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Ordinanza — n. 9276/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against postal delay damages, ruling liability exists unless force majeure is proven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9276/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Poste Italiane's appeal against a second-instance judgment awarding damages for delayed delivery of a registered letter. While the lower court argued that the postal service contract limited liability under specific regulations, the Supreme Court held that such limitations are superseded by constitutional principles requiring compensation for delays. Consequently, the Court ruled that Poste Italiane bears contractual responsibility unless it can prove the delay was caused by an external, non-imputable event.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 261/1999; Carta della Qualità dei Servizi Postali: The statutory limitation of liability for postal delays is superseded by constitutional principles, establishing that the postal operator must compensate for delays unless force majeure is proven.

Parole chiave

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postal liability delay damages registered letter force majeure contractual obligation Carta della Qualità D.Lgs 261/1999 tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 261/1999
Il Giudice di Pace di Locri, con la sentenza dell’11 luglio 2018, rigettava la domanda e dichiarava che al caso di specie si doveva applicare la disciplina prevista dal l d.lgs. 261/1999 quale disciplina speciale prevalente su quella generale codicistica.
Art. 1341 c.c.
Art. 1342 c.c.
Art. 2018 c.c.
Trova quindi applicazione l’art. 2018 c.c. in base al quale la colpa si presume tranne che non si provi che l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto ilcomma 1-quater all’art.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass.
art. 2018 c.c
Trova quindi applicazione l’art. 2018 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, ord. n. 2261 del 26 gennaio 2022
Corte Costituzionale n. 254/2002
Infatti, già dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2002 e successivamente dalla decisione di questa Corte n.
Cass. n. 15559/2004
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24972/2021 R.G. proposto da : POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato DI IESO PASQUALE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DENTAMARO ALESSANDRO -ricorrente- contro BENZONE CARMELINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SANSALONE ELISA -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LOCRI n. 158/2021 depositata i l 24/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. Carmelina Benzone conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Locri, Poste Italiane S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni da ritardo nella consegna di una raccomandata, quantificati in € 2.000,00. L’attrice deduceva che in data 3 ottobre 2014 aveva inviato una raccomandata A.R. dall’ufficio postale di Locri e diretta alla Provincia di Reggio Calabria. Il plico, contenente una istanza per l’assegnazione dei contributi assistenziali relativi all’anno 2015, era stato consegnato in data 14 ottobre 2014, con conseguente rigetto dell’istanza per tardività.

Il Giudice di Pace di Locri, con la sentenza dell’11 luglio 2018, rigettava la domanda e dichiarava che al caso di specie si doveva applicare la disciplina prevista dal l d.lgs. 261/1999 quale disciplina speciale prevalente su quella generale codicistica. Conseguentemente nessun risarcimento poteva essere addebitato alla società avendo l’attrice colpevolmente scelto la raccomandata ordinaria non assicurata, peraltro sottoscrivendone le condizioni contrattuali ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

2. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 24 febbraio 2021, riformava la sentenza di primo grado e accoglieva la domanda attorea. Secondo il Giudice del gravame, il rapporto con Poste Italiane S.p.A. non poteva qualificarsi come autoritativo ma contrattuale, così come la responsabilità che ne deriva, poiché il gestore del servizio postale assume nei confronti del mittente l’obbligo di consegnare il telegramma, la raccomandata e/o l’assicurata, nel termine stabilito dalla cosiddetta Carta delle Qualità. Trova quindi applicazione l’art. 2018 c.c. in base al quale la colpa si presume tranne che non si provi che l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile. Il giudice dell’appello ha affermato che non può ritenersi sussistente una limitazione di responsabilità di Poste Italiane derivanti dall’articolo 19 del D.lgs n. 261 del 1999 in relazione al ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio posta celere.

3. Avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Carmelina Benzone resiste con controricorso. Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge, art. 360, comma 1, n. 3, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Il Tribunale avrebbe erroneamente accertato la sussistenza del diritto al risarcimento negando qualsivoglia limitazione della misura della responsabilità ascrivibile a Poste Italiane S.p.A.. In particolare, la Società ricorrente denuncia di avere evidenziato, nel giudizio di appello, che i principi dettati in materia di spedizione postale dal D.Lgs. 261/1999 e dalla c.d.

“Carta della Qualità dei Servizi Postali” (D.M. 9 aprile 2011 e D.M. 26 febbraio 2004) prevedono una responsabilità risarcitoria limitata, giustificata dalle caratteristiche oggettive ed intrinseche del servizio postale. Il legislatore, con la previsione di tali normative, avrebbe voluto bilanciare e temperare gli oneri che il concessionario del Servizio Postale è costretto ad affrontare per l’organizzazione e la gestione del Servizio. 5.Il motivo è infondato. In caso di omesso o tardivo recapito di corrispondenza a carico di Poste italiane s.p.a.

è configurabile una responsabilità contrattuale nei confronti, oltre che del mittente, del destinatario, discendente dalla violazione dell'obbligo di trasporto e consegna della corrispondenza, che trova la sua fonte in un contratto a favore di terzo (Cass., Sez. VI, ord. n. 2261 del 26 gennaio 2022, alla cui motivazione si fa espresso rinvio nella presente sede). Infatti, già dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2002 e successivamente dalla decisione di questa Corte n. 15559/2004, deve considerarsi del tutto superata ogni forma di irresponsabilità degli operatori postali per ritardi e/o omissioni nel recapito della corrispondenza.

Il mancato recapito di una lettera raccomandata, telegramma e/o l’assicurata, espone Poste italiane SPA a responsabilità risarcitoria, qualora non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile. Pertanto Poste Italiane può essere chiamata a rispondere a titolo risarcitorio, ove ne ricorrano i presupposti, sia nei confronti di coloro che abbiano richiesto i suoi servizi sia di coloro che ne siano destinatari. Nel caso di specie la sentenza di appello ha rispettato i predetti principi. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto s uccessivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto ilcomma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500 oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato a