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Ordinanza — n. 9603/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because only appeal is available after first-instance rejection of opposition to enforcement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9603/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance court had rejected the opposition to enforcement, leaving the appeal as the sole remedy. The appellant, Vita Lanfranca, sought to challenge the debt collection agent's actions regarding a refund claim, but the lower court ruled these were substantive enforcement issues rather than procedural defects. The Supreme Court held that since the opposition was rejected on the merits, the appellant must have appealed to the Court of Appeal, making a direct cassation request procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 111 Cost.: When a first-instance court rejects an opposition to enforcement on substantive grounds, the remedy is limited to appeal, and a direct cassation appeal is inadmissible.

Parole chiave

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opposition to enforcement remedy exhaustion procedural admissibility cassation appeal enforcement proceedings restituzione dell'assistenza sociale revoca dell'aiuto d'emergenza fondo di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
Art. 111 Cost.
e, esclusivamente in relazione ai medesimi, viene proposta la presente impugnazione straordi- naria, ai sensi dell’art. 111 Cost., direttamente avverso la sen- tenza di primo grado.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
ART. 615 C.P
Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
art. 617 c.p
art. 111 Cost
e, esclusivamente in relazione ai medesimi, viene proposta la presente impugnazione straordi- naria, ai sensi dell’art. 111 Cost., direttamente avverso la sen- tenza di primo grado.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 13806 del 31/05/2018
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3122 del 16/02/2005
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 25/07/2006
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13760 del 12/06/2007
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Lina RUBINO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Irene AMBROSI Consiglier a dott. Paolo PORRECA Consigliere A d. 22 / 03/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 6927 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6927del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da LANFRANCA Vita (C.F.: LNF VTI 51M53B 556V) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Giovanni Crosta (C.F.:

CRS GNN 70B05 Z133I) -ricorrente- nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: 00833920150), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, Gianni Silvia rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Accursio Gallo (C.F.: GLL CRS 60M06 G273B) -controricorrente- nonché MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: 97149560589) , in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI REATI INTENZIONALI VIO- LENTI, istituito presso il Ministero dell’Interno (C.F.: 97149560589), in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL'INTERNO - Fondo di Rotazione per la solidarietà delle vittime di reati di tipo mafioso (C.F.: 97149560589), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -PREFETTURA DI PALERMO (C.F.: 80015880828), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore CONSAP Spa (CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURA- TIVI PUBBLICI SPA) -gestore fondo vittime della mafia usura ed estorsioni (P.I.: 04570621005), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4323/2020, pubblicatain data 31 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Vita Lanfranca ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento notificatele dall’agente della riscossione aventi ad oggetto il credito di restituzione dell’importo di € 100.000,00 (oltre accessori) che le era stato erogato a titolo di provvisio- nale, in virtù di deliberazioni del Fondo di Solidarietà per le vit- time dei reati di tipo mafioso, a seguito del rigetto della sua istanza di accesso al Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 e della revoca dell’indicata provvisionale. Le suedomande sono state rigettat e dal Tribunale di Palermo .

Avverso tale decisione ricorre la Lanfranca, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Riscossione Sicilia S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 1.È pregiudiziale ed assorbente, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, la verifica della sua ammissibilità, che sortisce esito negativo.

Come emerge dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso stesso, la ricorrente aveva posto a base della sua opposizione sei diversi motivi, tutti respinti dal Tribunale di Palermo con la sentenza impugnata; i primi tre motivi andrebbero –a suo av- viso –qualificati come motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, esclusivamente in relazione ai medesimi, viene proposta la presente impugnazione straordi- naria, ai sensi dell’art. 111 Cost., direttamente avverso la sen- tenza di primo grado. I suddetti motivi di opposizione sono specificati (sempre nel ri- corso) come segue:

