Cassation court dismisses opposition against execution distribution due to lack of standing and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a first-instance judgment that ordered a bank to repay funds to a condominium. The lower court had found the condominium's opposition valid, reducing the bank's debt and ordering restitution, despite the bank having already received the sale proceeds. The appellate court ruled the first-instance judgment null because it was issued against a successor entity (the bank's assignee) rather than the original debtor, violating principles of standing and contradictory proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101, comma 1, e 102 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A judgment ordering restitution against a creditor's assignee in an execution distribution proceeding is null if the original debtor was not properly summoned, as the assignee lacks standing to be condemned.
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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31622/2020R.G. proposto da: DOVALUE s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma , Viale Umberto Tupini n. 103 , presso lo studio dell’avv. Gabriele Gianese, che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro CONDOMINIO SELENIA , D’AMBROSIO GUIDO e FARETINA MARIA TERESA -intimati – avverso la sentenza n. 645 /20 20 del T ribunale di Siracusa , depositata il 3.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.1.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
N. 31622/20R.G. rilevato che nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 415/1996 R.G.E., avviata dal Banco di Sicilia s.p.a. dinanzi al Tribunale di Siracusa in danno diGuido D’Ambrosio e Maria Teresa Faretina, con atto del 10.8.2010 il creditore intervenuto Condominio Selenia propose opposizione ex art t . 512- 617 c.p.c.avverso l’ordinanza del 28.6.2010, con cui il giudice dell’esecuzione aveva approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, in particolare attribuendo al Banco la somma di € 43.550,15, a totale soddisfo del credito ipotecario, nonché allo stesso Banco la somma di € 29.284,12, a parziale soddisfo del credito chirografario, con incapienza sia del restante credito del Banco, nonché del credito del Condominio, in quanto chirografario tardivo; il Condominio, con l’opposizione, chieseordinarsi al Banco – che aveva ottenuto a sue mani il saldo del prezzo della vendita, ai sensi dell’art. 41 TUB, quale creditore fondiario - la parziale restituzione dell’importo di € 7.012,35; frattanto, con atto dell’1.10.2010, si era costituta nel processo esecutivo As pra Finance s.p.a. ( poi denominata Unicredit Credit Management Bank s.p.a. e, oggi, doValue s.p.a.), quale successore del Banco di Sicilia a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., in forza di contratto concluso ex art. 58 TUB; negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione della distribuzione ed evocata dall’opponente nel giudizio di merito la cessionaria Aspra Finance, con sentenza del 3.7.2020 il Tribunale di Siracusa accolse l’opposizione, riducendo il credito già del Banco di Sicilia e ordinando a Unicredit Credit Management Bank s.p.a. la restituzione al Condominio della somma di € 7.012,35: ciò in quanto si era N. 31622/20R.G. ritenuta raggiunta la prova del credito complessivo della procedente per la sola somma di € 47.149,70; avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione doValue s.p.a., affidandosi a formali tre motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese; considerato che con il primo e il secondo motivo la ricorrente lamenta, sotto vari profili, la violazione degli artt. 101, comma 1 , e 102, c . p . c ., nonché degli artt. 24 , comma 2,e 111 Cost., e ancora la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c . p . c . ; s econdo la ricorrente, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il creditore originario,titolare dei crediticollocati nel progetto di distri buzione (Ban c o di Sicilia) , li ave va cedut i alla odierna ricorrente, ma solo dopo aver incassato le somme corrisposte dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 41 TUB; in primo luogo, difetta dunque la legitimatio ad causamdi essa ricorrente, in quanto le domande avanzate dal Condominio (compresa quella restitutoria) erano tutte dirette nei confronti del Banco di Sicilia, tuttavia non evocato in giudizio, benché soggetto giuridico del tutto distinto da Aspra Finance (originaria denominazione di doValue): l’operazione intervenuta al riguardo era una mera cessione di credito,non già della relativa posizione contrattuale , sicché Aspra Finance in alcun modo poteva considerata legittimata a contraddire rispetto alle domande avanzate dal Condominio nei confronti del Banco di Sicilia, neppure evocato in giudizio, benché unico soggetto legittimato, in quanto percettore delle somme di cui si chiedeva la parziale restituzione alla procedura; correlativamente, si deduce anche la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, non N. 31622/20R.G. avendo partecipato al giudizio il Banco di Sicilia, benché litisconsorte necessario, trattandosi di opposizione distributiva; con il terzo motivo si lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 3 , c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto la legittimazione passiva di essa ricorrente, rispetto alla domanda restitutoria, senza tener conto del fatto che essa era soggetto giuridico diverso dall’accipiensdelle somme versate dall’aggiudicatario a titolo di saldo prezzo,unico semmai tenuto a restituirle, in tutto o in parte; i motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché sostanzialmente connessi: ed essi sono fondati; invero, il prezzo del bene venduto venne incassato dal creditore pignorante, Banco di Sicilia s.p.a., ex art. 41 TUB; la sentenza impugnata ha accertato che il credito complessivamente vantato dal Banco era ben inferiore alla somma incassata ed ha ordinato ad UCMB (già Aspra Finance ) , intervenuta nell’esecuzione quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. solo dopo l’incasso del prezzo da parte del Banco, di restituire al Condominio opponente la somma a questo spettante (peraltro, quale creditore chirografario tardivo postergato); ora, va anzitutto premesso che l’opposizione agli atti esecutivi, quand’anche inerente alla fase distributiva per il combinatodisposto degli artt. 512 e 617 c.p.c., ha mera natura rescindente e non rescissoria: pertanto, il giudice dell’opposizione distributiva , n el ritenere fondata l’opposizione, avrebbe comunque dovuto limitarsi ad annullare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui era stato approvato il progetto di distribuzione, ma non anche modificare senz’altro detto progetto, per di più ordinando la restituzione delle N. 31622/20R.G. somme al creditore concorrente ed illegittimamente opera ndo alla stregua dello stesso giudice dell’esecuzione:è noto, infatti, che il carattere meramente rescindente dell’opposizione formale impone che la sentenza che quella definisce si limiti alla pronuncia sulla legittimità o meno dell’atto esecutivo opposto, spettando al giudice dell’esecuzione, se il provvedimento è annullato, adottare quelli conseguenti, beninteso in conformità alle ragioni di diritto a base dell’annullamento; ciò posto, non v’è dubbio che Aspra Finance (ossia, la società che nel tempo ha assu nto anche la denominazion e UCMB , ora doValue) fosse mera cessionaria deicrediti del Banco di Sicilia , non anche dell e relative posizion i contrattuali: in alcun modo, dunque – anche ad ipotizzare l’ammissibilità di una domanda restitutoria come quella spiegata dal Condominio – essa avrebbe potuto essere investita della pronuncia di condanna alla restituzione, posta l’indiscutibile alterità soggettiva tra essa società e la cedente Banco di Sicilia s.p.a; d’altra parte, il Condominio opponente era ben consapevole di una tale alterità, perché le conclusioni sottoposte al Tribunale (p. 4 del ricorso) erano chiaramente e correttamente relative alla posizione del Banco, benché l’atto introduttivo del giudizio di merito fosse stato notificato alla sola Aspra Finance, intervenuta durante la fase sommaria dell’opposizione; tale particolare tempistica dell’intervento , tenuto anche conto del pagamento anticipato ex art. 41 TUB a mani del Banco di Sicilia, nonché della proposizione dell’opposizione distributiva, da parte del Condominio, prima dell o stesso intervento di AspraFinance, induce dunque a ritenere che – pur prescindendo N. 31622/20R.G. dalla questione inerente agli effetti che, nel processo esecutivo, possono ricondursi all’intervento del cessionario ex art. 111 c.p.c. -, la controversia che occupa non possa che ritenersi radicata già nei confronti del Banco stesso, tuttavia non evocato nel giudizio di merito; la sentenza è dunque nulla, perché – in relazione al petitum della spiegata opposizione – è stata resa nei confronti di soggetto non dotato di legittimazione passivae comunque a contraddittorio non integro, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.; in definitiva,il ricorso è accolto; la sentenzaimpugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai detti principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. la Corteaccoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità