Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of proof for heirs' standing and insufficient fact exposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to provide necessary documentary proof of their status as heirs and the fact exposition was insufficient. The court emphasized that all potential owners and heirs must be parties to the proceedings, yet the specific identities of the deceased's children and other heirs could not be determined from the submissions. Consequently, the appellants lacked the necessary legal standing to challenge the eviction order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.; Art. 378 c.p.: The court declares an appeal inadmissible when the appellant fails to prove their legal standing as a necessary party or when the factual exposition is insufficient to identify all required parties.
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______________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 19575del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da DESARIO Valentino (C.F.: DSR VNT 59D30 A893F) DESARIO Nicola (C.F.: DSR NCL 68C30 A893Z) DESARIO Maria (C.F.: DSR MRA 48SSO A893T) DESARIO Anna (C.F.: DSR NNA 52C69 A893S) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato Luigi Paccione (C.F.: PCC LGU 59L06 L220M) -ricorrenti- nei confronti di MAFALDA COS S.r.l. (P.I.: 06426630726), in persona del legale rappresentante pro tempore,Maria Vittoria Colella rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Angelo Michele Abbattista (C.F.:
BBT NLM 77B16 A893P) CURATELA FALLIMENTO CEB IMMOBILIARE S.r.l. IN LI- QUIDAZIONE (P.I.: 03455700728), in persona della Cu- ratrice Dora Rizzi rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Annalisa Nanna (C.F.: NNN NLS 74E48 A883T) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Barin. 507/2020, pubblicatain data 3 marzo 2020; Ric. n. 19575/2020–S ez. 3 - U d. 21 marzo 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 9 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 marzo 2023dal consigliere Augusto Tatangelo; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi , che ha concluso per la di- chiarazione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso; l’avvocato Luigi Paccione, per i ricorrenti; l’avvocato Giuseppe Raguso, per delega dell’avvocato Angelo Michele Abbattista, per la controricorrente Mafalda Cos.
S.r.l., nonché per delega dell’avvocato Annalisa Nanna, per la contro- ricorrente curatela del fallimento CEB Immobiliare S.r.l.. Fatti di causa La società Mafalda COS S.r.l. si è aggiudicata un compendio immobiliare posto in vendita nell’ambito della procedura falli- mentare della CEB Immobiliare S.r.l. e, sulla base del relativo decreto di trasferimento, ha intimato precetto di rilascio all’oc- cupante Paolo Desario. Paolo Desario, nonché Valentino, Nicola, Angelo Domenico, Ma- ria, Anna e Giuseppe Desario, hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo di essere gli effettivi proprietari del bene immobile in questione, per averloacquistato in virtù di titoli opponibili alla procedura falli- mentare.
È stata chiamata in giudizio la curatela del fallimento della CEB Immobiliare S.r.l., anche a fini di eventuale garanzia dell’oppo- sta. Ledomande proposte dagli opponenti sono state rigettat e dal Tribunaledi Bari. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. RicorronoValentino, Nicola, Maria e Anna Desario, sulla base di duemotivi. Ric. n. 19575/2020–S ez. 3 - U d. 21 marzo 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 9 Resistono,con distinti controricorsi, Mafalda COS S.r.l. e la cu- ratela fallimentare della CEB Immobiliare S.r.l..
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. 2.Si premette che i ricorrenti Valentino, Nicola, Maria e Anna Desariosono solo alcuni dei soggetti che hanno proposto l’op- posizione all’esecuzione per cui è causae che il ricorso risulta dagli stessi notificato esclusivamente a Mafalda Cos S.r.l. ed alla curatela del fallimento della CEB Immobiliare S.r.l..
Più precisamente, dagli atti emerge quanto segue: -l’atto di precetto di rilascio dell’immobile acquistato dalla Ma- falda Cos S.r.l. in sede fallimentare è stato intimato al solo Paolo Desario, quale detentore dello stesso; - l’opposizione al precetto di rilascio è stata proposta dai se- guenti soggetti:
1) Paolo Desario;
2) ValentinoDesario;
3) Ni- colaDesario;
4) Maria Desario;
5) Anna Desario ;
6) Angelo Do- menicoDesario;
7) Giuseppe Desario ; -la società intimante ha eccepito, nel giudizio di merito, il di- fetto di legittimazione attiva di tutti gli opponenti, ad eccezione di Paolo Desario, unico intimato; tale eccezione non risulta og- getto di una espressa decisione, quanto meno nella sentenza di secondo grado; si potrebbe forse ipotizzare che la stessa sia stata ritenuta dalla corte d’appello sostanzialmente assorbita dal rigetto nel merito degli assuntidegli opponenti sull’acquisto della proprietà del bene immobile controverso da parte dei co- niugi Desario e Pasculli, ma resta il fatto che non viene adegua- tamentechiarito nel ricorso se, almeno in primo grado, vi sia stata in merito a tale eccezione una espressa statuizione, se Ric. n. 19575/2020–S ez. 3 - U d. 21 marzo 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 9 eventualmente tale statuizione sia stata impugnata ed in che termini; - il presente ricorso , come premesso, viene proposto solo da Valentino, Nicola, Maria e Anna Desario, sia in proprio, sia quali figli ed eredi di Paolo Desario, ma i ricorrenti (come meglio si vedrà) non hanno in alcun modo provato la dedotta qualità di eredi di Paolo Desario, essendosi limitati a produrre il certificato di morte di quest’ultimo; -non vi è prova, in realtà, neanche della loro qualità di eredi di Rosa Pasculli (sebbene probabilmente si tratti di una qualità quanto meno dedotta nel giudizio di merito, a sostegno della domanda di usucapione); anche con riguardo atale profilo, pe- raltro, nel ricorso non sono contenute precisazioni puntuali ed adeguate, soprattutto in merito all’esatto contenuto delleeven- tuali specifiche allegazioni e d i eventuali specifiche contesta- zioni sul punto; -non risultano, comunque, evocati nel presente giudizio di le- gittimità né Angelo Domenico, né Giuseppe Desario, che hanno partecipato al giudizio di merito, quali opponenti, e in ordine alla cui legittimazione non è fornito alcun preciso chiarimento nel ricorso. 3.L’immobile di cui si controverte, secondo gli assunti dei ri- correnti, sarebbe stato acquistato dai coniugi Paolo Desario e Rosa Pasculli sulla base di un contratto stipulato nel 1981:
è, peraltro, c ontroverso se tale titolo di acquisto comprendesse effettivamente anche la piccola area di terreno oggetto del pre- sente giudizio, cioè la particella 615 del foglio di mappa 108 del Comune di Bitonto-Mariotto (i giudici di merito hanno ritenuto che non lo fosse); secondo gli attori, in ogni caso, tale area di terreno sarebbe stata quanto meno usucapita in virtù del pos- sesso della stessa esercitato dapprima dai coniugiPaolo Desario e Rosa Pasculli e poi dal primo e dai figli della coppia, dopo il Ric. n. 19575/2020–S ez. 3 - U d. 21 marzo 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 9 decesso della Pasculli (che peraltro nel ricorso non è indicato quando sia esattamente intervenuto).
In realtà,anche con riguardo a tale allegazione, l’unico accenno contenutonel ricorso risulta piuttosto generico e si trova a pag. 15, là dove si afferma che nel giudizio di merito era stato de- dotto che Paolo Desario, unitamente al coniuge Rosa Pasculli e poi ai propri figli (senza che sia puntualmente specifica to chi siano esattamente questi figli e se essi siano anche gli eredi della Pasculli), dopo il decesso diquest’ultima, avevano usuca- pito l’immobile; si riporta il contenuto testuale del passaggio espositivo:«[ ... ] Desario Paolo unitamente al proprio coniuge Pasculli Rosa prima e ai propri figlisuccessivamente al decesso di quest’ultima, hanno usucapito l’immobile relativo al foglio 108, particella 615 avendolo posseduto uti domini sin dal 30.4.1981, ovvero sin dalla data dell’atto per notaio Mataione registrato a Bari in data 19.5.1981 …».
4. Sulla base degli elementi appena riassunti, ricavabili dall’esposizione di cui al ricorso, si deve rilevarequanto segue: a)con riguardo alla posizione di Paolo Desario (unico inti- matocon il precetto di rilascio opposto, che ha proposto l’opposizione ed è deceduto nel corso del giudizio di se- condo grado): i quattro ricorrenti s e ne qualificano figli ed eredi ma senza dimostra re tale dedotta qualità , avendo prodotto esclusivamente un certificato di morte, a tal fine evidentemente del tutto insufficiente; in rela- zione a tale posizione , dunque, il ricorso è certamente inammissibile, perché la qualità di eredi avrebbe dovuto essere documentata, s econdo l’indirizzo consolidato di questa Cortein base al quale « in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giu- dizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il Ric. n. 19575/2020–S ez. 3 - U d. 21 marzo 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 9 decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inam- missibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata conte- stazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass., Sez.
L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 – 01; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 –01; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968 – 01; Sez. 2 , Sente nza n. 15352 del 25/06/2010 , Rv. 613693 – 01; Sez. 2 , Sen- tenza n. 25344 del 15/12/2010 , Rv. 615205 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050del 26/09/2019, Rv. 655307 -01); b)con riguardo alla posizione (che era stata) di Rosa Pa- sculli: la Pasculli non è stata parte del giudizio di merito e sembrerebbe (anche se la circostanza non è illustrata con la necessaria precisione nel ricorso) che i quattro at- tuali ricorrenti avessero già agito, in proprio, nel giudizio di merito, qualificando si figli di questa, almeno ai fini dell’usucapione; la loro legittimazione era stata,peraltro, certamente contestata (non viene indicato in modo pun- tuale per quali esatte ragioni, in quantoil ricorso risulta carente sul punto:emerge esclusivamente che i ricorrenti stessi, secondo l’assunto della società intimante non erano detentori del bene aggiudicato né, quindi, intimati del rilascio di esso); non vi è, peraltro, nel ricorso la pre- cisa indicazione dell’eventuale decisione in ordine a tale eccezione, quanto meno nel giudizio di primo grado; in relazione alla domanda di opposizione alprecetto di rila- scio, d’altronde, mancano sia l’allegazione che la prova di siffatta legittimazione (non essendo neanche chiarito se i ricorrenti occupano di fatto il fondocontroverso); in rela- zione alla domanda di rivendica, poi, è stata allegata la Ric. n. 19575/2020–S ez. 3 - U d. 21 marzo 20 23 – Sentenza – Pagina 7 di 9 qualità di figli della Pasculli, quali assunti possessori del fondo dopo di lei, unitamente al padre (anche se nel ri- corso non è adeguatamente chiarito chi fossero esatta- mente tali figli e se fossero anche eredi della Pasculli); l’azione di rivendica è stata, peraltro, ritenuta infondata con riguardo al dedotto giudicato e inammissibile per quanto riguarda la dedotta usucapione; dunque, ai fini di entrambe le azioni:
1) non risulta né adeguatamente al- legata, né, soprattutto, provata, la qualità di eredi della Pasculli di nessuno dei ricorrenti e neanche degli altri sog- getti che hanno partecipato al giudizio di merito ma non risultano evocati in quello di legittimità (nel ricorso non è specificamente chiarito, con precisione, chi siano effetti- vamente i figli dei coniugi Desario e Pasculli e, tanto meno, quali siano tuttigli eredi di essi) ;
b) non viene, in particolare, chiarito nel ricorso, come sarebbe stato ne- cessario, se Angelo Domenico e Giuseppe Desario sono figli ed eredi dei coniugi Desario e Pasculli, né per quale ragione, non avendo essi proposto il ricorso per cassa- zione, ad essi non sia stato notificato il ricorso stesso. 5.In definitiva, il ricorso deve ritenersi inammissibile perché, con riguardo ai presupposti relativi alla legittimazione delle parti in causa, in parte l’impugnazione non è sorretta dalla ne- cessaria documentazione probatoria (precisamente con ri- guardo alla successione di Paolo Desario), in parte l’esposizione dei fatti di causa non può ritenersi adeguata e sufficiente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (precisamente con riguardo alla successione di Rosa Pasculli).
È opportuno precisare ulteriormente, in proposito, che, ai fini dell’opposizione al precetto di rilascio ed ai fini dell’azione di rivendica devono ritenersi parti necessarie del giudizio tutti i soggetti che assumono di essere proprietari, possessori e, ri- spettivamente, detentori del bene immobile di cui si Ric. n. 19575/2020–S ez. 3 - U d. 21 marzo 20 23 – Sentenza – Pagina 8 di 9 controverte e che, dalle stesse allegazioni dei ricorrenti, emerge che tali soggetti erano inizialmente i coniugi Paolo De- sario e Rosa Pasculli, poi lo stesso Paolo Desario e i figli nonché gli eredi della coppia.
Di conseguenza, anche ammesso come pacifico chei predetti coniugi siano entrambi deceduti, al pre- sente giudizio dovrebbero partecipare tutti i figli di Paolo Desa- rio e Rosa Pasculli e tutti gli eredi degli stessi. Sulla base dell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, però, non è possibile individuare con precisione chi siano questi figli e chi siano questi eredi e, almeno per quanto riguarda la posi- zione di Paolo Desario, certamente si tratta di un difetto di le- gittimazione dei ricorrenti (che si qualificano eredi di quest’ul- timo) alla proposizione del ricorso per cassazione non sanabile, in quanto la loro qualità è rimasta del tutto sfornita della ne- cessaria documentazione probatoria, il che impedisce anche di disporre, nella presente sede, una eventuale integrazione del contraddittorio, non avendosi contezza dei soggetti in relazione ai quali tale integrazione dovrebbe eventualmente avvenire. 6.Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi,in complessivi € 6.300,00, oltre€ 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Ric. n. 19575/2020–S ez. 3 - U d. 21 marzo 20 23 – Sentenza – Pagina 9 di 9 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con-