Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of decisiveness regarding unimpugned court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Lorenzo Miotto's appeal inadmissible because it lacked decisiveness. Miotto argued that the lower court failed to independently evaluate the professional negligence of the expert appointed for the estate division, relying solely on previous judicial assessments. The court rejected this claim, noting that Miotto only challenged one of the two reasons for the judgment while ignoring the second reason affirming the expert's work had already been thoroughly reviewed and accepted by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; An appeal is inadmissible for lack of decisiveness if the party fails to impugnam the second ratio decidendi of the judgment, thereby rendering the criticism of the first reason non-essential to the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31075/2021 R.G. proposto da : MIOTTO LORENZO, elettivamente domiciliato in Treviso Viale Monfenera, presso lo studio dell’avvocato TORRESIN GIAMPAOLO che lo rappresenta e difende (avvgianpaolotorresin@cnfpec.it) -ricorrente- contro ZANETTE FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato STECCANELLA NICOLETTA chelo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE BERTOLIS ELISA -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE TREVISO n. 544/2021 depositata il25/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che: 1.Il presente giudizio trae origine da una controversia relativa allo scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli Miotto, previa divisione del patrimonio del padre. In tale giudizio, il Giudice istruttore affidava al geometra Fausto Zanette l’incarico di accertare, in qualità di CTU, se gli immobili caduti in successione fossero comodamente divisibili e, in caso positivo, di redigere progetto divisionale con stima di valore degli stessi.
Il Tribunale di Treviso, condividendo il progetto divisionale predisposto dal CTU, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria e disponeva le attribuzioni ed i correlati conguagli. Avverso tale sentenza il Miotto proponeva appello prospettando un diverso progetto divisionale. La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello e, successivamente, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Miotto. 1.1. Lorenzo Miotto conveniva i n giudizio il geometra Fausto Zanette, lamentando la grave violazione dei doveri di diligenza e di perizia professionale nello svolgimento della consulenza tecnica oggetto del giudizio di divisione dell’eredità, imputandogli di avere, quale CTU, redatto con colpa grave il progetto divisionale, per aver ritenuto solo un bene divisibile, e chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 64 co. 2 c.p.c. con conseguente risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 544/2021, riteneva che:
a) non sussisteva colpa grave avendo il Tribunale della causa di divisione accertato che il consulente aveva redatto un progetto divisionale sulla base di principi e criteri tecnici, in osservanza dell’art. 627 c.c., secondo cui i condividenti devono ricevere un trattamento il più possibile uguale e beni pressoché corrispondente alla loro quota;
b) non sussisteva la colpa grave del professionista nominato . 2.La Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza ex. artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. dichiarava inammissibile l’appello.
3. Lorenzo Miotto propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo. Fausto Zanette resiste con controricorso. Considerato che:
4. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 ,co. 2, c.p.c. In particolare, censura la sentenza sostenendo che il Tribunale avrebbe respinto le domande risarcitorie dichiarando la insussistenza della colpa grave nell’operato del consulente, senza compiere alcuna valutazione propria, in considerazione di un precedente vaglio dell’operato del consulente da parte di altri giudici. Sostiene anche che il Giudice di merito avrebbe deciso la controversia sulla scorta di un’interpretazione abrogans dell’art. 64 c.p.c..
Il motivo è inammissibile perché privo di decisività. Con il motivo di ricorso il ricorrente censura soltanto la prima delle due rationes decidendi, ossiaquella in cui si afferma che non sono stati addotti elementi tali da far ritenere sussistente la colpa grave del professionista nominato. Non impugna, invece, la seconda ratio, dove il Tribunale afferma che le censure alla CTU sono state già vagliate dai giudici del processo di merito posto che la CTU è stata recepita dal Tribunale, con conferma di quanto accertato in appello e rigetto del ricorso per cassazione.
Non essendo stata quest’ultima ratio decidendi impugnata, la critica alla decisione impugnata è priva di decisività. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nell