A) «insussistenza del potere di Consap S.p.A. di emissione di ruolo e di avvalersi di cartelle di paga- mento per il recupero di somme scaturenti dalla revoca di pre- gresse erogazioni del fondo vittime di mafia»; B) «carenza di potere ad agire esecutivamente e nullità per insussistenza del presupposto “titolo” o “ingiunzione di pagamento”, ai sensi dell’art. 17, comma 3 ter, legge 46/1999, stante la relativa pre- visione della esistenza di un “valido titolo esecutivo” quale atto necessariamente presupposto all’iscrizione a ruolo ed in forza del quale le cartelle potevano essere –almeno formalmente – “legittimamente” formate e notificate»;

C) «inapplicabilità, per il credito in contestazione, degli “oneri di riscossione” come determinati in cartella di pagamento e inapplicabilità degli “in- teressi moratori”». Nella sentenza impugnata non vi è alcuna qualificazione dell’op- posizione proposta dalla Lanfranca, tanto meno con specifico riguardo ai motivi appena esposti: di conseguenza, la qualifica- zione spetta a questa Corte, anche ai fini della valutazione di ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione. Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Si tratta senza alcun dubbio di motivi tutti riconducibili alla con- testazione del diritto degli enti creditori ovvero, per essi, dell’agente della riscossione, di procedere ad esecuzione for- zata nei confronti dell’opponente, quindi di motivi da qualificarsi in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Con il primo di essi, infatti, si contesta l’applicabilità, ai crediti di cui alle cartelle opposte, della disciplina della riscossione a mezzo ruolo che, come è noto, comporta una eccezionale scis- sione tra la titolarità della pretesa creditoria e la titolarità dell’azione esecutiva: si contesta, quindi, nella sostanza, lo stesso diritto dell’agente della riscossione di esercitare l’azione esecutiva, nelle forme per esso previste, previa notifica della cartella di pagamento, per tali crediti. Altrettanto è a dirsi per il secondo motivo, con il quale è in so- stanza negata la sussistenza del diritto degli enti creditori di procedere ad esecuzione forzata, da svolgersi nelle forme della riscossione cd. esattoriale di cui al D.P.R n. 602 del 1973, previa quindi iscrizione a ruolo dei propri crediti, in mancanza di ido- neo titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 17, comma 3 ter, del de- creto legislativo n. 46 del 1999.

Con il terzo motivo, infine, si contesta l’entità della pretesa cre- ditoria di cui è stato intimato il pagamento con le cartelle op- poste (con specifico riguardo ad oneri di riscossione ed interessi di mora). Si tratta di contestazioni che attengono tutte al diritto dell’agente della riscossione, ovvero degli stessi enti creditori, di procedere ad esecuzione forzata, per l’intero importo di cui alle cartelle di pagamento opposte o, quanto meno, per una parte di esso, non di contestazioni relative alle sole modalità di esercizio dell’azione esecutiva da parte dell’agente della riscos- sione ovvero alla mera regolarità formale dei relativi atti.

Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Non può, quindi, dubitarsi che si tratti di motivi di opposizione da qualificarsi tutti in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Di conseguenza, in relazione alla decisione del tribunale che li ha respinti non può ritenersi ammissibile la proposizione del ri- corso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., essendo esperibile esclusivamente l’appello. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non può darsi seguito alla richiesta del difensore della ricor- rente di liquidazione delle competenze allo stesso spettanti in base alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato (istanza reiterata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.), trattandosi di istanza da rivolgersi esclusivamente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (più precisa- mente, al giudice del rinvio, ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione o, ancora, nel caso di cassazione e decisione nel merito, a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito; cfr.

Cass., Sez. 6- 5, Ordi- nanza n. 13806del 31/05/2018, Rv. 648695 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 3122del 16/02/2005, Rv. 580472 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16986del 25/07/2006, Rv. 591172 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13760del 12/06/2007, Rv. 600710 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11028del 13/05/2009, Rv. 608343 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010, Rv. 614529 – 01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11677del 16/06/2020, Rv. 657953 – 01 ) . Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi Ric. n. 6927/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a tit olo di contributo unificato p