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Ordinanza — n. 9641/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of decisive effect on contested false claim issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9641/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by FIMONT SRL against the Regional Tax Agency inadmissible. The lower court rejected the company's false claim based on the lack of specific evidence proving the document's falsity, a decision the company failed to challenge effectively. Consequently, the Supreme Court ruled that the lower court's procedural ruling on the false claim lacked decisive effect, rendering the appeal's arguments on this point unappealable.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the lower court's ruling on a specific procedural issue, such as the rejection of a false claim due to lack of evidence, lacks decisive effect because it was not contested or was not the basis of the final judgment.

Parole chiave

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false claim inadmissibility decisive effect requirement tax notification procedure appellate court ruling procedural unappealability finzione di notifica postale notificazione viziata comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
6, c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., il difetto di motivazione circa la falsità della ricevuta di ritorno per consegna a persona indeterminata; ai sensi dell’art.
Art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
Con il motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 183, co. 6, c.p.c.
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, co. 6, c.p.c.; ai sensi dell’art.
Art. 145 c.p.c.
Art. 221 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art.
art. 183 c.p
Infine, il giudice dell’appello ha ritenuto che non doveva essere assegnato il termine ex art. 183 c.p.c., per memorie istruttorie, considerata la nullità insanabile e, conseguentemente, l’inammissibilità della querela di falso per la mancata indicazione delle prove della falsità.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30351/2021 R.G. proposto da : FIMONT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA MUZIO CLEMENTI N. 52 C/O AVV. VALERIO SANTAGATA, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRI GIANNI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTAGATA VALERIO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 577/2021 depositata il22/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. La Società FIMONT SRL con veniva in giudizio l’AGENZIA delle ENTRATE-Direzione Provinciale di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., affinché venisse accertata la falsità ideologica commessa dall’agente postale in occasione della notificazione, avvenuta presso la sede della società attrice, dell’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento di tributi (Ires, Irap, Iva). Assumeva la società che l’avviso di accertamento del giudizio tributario, instaurato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Matera, non era mai stato notificato anche se l’agente postale aveva attestato di aver consegnato l’atto a “delegato” della società.

L’AGENZIA delle ENTRATE si costituiva in giudizio contestando l’ammissibilità e la fondatezza della querela di falso e concludendo per il rigetto della domanda e produceva copia dell’avviso di ricevimento da cui non risultava in modo chiaro l’identità del soggetto che aveva preso in consegna il plico. Senza che fosse espletata attività istruttoria ed acquisite le conclusioni del PubblicoMinistero, il Tribunale di Matera dichiarava, con la Sentenza n. 716/2018, inammissibile la proposta querela di falso.

2. La Corte di Appello di Potenza, con la Sentenza n. 577 del 22 settembre 2021, rigettava integralmente l’appello. Affermava che la FIMONT SRL non aveva mai contestato la conformità della copia dell’avviso di ricevimento con l’originale dell’avviso di accertamento ed aveva proposto querela di falso articolando argomentazioni fondate sulla risultanza della copia del documento, senza mai metterne in dubbio la corrispondenza con i contenuti dell’originale. Inoltre la società aveva dedotto la falsità ideologica delle dichiarazioni rese dall’agente postale quando ha consegnato l’atto a ‘delegato’ della Fimont s.r.l. con la conseguenza che, non essendo stata denunciata contraffazione o alterazione del documento, non era necessaria la produzione dell’originale per accertamenti peritali.

Considerata, poi, la natura di atto pubblico rivestita dall’avviso di accertamento, l’attestazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, con la quale è rappresentato che il piego è stato consegnato al delegato della Fimont Srl, gode di fede privilegiata in ordine alla dichiarazione resa in quel contesto all’agente postale dalla persona che ha ricevuto in consegna il piego. Nè rileva la circostanza che sull’avviso di ricevimento risulti illeggibile la sottoscrizione apposta dal consegnatario del piego e che non siano state riportate le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato.

Infine, il giudice dell’appello ha ritenuto che non doveva essere assegnato il termine ex art. 183 c.p.c., per memorie istruttorie, considerata la nullità insanabile e, conseguentemente, l’inammissibilità della querela di falso per la mancata indicazione delle prove della falsità.

3. Avverso tale sentenza la Società FIMONT SRL propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo articolato in tre censure. Considerato che:

4. Con il motivo di ricorso , la società ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, co. 6, c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., il difetto di motivazione circa la falsità della ricevuta di ritorno per consegna a persona indeterminata; ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 221 c.p.c.. Il motivo è inammissibile. La società ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato (cfr. pag. 8 della sentenza) l’inammissibilità della querela di falso per la mancata indicazione delle prove della falsità. Pertanto il giudice del merito non ha assegnato il termine previsto dall’art. 183 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. Tale statuizione di inammissibilità non è stata impugnata, per cui la censuraresta priva di decisività. 5.L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Came