Italian court dismisses appeal claiming interest omission was a material error, ruling it is a legal issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected an application by Scognamiglio S.R.L. to correct a prior judgment for allegedly omitting interest payments. The appellant argued the lower court ignored their claim for interest on the principal sum, while the respondent maintained the judgment was final. The court ruled that such omissions constitute errors of law rather than material clerical mistakes, which cannot be corrected under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Material errors under Art. 287 c.p.c. are limited to clerical discrepancies between the judge's intent and the written text, excluding substantive legal omissions or errors of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 28417/2021 proposto da: SCOGNAMIGLIO S.R.L., in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to LUCIO NICOLAIS, rappresentata e difesa degli avv.ti CORRADO LANZARA ed ALESSIO GUASCO; -ricorrente - contro COOK ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to MARIA BEATRICE ZAMMIT, rappresentatae difesa dall’avv.to MARIA DOMINIQ UE FEOLA ; -resistente - Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri avverso l’ordinanza n. 8891 /20 20 del la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 3/05/2020 (così come corretta dall’ordinanza n. 13505/2021, depositata il 18/05/2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere Dott.
MARCO DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri Rilevatoche, laScognamiglio s.r.l. ha avanzato istanza di correzione (ulteriore) dierrore materiale in relazione all’ordinanza della Corte di cassazione n.8891 del 3 maggio 2020 (così come già corretta dall’ordinanza n. 13505del 18 maggio 2021) per avere la corte di legittimità, decidendo nelmerito a seguito della cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano in da ta 27/7/2018, dichiarato di accogliere l’originaria domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla Scognamiglio s.r.l. nei confronti della Cook Italia s.r.l., condannando quest’ultima alla restituzione, in favore della prima, della somma di euro145.681,12 (condanna della Cook Italia s.r.l. aggiunta in sede di correzionedi errore materiale); a fondamento della richiesta di (ulteriore) correzione, la Scognamiglio s.r.l. ha rilevato come la corte di legittimità, pur dichiarando di accogliere l’originaria domanda proposta dalla società istante,si è limitata a condannare la Cook Italia s.r.l. al pagamento del soloimporto capitale dovuto, senza alcun riferimento agli interessi e al maggior danno che, viceversa, erano stati espressamente rivendicati dalla Sc ognamiglio s.r.l. nell’originaria domanda che la Corte di cassazioneha espressamente dichiarato di voler accogliere; sullabase di tali premesse, la Scognamiglio s.r.l. ha fatto istanza di (ulteriore) correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 8891 del 3 maggio 2020 (così come già corretta dall’ordinanza n. 13505 del 18 maggio 2021), nel senso che, là dove dispone la condanna della Cook Italia s.r.l. al pagamento, in favore della Scognamiglio s.r.l., della somma di euro 145.681,12, la stessa si a integrata con la seguente dicitura:
“altresì con gli interessi ex DLT 9/10/2002n. 231 a gg. 30 delle date dei pagamenti sulle somme: di Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri euro44.850,00 pagata il 15 giugno 2002 e di euro 100.831,12 pagata l’11giugno 2004”; laCook Italia s.r.l. ha depositato memoria; consideratoche l’istanzadi correzione di errore materiale è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte , i l procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all ’ art. 287 c.p.c.
è esperibile al solo scopo di ovviare a un difetto di corrispondenza fra l ’ ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della partedel documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nellamotivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ( Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 – 01 ; Sez. 6 - L, Ordina nza n. 572 del 11/01/2019,Rv. 652132 - 01) ; nelcaso di specie, nel provvedimento del quale viene richiesta la correzionein questa sede , la Corte di cassazione, specific ando (a sua volta in sede di correzione di errore materiale) i contenuti della domandaoriginariamente proposta dalla Scognamiglio s.r.l. accolta nel provvedimento contestualmente corretto , ha limitato i termini di tale accoglimentoal solo importo capitale rivendicato dalla società istante, conesclusione degli acc essori ; ciò posto, deve ritenersi che, con tale decisione (nella versione corretta),la corte di legittimità abbia inteso limitare esclusivamente a tale importo capitale l’accoglimento dell’originaria domanda della Scognamiglio s.r.l., potendo eventualment e imputarsi, il mancato accoglimentodella domanda di condanna al pagamento degli accessori, all’ipotetica prospettabile commissione di un errore di diritto Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 28417/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri (identificabile, a mero titolo di esempio , in un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c . ; ne ll’eventuale violazione o falsa applicazione di legge circa il mancato riconoscimento degli accessori sulcapitale riconosciuto ; ecc. ); si tratterebbe, in ogni caso, di errori di diritto inevitabilmente destinati a incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della dell’ordinanza qui dedotta , come tali insuscettibili d’esser valutati ed eventualmente emendati attraverso la proposizione di un’istanza di correzionedi errore materiale ; sullabase di tali premesse, dev’esser e conseguentemente dato atto dell’inammissibilitàdell’istanza correzione di errore materiale proposta in questa sede , avendo l’odierna società istante erroneamente prospettato,come mero errore materiale, la (eventuale) commissione , daparte del giudice a quo , di un erro re di diritto ; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente procedimento (cfr.
Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002 , Rv. 555429 – 01 e successive