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Decreto — n. 9477/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9477/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9477/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24153/2022 R.G. proposto da : CECCOTTI MARCO (c.f. CCCMRC59T02C869T), CECCOTTI BRUNELLA (c.f. CCCBNL64E63C869D), rappresentati e difesi dall'avvocato GIROLAMO ADONCECCHI; -ricorrenti - contro SIENA NPL 2018 S.r.l.(c.f. 14535321005), a mezzo della procuratrice JULIET S.p.A. (c.f. 01461980524), in persona del suo procuratore speciale RICCARDO ZERBO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO PRITELLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1619/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/07/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che in data 03/03/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alle parti costituite, a cura della Cancelleria,ai sensi dell’art.390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore della società controricorrente ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 9477/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CECCOTTI MARCO (c.f. CCCMRC59T02C869T), CECCOTTI BRUNELLA (c.f. CCCBNL64E63C869D), rappresentati e difesi dall'avvocato GIROLAMO ADONCECCHI; -ricorrenti - contro SIENA NPL 2018 S.r.l.(c.f. 14535321005), a mezzo della procuratrice JULIET S.p.A. (c.f. 01461980524), in persona del suo procuratore speciale RICCARDO ZERBO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO PRITELLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1619/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/07/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che in data 03/03/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alle parti costituite, a cura della Cancelleria,ai sensi dell’art.390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore della società controricorrente ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione condono delle spese procedurali rinuncia alla concessione abbandono definitivo del procedimento desistenza dall'azione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24153/2022 R.G. proposto da : CECCOTTI MARCO (c.f. CCCMRC59T02C869T), CECCOTTI BRUNELLA (c.f. CCCBNL64E63C869D), rappresentati e difesi dall'avvocato GIROLAMO ADONCECCHI; -ricorrenti - contro SIENA NPL 2018 S.r.l.(c.f. 14535321005), a mezzo della procuratrice JULIET S.p.A. (c.f. 01461980524), in persona del suo procuratore speciale RICCARDO ZERBO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO PRITELLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1619/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/07/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che in data 03/03/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alle parti costituite, a cura della Cancelleria,ai sensi dell’art.390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore della società controricorrente ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il gi