Cassation court dismisses appeal on revocatory action, rejecting mandatory mediation and prescription defenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by the donees against a lower court ruling declaring a donation ineffective due to fraud. The appellants argued that mandatory mediation was required and that the action had expired, but the court found the revocatory action does not involve real rights and is not subject to such mediation. Furthermore, the court held that the five-year prescription period had not elapsed and that the donee was liable for litigation costs despite not being the primary defrauder.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; The revocatory action for fraud does not require mandatory mediation as it concerns creditor protection rather than real rights, and the five-year prescription period runs from the date of the fraudulent act, not the discovery of the fraud.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27889/2021 R.G. proposto da : LEONE GIUSEPPE ROCCO, GOLIA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in Cosenza Via S.Amato n. 20, presso lo studio dell’avvocato NACCARATO ROSELLINA che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DRAMISSINO GINO POLLINO, elettivamente domiciliato in TREBISACCE ANTONIO VIVALDI, 5, presso lo studio dell’avvocato MUNDO FRANCESCO che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1084/2021depositata il 27/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:
1. Gino Pollino Dramissino conveniva in giudizio Giuseppina Golia e Giuseppe Rocco Leone al fine di sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione del 3 novembre 2010 effettuato dal Leone a favore della moglie. A fondamento della propria pretesa, l'attore deduceva di essere creditore di Giuseppe Leone della somma di 266.000 euro. Si costituivano in giudizio Giuseppe Rocco Leone e Giuseppina Golia, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e chiedevano l'estromissione della Sig.ra Golia per intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria, nonché il rigetto della domanda. Il Tribunale di Cosenza, dichiarava infondata l'eccezione di prescrizione e accoglieva la domanda revocatoria, dichiarando l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione.
2. Avverso tale sentenza, Giuseppina Golia e Giuseppe Rocco Leone proponevano appello. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n.1084 del 27 luglio 2021, rigettava l'eccezione di improcedibilità e chiariva che l'azione revocatoria è azione posta a garanzia del credito e non rientra tra le materie per cui è prevista la procedura di mediazione obbligatoria. Rigettava, inoltre, l'eccezione di estromissione di Giuseppina Golia in quanto litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal creditore del donante finalizzato alla dichiarazione di inefficacia dell'atto di donazione.
Infine, rigettava nel merito l'appello, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione quinquennale, confermando le statuizioni del Giudice di prime cure con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali. 3.Avverso tale sentenza, Giuseppe Rocco Leone e Giuseppina Golia propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Dramissino Gino Pollino resiste con controricorso. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricor renti censurano la sentenza di appello nella parte in cui si è pronunciata nel merito della lite nonostante la mancanza dell’esperimento della mediazione obbligatoria in quanto il rapporto causale sottostante alla revocatoria aveva ad oggetto diritti reali di godimento.
Il motivo è infondato. Il giudice del merito in applicazione dei principi di questa Corte ha ritenuto che l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (Cass.
II Sez., 25855/2021; Cass.n. 9204/2020). 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello di Catanzaro non abbia tenuto conto della prescrizione dell’azione considerando che la donazione è stata effettuata il 2 novembre 2010 ed è stata trascritta il 3 novembre 2010 e l'atto di citazione è stato notificato a Giuseppe Rocco Leone e Giuseppina Golia rispettivamente il 9 e 13 novembre 2015. Anche tale motivo è infondato. Come correttamente affermato dai giudici del merito, l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore.
Per quanto riguarda tale conoscenza si ritiene, nel caso di specie, che essa si sia realizzata con il perfezionamento del procedimento notificatorio conclusosi per il donante con la compiuta giacenza e per la donataria con il rifiuto di ricevere il plico. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado nella parte in cui ritiene sussistenti i requisiti dell'eventus damni e della scientia fraudis, ignorando che l'atto di donazione è stato stipulato al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati di fatto e non per frodare le ragioni creditorie.
Inoltre la Corte territoriale non avrebbe considerato l’effettiva consistenza e capienza del patrimonio di Giuseppe Rocco Leone, tale da assicurare la tutela del credito. Il motivo è inammissibile. Il giudice del merito ha accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria ed il ricorrente con il motivo si limita a richiedere una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Anche per quanto riguarda la lamentata inesistenza del credito, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. 4212/2020). 4.4.
Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti censurano l a sentenza di secondo grado nella parte in cui condanna Giuseppina Golia al pagamento delle spese processuali, malgrado non sia emersa una sua responsabilità per il pregiudizio che sarebbe potuto derivare dalla donazione. Il motivo è infondato perché la re gola della soccombenza, ai fini del regolamento delle spese processuali, trova applicazione anche per la donataria. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:
Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali, da distrarsi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., a favore dell’avv. Francesco Mundo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma