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Ordinanza — n. 9633/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on compensation of litigation costs, ruling it is a matter of merit discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9633/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeals filed by the heirs of Angela Novelli and Giuliana Murgia against the Court of Appeal's judgment. The lower court had awarded reciprocal compensation for litigation costs between the parties, a decision based on the relative importance of the claims accepted or rejected. The Court of Cassation held that assessing these proportions falls within the discretionary power of the trial judge and is not subject to review by the court of last instance.

Regesto Legislator

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Art. 92, second comma, cod. proc. civ.; The assessment of reciprocal compensation for litigation costs constitutes an exercise of the trial judge's discretionary power regarding the importance of claims, which is excluded from the jurisdiction of the court of last instance.

Parole chiave

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litigation costs reciprocal compensation court of last instance judicial discretion merit review civil procedure soccumbenza reciproca controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 92, second comma, cod. proc. civ.
Orbene, in tema di spese processuali, l’apprezzamento comparativo dell’importanza delle domande accolte o rigettate e la valutazione delle proporzioni dellasoccombenza reciprocacompiuto ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
civ., nonché di quanto disposto dal codice civile in materia di interpretazione dei contratti (da art. 1362 a 1371) e dagli artt.
Art. 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
28319; Cass. 15/11/2017, n.
artt. 112 cod. proc. civ
Il secondo mezzo, per « violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.
art. 295 cod. proc. civ
In secondo luogo, si deduce che la compensazione in parola è stata erroneamente pronunciata, quantunque il credito opposto non fosse di facile e pronta liquidazione e il suo accertamento dipendesse da altro giudizio (tutt’ora sospeso ai sensi dell’art. 295 cod.
art. 936 cod. civ
Al fine di disattendere i motivi di gravame afferenti la pretesa, a titolo indennitario, del maggior dei valori previsti dall’art. 936 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Il primo motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 96 cod. proc. civ
Il secondo motivo, per violazione dell’art. 96 cod. proc. civ.
art. 132 cod. proc. civ
Il primo motivo rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per carenza assoluta di motivazione in relazione all’art.
art. 1150 cod. civ
Quanto poi alla domanda volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 1150 cod. civ., l’aumento di valore dell’immobile oggetto di concessione, la sentenza impugnata ne ha rilevato la inammissibilità per novità rispetto alle conclusioni rassegnate nell’originario atto introduttivo.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/05/2021, n. 14459
Cass. 26/05/2021, n. 14459 ; Cass.
Cass. 18/03/2021, n. 7611
14459 ; Cass. 18/03/2021, n. 7611; Cass.
Cass. 26/04/2019, n. 11329
7611; Cass. 26/04/2019, n. 11329; Cass.
Cass. 17/10/2017, n. 24502
11329; Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass.
Cass. 04/08/2017, n. 19613
24502; Cass. 04/08/2017, n. 19613; Cass.
Cass. 31/03/2017, n. 8421
19613; Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass.21/01/2015, n.
Cass. 21/01/2015, n. 930
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Atteso l’esito della lite, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento - ai sensi dell’art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3770/2020R.G. proposto da BELTRAMO LUIGI, NELLA QUALITA’ DI EREDE DI NOVELLI ANGELA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Vanni Maria Oggiano –ricorrente – contro MURGIA GIULIANA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Francesco Marinaro e Ignazio Marinaro –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura INDENNITA’ OCCUPAZIONE BENI DEMANIALI – ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE r.g. n. 3770/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza n. 1106/2018 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, depositata il giorno 17 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre 2022dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1.Nell’anno 1998 Angela Novelli, in proprio e nella qualità di erede della genitrice Costantina Baldino, convenne innanzi l Tribunale di Cagliari il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (all’attualità, per mutamento di denominazione e trasferimento di competenze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: in appresso, per brevità, il Ministero) e ne chiese la condanna al pagamento dell’indennità (quantificata in citazione in oltre sette miliardi di lire) di cui all’art. 936, secondo comma, cod. civ., per le opere – facenti parte di un complesso turistico denominato “Lido Novelli” – acquisite al demanio marittimo ed insistenti su un’area, sita nel Comune di Alghero, sulla quale era stato in precedenza concesso il diritto di superficie al defunto Giulio Novelli, coniuge di Costantina Baldino e padre di Angela e Adelina Novelli.

