il titolo esecutivo fosse stato notificato dopo la notifica del precetto posta in essere da Anna D’Amuri.

Il primo motivo diricorso è infondato: è pur vero che l’omessa lettura del dispositivo in udienza costituisce nullità assoluta, ma l’art. 3 della l egge n. 102 del 21/02/ 2006, che prevedeva la trattazione con il rito di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di rito (cd rito del lavoro)delle cause risarcitorie per incidenti stradali, risultava abrogato all’epoca dell’introduzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., né doveva essere seguito il rito speciale solo perché così trattato il giudizio in cui si era formato il titolo esecutivo, posto che per il rito del processo di cui all’ art. 617 cod. proc. civ. deve aversi riguardo alla legge del tempo e non di quella del precedente giudizio relativo al titolo esecutivo e la materia non era più disciplinata dall’art. 3 della legge n. 102 del 2006 citato al tempo della proposizione dell’opposizione.

Ad.28/03/2023 CC R.g. n. 10758del 2022; estensore: C. Valle Il secondo motivo eil terzo motivo , che possono essere tratta ti congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati: premesso che i creditori non sono legati dal vincolo di solidarietà alla luce del principio di parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo in mancanza di legge o di titolo, né la solidarietà attiva può essere presunta in materia di spese processuali perché non espressamente prevista dall’art. 97 cod. proc. civ.(Cass. 18256 del 24/07/2017 Rv. 645154 - 01) , la sentenza di questa Corte ( Cass.23914 del 27/12/2012 Rv. 625129 – 01 ) , su cui si basa la decisione impugnata, presuppone che il titolo esecutivo sia stato notificato dal difensore enunciando la qualità di difensore di entrambi i creditori; inoltre il titolo esecutivo, ai fini della valida notificazione del precetto, deve essere notificato precedentemente o contestualmente a quest’ultimo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., ma non successivamente.

Attenendosi a tali principi di diritto, il giudice del merito dovrà accertare se il titolo esecutivo è stato notificato:

a) dal difensore quale difensore anche dell’intimante opposto;

b) antecedentemente o contestualmente al precetto opposto. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità. La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella came