Ordinanza — n. 9738/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26911/2019 R.G. proposto da PIERFRANCESCO ZECCA, in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’Cavalieri 11 -ricorrente - contro TERESA CASTELLANETA, nella sua qualità di CUSTODE GIUDIZIARIO NELLA PROCEDURA N. 57/1998 R.G. ESEC. DEL TRIBUNALE DI BARI, rap- presentata e difesa dall’avv. Maurizio Marcantonio ed elettivamente domi- ciliata in Roma, via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi -controricorrente - avverso la sentenza n. 1545 della CORTE D’APPELLO DI BARI, deposi- tata in data 8/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 86 cod. proc. civ, art. 560 cod. proc. civ, art. 331 cod. proc. civ, art. 371 bis c.p, art. 291 c.p; Ordinanza — n. 9738/2023 — snciv · Corte di Cassazione: − si deve perciò ribadire che, «n el giudizio di legittimità, l ’ art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26911/2019 R.G. proposto da PIERFRANCESCO ZECCA, in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’Cavalieri 11 -ricorrente - contro TERESA CASTELLANETA, nella sua qualità di CUSTODE GIUDIZIARIO NELLA PROCEDURA N. 57/1998 R.G. ESEC. DEL TRIBUNALE DI BARI, rap- presentata e difesa dall’avv. Maurizio Marcantonio ed elettivamente domi- ciliata in Roma, via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi -controricorrente - avverso la sentenza n. 1545 della CORTE D’APPELLO DI BARI, deposi- tata in data 8/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE : − l ’ Avv. Pierfrancesco Zecca proponeva opposizione all ’ esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti, con precetto del 16/1/2009, dal Dott. Beniamino Di Cagno, quale custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 57/1998 R.G. Esec. del Tribunale di Bari, promossa contro Gabriella Mola e altri; − l ’ opponente, locatario dell ’ immobile oggetto della predetta procedura espropriativa in virtù di contratto del 15/7/1999-3/8/1999, contestava l’efficacia del titolo esecutivo azionato dal custode –l’ordine di liberazione emesso ex art. 560 cod. proc. civ. in data 22/12/2008 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari –perché emanato successivamente al decreto di trasferimento del 9/7/2008 in favore di AGC Mediterraneo S.n.c. e nei confrontidi un terzo diverso dal debitore, nonché l’ illegittimità del precetto notificatogli dal custode al di fuori dei poteri conferitigli dalla succitata disposizione (e, dunque, in quanto privo di legittimazione) e, infine, l’opponibilità alla procedura del contratto di locazione;
− n el giudizio di primo grado si costituiva il Dott. Beniamino Di Cagno, nella qualità di custode giudiziario (ufficio nel quale poi subentrava la Dott.ssa Teresa Castellaneta), e interveniva volontariamente la AGC Mediterraneo S.n.c., proprietaria del cespite oggetto di rilascio in forza del decreto di trasferimento del 9/7/2008; − i l Tribunale di Bari rigettava l ’ opposizione con la sentenza n. 4988 del 23/10/2014, che veniva impugnata dall’Avv. Zecca innanzi alla Corte d’appello di Bari, la quale, con la sentenza n. 1545 dell’8/7/2019, rigettava il gravame;
− avverso la menzionata decisione proponeva ricorso l ’ Avv. Pierfrancesco Zecca con cinque motivi; resisteva con controricorso il custode giudiziario, Dott.ssa Teresa Castellaneta; − poiché il ricorso introduttivo non risulta va notificato alla AGC Mediterraneo S.n.c., questa Corte –con l’ordinanza n. 18526 dell’8/6/2022 – disponeva, ai sensi dell ’ art. 331 cod. proc. civ., l ’ integrazione del contraddittorio nei confronti della menzionata società, litisconsor te necessario; − il ricorrente provvedeva mediante notifica del ricorso introduttivo al procuratore della AGC Mediterraneo S.n.c. nel grado d’appello;
− rilevata l ’ invalidità del la predetta notificazione (essendo decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenzaimpugnata, si sarebbe dovuta eseguire la notifica alla parte personalmente e non al procuratore), questa Corte – con l ’ ordinanza n. 32410 del 3 / 11 /2022 – or dina va la rinnovazione della notificazione (exart. 291 cod. proc. civ.) entro il termine perentorio di trenta giorni; C ONSIDERATO CHE : − sebbene la nota del 7/11/2022, trasmessa telematicamente, sia stata respinta dalla Cancelleria, il suo contenuto è comunque leggibile;
− perciò, può prescindersi dalla diatriba giurisprudenziale riguardante le conseguenze del rifiuto – nella specie, documentato dalla cosiddetta “quarta p.e.c.”, inviata dalla cancelleria destinatariae contenente l’esito di accettazione o di rifiuto del deposito – sul perfezionamento d el deposito telematico, posto che anche un’eventuale nullità di quest’ultimodovrebbe reputarsi sanata exart. 156 cod. proc. civ.; − tuttavia, proprio dall ’ esame della nota e dei suoi allegati emerge la riscontrata omissione del ricorrente, il quale –onerato della notifica e del tempestivo deposito del ricorso notificato– non ha depositato la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), atto che consente di dimostrare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata alla AGC Mediterraneo S.n.c.;
− si deve perciò ribadire che, «n el giudizio di legittimità, l ’ art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso.
Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso.»(Cass., Sez.1, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019, Rv. 653242-01); − in conclusione, va dichiarata l ’ inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo, in favore della controricorrente;
− infine, si deve dichiarare la sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Cos