Nel costituirsi, il Ministero, oltre a contestare i fatti costitutivi della avversa domanda e i criteri di calcolo della pretesa indennità, eccepì, in via gradata, la compensazione con il credito spettante all’Amministrazione a titolo di indennità di occupazione di beni demaniali. Nella controversia spiegò intervento volontario Adelina Novelli (alla quale, lite pendente , subentrò, a causa di morte , Giuliana Murgia) la quale, rivendicata la qualità di coerede di Costantina Baldino, invocò la condanna del Ministero al pagamento in suo favore, r.g. n. 3770/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi in misura corrispondente alla quota ereditaria di sua titolarità, dell’indennità exart. 936, secondo comma, cod. civ..

2. A definizione del giudizio di prime cure, il Tribunale di Cagliari: condannò il Ministero al pagamento, a titolo di indennità per le opere realizzate sugli immobili acquisiti al demanio, della complessiva somma di euro 307.297,72 (oltre interessi e rivalutazione), da corrispondere per 3/4 ad Angela Novelli e per 1/4 a Giuliana Murgia; condannò Angela Novelli, nella misura di 3/4, e Giuliana Murgia, nella misura di 1/4, al pagamento in favore del Ministero della complessiva somma di euro 75.601,56 (oltre interessi e rivalutazione), a titolo di indennità per occupazione di beni demaniali; compensò le spese di lite tra le parti.

3. Gli appelli interposti da tutti i contraddittori (in via principale, da Angela Novelli; in via incidentale, da Giuliana Murgia e dal Ministero) sono stati rigettati dalla decisione in epigrafe indicata.

4. Ricorre per cassazione Luigi Beltramo, nella qualità di unico erede di Angela Novelli, affidandosi a tre motivi; resistono, formulando altresì ricorso incidentale articolato rispettivamente in quattro e due motivi, Giuliana Murgia e il Ministero.

5. Luigi Beltramo e Giuliana Murgia hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le ragioni delricorso principale. 1.1. Il primo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 477 - 478 cod. civ., nonché di quanto disposto dal codice civile in materia di interpretazione dei contratti (da art. 1362 a 1371) e dagli artt. 2555- 2258 e 2259 stesso codice e 111 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, con la scrittura privata autenticata del 10 aprile 1983 r.g. n. 3770/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi (data per errore indicata in sentenza come quella del 21 aprile) Costantina Baldino aveva rinunciato a favore di Angela Novelli alla propria quota nell’azienda costituita dallo stabilimento balneare Lido Novelli nonché ad «ogni diritto vantabile nei confronti dello Stato», ivi compresi quelli «relativi e comunque derivanti dai giudizi all’epoca pendenti», poi conclusi con il riconoscimento dell’indennità ex art.936 cod. civ., diritti che, pertanto, non potevano essere trasferiti dalla Costantino ad alcuno, tampoco mortis causa ad Adelina Novelli. 1.2.

Il secondo mezzo, per « violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1243, secondo comma, cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.», espone una duplice doglianza. In primo luogo, si censura la gravata sentenza per aver confermato l’accoglimento di una domanda riconvenzionale del Ministero operato dalla decisione di prime cure, benché (e pur riconoscendo che) la difesa della pubblica amministrazione concretasse una mera eccezione riconvenzionale di compensazione, tesa al rigetto della pretesa attorea. In secondo luogo, si deduce che la compensazione in parola è stata erroneamente pronunciata, quantunque il credito opposto non fosse di facile e pronta liquidazione e il suo accertamento dipendesse da altro giudizio (tutt’ora sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.) pendente innanzi il Tribunale di Cagliari, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’indennizzo dovuto all’erario per occupazione abusiva di area demaniale. 1.3.

Il terzo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 15 disp. prel. cod. civ., 936 e 1150 cod. civ., 11 e 117 Cost. ed art. 1 - Protocollo 1 della Convenzione r.g. n. 3770/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Europea dei diritti dell’uomo con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Si denuncial’error iuris del giudice territoriale consistente nel non aver ritenuto l’immediata applicabilità (per effetto del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007) della richiamata norma comunitaria, posta dalla ricorrente a fondamento della richiesta di conseguire, quale titolare di un «diritto superficiario», il maggiore dei due valori previsti dall’art. 936 cod. civ., a titolo di indennizzo, oltre all’indennità di avviamento commerciale ed al valore di mercato dell’azienda esercitata al momento dell’incameramento ad opera dello Stato.

2. Le ragioni delricorso incidentale di Giuliana Murgia. 2.1. Il primo motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1243, secondo comma, cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5 cod. proc. civ., censura la sentenza gravata per aver ritenuto applicabile la compensazione giudiziale (peraltro, erroneamente qualificando come domanda riconvenzionale la eccezione sollevata) con un credito la cui esistenza era dipendente (fin dal primo grado di giudizio) dall’esito di una separata controversia, all’attualità sospeso.

In via condizionata, per l’ipotesi di rigetto del motivo, la ricorrente contesta la condanna (in suo danno emessa) al pagamento (per la quota di 1/4 di competenza) di indennizzo per il periodo 25/11/1967 –24/11/1989, «là dove è documentale, proprio per gli effetti dell’atto Loyacono, che sin dal 10/04/1983 (in realtà dal 09.07.1981 data della citata lettera della Novelli Adelina alla Capitaneria di Porto Torres ed agli atti di causa) la Baldino Costantina e la Novelli Adelina non partecipavano all’occupazione del bene demaniale». 2.2.

Il secondo motivo, per violazione dell’art. 96 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5 cod. proc. civ., si duole del rigetto della richiesta di condanna formulata nei r.g. n. 3770/2020 Cons. est. Raffaele Rossi confronti di Angela Novelli, erroneamente giustificata, a dire della ricorrente, sull’assenza di mala fede o colpa grave, omettendo il giudice di appello di considerare la condotta della Novelli, integrante fattispecie di responsabilità processuale aggravata, consistita nell’aver sostenuto di essere unica erede di Costantina Baldino e poi tentato di negare i diritti della stessa Baldino per contestare l’intervento in causa di Adelina Novelli. 2.3.

Il terzo motivo, per violazione de gli art t . 91 e 92 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5 cod. proc. civ., c ritic a la disposta compensazione delle spese di lite tra Angela Novelli e Adelina Novelliper reciproca soccombenza. 2.4. Il quarto motivo riproduce il terzo motivo del ricorso principale, sopra illustrato al punto 1.3..

3. Le ragioni del ricorso incidentale del Ministero. 3.1. Il primo motivo rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per carenza assoluta di motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Ad avviso dell’impugnante, «non è dato comprendere se l’eccezione riconvenzionale», tale qualificata dalla Corte di merito, «sia stata sostanzialmente accolta o di fatto respinta»: e tanto configura un viziodi motivazione apparente. 3.2. Il secondo motivo adduce « violazione e falsa applicazione degli artt. 35,36 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.». Segnatamente si sostiene che la gravata sentenza non abbia tratto gli effetti della «qualificazione dell’azione dal Ministero in termini di eccezione riconvenzionale», da cui «non può che discendere, quale risultato utile, la detrazione delle somme riconosciute in suo favore a titolo di indebita occupazione».

4. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. r.g. n. 3770/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Esso si limita a sollecitare questa Corte ad una differente esegesi della scrittura privata dell’aprile 1983, senza prospettare l’inosservanza di alcuno specifico criterio normativo di ermeneutica negoziale. Giova, sul punto, rammentare che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr.

Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass.10/02/2015, n. 2465). Nel caso di specie , l’argomentare del ricorren te si concreta nel prospettare un differente apprezzamento degli elementi già considerati dalla Corte di appello ai fini dell’individuazione dell’oggetto e della portata della rinuncia manifestata da Costantina Baldino ed Angelina Novelli con l a richiamata scrittura privata , cioè a dire nella mera contrapposizione di una propria esegesi rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata: ma una doglianza così articolata non è ammissibile con l’adizione del giudice di legittimità, dacché «quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra» (testualmente, Cass. 27/06/2018, n. 16987;

Cass. 28/11/2017, n. 28319; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 10/02/2015, n. 2465). r.g. n. 3770/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 5. C ongiunta disamina richiedono il secondo motivo del ricorso principale, il primo motivo del ricorso incidentale di Giuliana Murgia e i due motivi del ricorso incidentale del Ministero: tutti investono, sotto differenti profili, la valutazione sul credito opposto in compensazione. 5.1. Sono infondati i rilievi di natura precipuamenteprocessuale. Al riguardo, è innanzitutto dove roso precisare come non sia controversa la qualificazione giuridica della difesa svolta in prime cure dal Ministero mediante la deduzione del credito per indennizzo da occupazione abusiva: dopo aver pedissequamente trascritto le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado dal Ministero, la sentenza impugnata dà conto del fatto che la stessa parte aveva espressamente precisato di aver proposto non una domanda riconvenzionale, ma un’eccezione diretta soltanto allo scopo di paralizzare la pretesa della parte attrice.

