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Ordinanza — n. 9736/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court revokes lower court ruling on execution opposition, remanding case to first instance judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9736/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation revoked the Genoa Tribunal's decision regarding an execution opposition filed by a creditor against a debtor's assigned medical credits. The lower court had granted the opposition and declared the execution order null, but the Cassation Court found the opposing parties lacked direct interest in the specific execution proceedings. Consequently, the court held that the execution judge must independently assess the revocation request and issue necessary follow-up measures rather than the opposition judge defining the execution's fate.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.; Art. 383 c.p.c.: A judgment on an execution opposition under Art. 617 c.p.c. is rescissory in nature and cannot definitively close the execution process; the execution judge retains the duty to act on such pronouncements to ensure procedural continuity.

Parole chiave

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execution opposition rescissory judgment direct interest standing execution closure medical credits seizure compensazione della rendita ripristino della rendita di invalidità restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
La Bertone ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale ultimo provvedimento.
Art. 395 c.p.c.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Genova: la rela- tiva sentenza è stata, peraltro, oggetto di ricorso per revoca- zione da parte della stessa Bertone, ai sensi dell’art. 395 c.p.c..
Art. 383, comma 3, c.p.c.
4.Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al giudice di primo e unico grado, cioè al Tribunale di Genova, in persona di diverso magistrato,pure per le spese del giudizio di legittimità.
art. 617 c.p
La Bertone ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale ultimo provvedimento.
art. 395 c.p
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Genova: la rela- tiva sentenza è stata, peraltro, oggetto di ricorso per revoca- zione da parte della stessa Bertone, ai sensi dell’art. 395 c.p.c..
art. 553 c.p
477765 –01) e che, una volta che il procedimento di espro- priazione presso terzi di crediti si sia concluso con l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.
art. 615 c.p
553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Rv. 665106 -01
16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01).
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI REVOCAZIONE dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Raffaele ROSSI Consigliere A d. 07 / 03/2023 C . C . dott.Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 14519 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricorsi iscritt i al numero 14519 del ruolo generale dell’anno 2021, proposti da BERTONE Grazia Caterina (C.F.: BRT GZC 56E49 D969K) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Mario Pietro Mazzucco (C.F.:

MZZ MPT 52H27 I480V) -ricorrente-controricorrente- nei confronti di APPENDINO Marco (C.F.: PPN MRC 55H25 D969F) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati Alberto Figone (C.F.: FGN LRT 58H22 D969R) e Giammaria Camici (C.F.: CMC GMN 50E29 H501Y) -ricorrente-controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Genova n. 1900/2020, pubblicatain data 23 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 marzo 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Grazia Caterina Bertone ha agito in via esecutiva nei confronti di Marco Appendino, sulla base di un titolo esecutivo di forma- zione giudiziale (costituito da un provvedimento di riconosci- mento di assegno di mantenimento ottenuto nel corso di un giudizio di separazione coniugale), pignorando i crediti, anche Ric. n. 14519/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 futuri, vantati da quest’ultimo nei confronti della ASL 3 Geno- vese e della ASL 2 Savonese in virtù di un rapporto professio- nale in convenzione.

Il giudice dell’esecuzione ha assegnato i crediti pignorati, anche in relazione ai ratei futuri, fino a concorrenza dell’importo di € 53.720,44. Dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, essendo in- tervenuta una modificazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di cognizione nell’ambito del quale si era formato (es- sendo, precisamente, stato ridotto, in appello, l’importo dell’as- segno di mantenimento riconosciuto alla Bertone), l’Appendino ha proposto una istanza di revoca del provvedimento di asse- gnazioneal giudice dell’esecuzione, il quale ha disposto l’inter- ruzione dei versamenti in corso, da parte delle aziende terze pignorate,in favore della Bertone.

La Bertone ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale ultimo provvedimento. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Genova: la rela- tiva sentenza è stata, peraltro, oggetto di ricorso per revoca- zione da parte della stessa Bertone, ai sensi dell’art. 395 c.p.c.. Il Tribunale di Genova ha accolto l’istanza di revocazione e, pro- nunciando in sede rescissoria, ha accolto altresì l’opposizione agli atti esecutivi della Bertone, ha dichiarato nullo il provvedi- mento del giudice dell’esecuzione opposto, ha confermato l’ef- ficacia dell’originario provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati e ha ordinato alle aziende terze pignorate di ripren- dere i versamenti, nei limiti dell’importo assegnato.

Contro tale sentenza ricorrono sia la Bertone che l’Appendino, rispettivamente sulla base di quattro e di duemotivi. Entrambi i ricorrenti resistono con controricorso al ricorso av- versario. Èstata disposta la trattazione in camera di consig lio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ric. n. 14519/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente, rispetto all’esame dei singoli motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. 2.L’opposizione agli atti esecutivi che ha dato luogo al presente giudizio ha ad oggetto la legittimità di un provvedimento del giudice dell’esecuzione che, dopo avere assegnato in favore della Bertone i crediti, anche futuri, vantati dal suo debitore Appendino nei confronti della ASL 3 Genovese e della ASL 2 Savonese, così definendo la procedura esecutiva promossa dalla prima nei confronti del secondo, ha poi, su istanza del debitore, sostanzialmente revocato (almeno in parte) l’asse- gnazione già pronunciata, disponendo che le AASSLL terze pi- gnorate “interrompessero” le “erogazioni” in favore della Ber- tone.

Orbene, anche al di là del rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è mai revo- cabile o modificabile dal giudice dell’esecuzione che l’ha emessa (cfr.,ad es.: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 3958 del 20 /02/2007 , Rv. 596348 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7399 del 16/06/1992 , Rv. 477765 –01) e che, una volta che il procedimento di espro- priazione presso terzi di crediti si sia concluso con l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. da parte del debitore, dovendoquest’ultimo, in tal caso, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare even- tualmente accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito Ric. n. 14519/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022 , Rv. 664812 – 01 ) , viene qui in rilievo, con carattere pregiudiziale ed assorbente, l’indirizzo ormai consolidato di questa stessa Corte, sancito con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla sud- detta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), secondo cui «nei giudizi di opposizione ese- cutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superandoogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è av- viso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litiscon- sorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del prece- dente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021,Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risul- tano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021;Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973:

Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01). Nella specie, oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi per cui è causa è, del resto, un provvedimento del giudice Ric. n. 14519/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 dell’esecuzione direttamente rivolto proprio alle aziende sanita- rie terze pignorate, il quale incide sugli effetti dell’ordinanza di assegnazione dei crediti, anche futuri, vantati nei loro confronti dal debitore Appendino e modifica (in modo, peraltro, sostan- zialmente rilevante)il contenuto di tale provvedimento, che co- stituisce titolo esecutivo nei loro confronti.

Inoltre, va ulterior- mente considerato che la Bertone, con la sua opposizione, aveva tra, l’altro domandato (sia pure in via subordin ata ri- spetto ad altre richieste) la condanna diretta delle suddette aziende sanitarie a riprendere i versamenti interrotti in suo fa- vore. Non possono esservi dubbi, quindi, sulla sussistenza dell’inte- resse diretto delle indicate aziende sanitarie terz e pignorat e a partecipare al presente giudizio, avendo questo ad oggetto gli effetti del provvedimento finale di assegnazione dei crediti pi- gnorati, che costituisce titolo esecutivo nei loro confrontie trat- tandosi, pertanto, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella loro sfera patrimo- niale. 3.È peraltro, a giudizio della Corte, opportuno ribadire, anche nella presente sede, che (diversamente da quanto risulta di- sposto nel provvedimento impugnato), in ragione del carattere solo rescindente della sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., con la pronuncia che definisce un siffatto giudiziopuò solo essere di- chiarata l’eventuale illegittimità, con la conseguente inefficacia, del provvedimento del giudice dell’esecuzione opposto, laddove non conforme alla legge: di regola, sarà infatti il giudice dell’esecuzione a dovere prendere atto di tale pronuncia ed eventualmente emettere i conseguenti provvedimenti necessari per il prosieguo del processo esecutivo; e tuttavia nella pecu- liare situazione che ha dato luogo alla presente controversia, d’altronde, deve altresì sicuramente tenersi conto (quanto Ric. n. 14519/2021 –Sez. 3 – A d. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 meno nell’eventualità che sia confermata la revoca del provve- dimento opposto) della circostanza che, in realtà, il processo esecutivo era stato già chiuso e definito con l’originaria ordi- nanza di assegnazione (onde il giudice dell’esecuzione aveva ormai definitivamente esaurito la sua funzione), come pure dei principi di diritto più sopra richiamati in ordine agli strumenti processuali disponibili per il debitore al fine di far valere even- tuali fatti sopravvenuti che, a suo dire, abbiano inciso sugli ef- fetti di detta ordinanza. 4.Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al giudice di primo e unico grado, cioè al Tribunale di Genova, in persona di diverso magistrato,pure per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - d ecidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tr