Muovendo da questa premessa, il giudice di appello ha disatteso la denunciata extrapetizione: «è vero che, sotto un profilo squisitamente formale, il Tribunale, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha accolto la domanda riconvenzionale, in realtà non proposta, dal Ministero, ma tale statuizione va ragionevolmente interpretata quale compensazione del credito della attrice e della interveniente fino alla concorrenza di quello oggetto della eccezione di compensazione». In tal guisa argomentando, la Corte cagliaritana ha corretto l’error iuris inficiantela pronuncia di prime cure offrendo di quest’ultima una lettura ermeneutica - dichiaratamente ispirata al canone della durata ragionevole del processo e della conseguente esigenza di evitare diseconomie processuali - con sentanea alla corretta sussunzione sub specie iuris dell’allegazione difensiva della parte convenuta: ha esercitato così il tipico munusdi interpretazione devoluto al giudice di r.g. n. 3770/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi merito, in questa sede nemmeno idoneamente censurato tanto nei suoi prodromi fondativi quanto nei risultati dell’esegesi. Non si ravvisa, quindi, l’inosservanza delle disposizioni del codice di rito invocate dalle parti qui impugnanti: la sentenza gravata, con motivazione articolata, logica e coerente (e non già apparente, come sostenuto dal Ministero) non ha affatto confermato l’accoglimento di una domanda riconvenzionale non proposta (come invece postulato dal primo motivo del ricorso principale) ma ha interpretato, in modo conforme a diritto, l’eccezione di compensazione (e perciò è infondato anche il secondo motivo dell’incidentale del Ministero). 5.2.

Del pari non meritevoli di adesione risultano le ulteriori doglianze sull’ammissibilità della compensazione giudiziale. In ordine allecontestazioni sui presupposti di operatività richiesti dall’art. 1243, secondo comma, cod. civ., è sufficiente osservare come proprio l’arresto del giudice della nomofilachia evocato dai ricorrenti (ovvero Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225) abbia specificamente puntualizzato che l’accertamento sulla facile e pronta liquidabilità del controcredito opposto integra un giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito, insindacabile in cassazione.

E, nel caso, un apprezzamento del genere il giudice territoriale ha compiuto, in maniera inequivoca, avendo altresì cura di precisare che la necessità dell’ausilio di una consulenza tecnica di ufficio per ricostruire l’entità del credito ministeriale non fosse di ostacolo a ravvisare i connotati della facile e pronta liquidazione. Circa la pendenza di altra e separata controversia sul controcredito opposto in compensazione (circostanza che impedisce la pronuncia su di essa), l’illustrazione dei motivi - della ricorrente principale e della ricorrente incidentale Giuliana Murgia - difetta di specificità. r.g. n. 3770/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi Gli scarni e frammentari riferimenti ad un giudizio in corso innanzi il Tribunale di Cagliari non consentono di individuare, con adeguata (o quantomeno sufficiente) chiarezza, l’oggetto del contendere di tale distinta lite e, per conseguenza, di verificare l’identità della pretesa creditoria lì azionata (peraltro, da una differente articolazione dell’apparato statale, il Ministero dell’economia e delle finanze) con quella fatta valere in via di eccezionenel giudizio qui al vaglio. E tanto rende il motivo in parte qua inammissibile.

6. Eguale sorte riceve il primo motivo condizionato del ricorso incidentale di Giuliana Murgia (sopra, § 2.1.). La contestazione sulla debenza dell’indennizzo verso il Ministero è argomentata sull’assertiva affermazione di una durata del periodo di occupazione del bene demaniale differente da quella acclarata nella sentenza impugnata e sul richiamo a documenti («l’atto Loyacono Notaio», la lettera del 09.07.1981 di Adelina Novelli alla Capitaneria di Porto Torres) di cui in ricorso non è riportato il contenuto - almeno nei passaggi essenziali o per la parte d’interesse - né sono fornite puntuali indicazioni circa la collocazione nel fascicolo di ufficiodi essi e la loro acquisizione o produzione nel giudizio di legittimità.

Chiara si palesa la duplice ragione di inammissibilità del motivo: -per un verso, perché presuppone una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito (Cass. 11/11/2015, n. 23045) e si risolve nel richiedere a questa Corte una indagine sullo svolgimento della vicenda fattuale litigiosa mediante unriesame delle emergenze istruttorie acquisite (Cass. 01/06/2021, n. 15276); - per altro verso, per la trasgressione al requisito della specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.(sul tema, Cass., Sez.

U, 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950). r.g. n. 3770/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 7. Vanno scrutinati unitariamente il terzo motivo del ricorso principale (sopra, § 1.3.) ed il quarto motivo del ricorso incidentale di Giuliana Murgia (sopra, § 2.4.), pressoché identici nella formulazione. 7.1. Siffatte censure sono inammissibili. Al fine di disattendere i motivi di gravame afferenti la pretesa, a titolo indennitario, del maggior dei valori previsti dall’art. 936 cod. civ. (oltre all’indennità di avviamento commerciale ed al valore di mercato dell’azienda esercitata), il giudice territoriale ha assegnato valenza ad un duplice argomento: l’avvenuta formazione di un giudicato sulla domanda d’indennizzo, costituito dalla sentenza della Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari n. 147/1996; la tardiva proposizione della domanda, siccome esplicata soltanto alla udienza di precisazione delle conclusioni, e la novità rispetto a quelle formulate nell’atto introduttivo del giudizio.

Quanto poi alla domanda volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 1150 cod. civ., l’aumento di valore dell’immobile oggetto di concessione, la sentenza impugnata ne ha rilevato la inammissibilità per novità rispetto alle conclusioni rassegnate nell’originario atto introduttivo. Le riportate rationes decidendi non sono minimamente attinte dagli odierni ricorrenti, principali ed incidentali (qui in via adesiva), i quali si diffondono in una lunga dissertazione di carattere generale ed astratto, del tutto inconferente rispetto alle motivazioni della pronuncia gravata, sui rapporti correnti tra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento nazionale e sull’evoluzione della giurisprudenza unionale in ordine alla corretta interpretazione e all’àmbito operativo della tutela del diritto di proprietà riconosciuta da suddetta Convenzione. 8.È inammissibile anche il secondo motivo del ricorso incidentale di Giuliana Murgia (sopra.

§ 2.2.). r.g. n. 3770/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 cod. proc. civ., l’accertamento del requisito dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, oppure in difetto della normale prudenza, implica un accertamento di fatto, tipicamente riservato alla valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (ex plurimis, Ca ss. 04/03/2022, n. 7222; Cass. 29/09/2016, n. 19298;

Cass.12/01/2010, n. 327). Vizio motivazionale nella specie nemmeno adombrato con il motivo in discorso, che si concreta (e, nel contempo, si esaurisce) in una (peraltro generica) critica all’argomentazione svolta nell’impugnata sentenza per rigettare l’istanza ex art. 96 cod. proc. civ. (cioè a dire che la domanda di Adelina Novelli era basata su una «legittima, quantunque infondata, interpretazione della scrittura» dell’aprile 1983) e nel richiedere un nuovo esame del contegno processuale a tal fine asseritamente rilevante, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. 9.È altresì inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale di Giuliana Murgia (sopra.

§ 2.3.). Nel rigetto dell’appello principale (di Angela Novelli) e dell’appello incidentale (di Giuliana Murgia), la Corte cagliaritana ha ravvisato reciproca soccombenza e compensato le spese di lite tra dette parti. Orbene, in tema di spese processuali, l’apprezzamento comparativo dell’importanza delle domande accolte o rigettate e la valutazione delle proporzioni dellasoccombenza reciprocacompiuto ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc.civ., integrano esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato della Corte di legittimità, quest’ultimo circoscritto ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese di lite non r.g. n. 3770/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ( ex plurimis, cfr. Cass. 26/05/2021, n. 14459 ; Cass. 18/03/2021, n. 7611; Cass. 26/04/2019, n. 11329; Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass. 04/08/2017, n. 19613; Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass.21/01/2015, n. 930).

10. In definitiva e per concludere: sono rigettati i l ricorso principaleed ambedue i ricorsi incidentali.

11. La soccombenza reciproca giustifical’integrale compensazione delle spese del grado tra tutte le parti in contesa.

12. Atteso l’esito della lite, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - da parte de l ricorrente principale e della ricorrente incidentale Giuliana Murgia, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto, ove dovuto, rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13. La disposizione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 non trova invece applicazione con riferimento alla impugnazione incidentale spiegata dal Ministero: il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, r.g. n. 3770/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed i ricorsi incidentali. Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa