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Sentenza — n. 9275/2023 — snciv Generato dall'IA

Hospital hospital insurance claims made clause upheld against constitutional and civil code nullity arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9275/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the hospital's appeal challenging the validity of a claims made insurance clause. The hospital argued the clause violated constitutional rights and civil code provisions regarding contract formation and information duties, while the insurer maintained the model's legal legitimacy. The court rejected these claims, ruling that the claims made model is legally typical and that the hospital failed to prove specific defects in the contract's structure or the insurer's pre-contractual information obligations.

Regesto Legislator

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Art. 11 of the insurance policy; Art. 24 and 41 Constitution; Art. 1322, 1325, 1418, 1421 Civil Code: The claims made insurance model is legally typical and valid; courts must assess concrete compliance with legal limits rather than abstract model usability, and the insurer's duty of information applies to the specific contract terms.

Parole chiave

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claims made insurance contractual validity pre-contractual information constitutional rights insurance law abusive clauses civil code provisions domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 11 of the insurance policy
Con l’unico motivo, la ricorrentedenuncia «violazione e/o errata applicazione dell’art. 11 della polizza assicurativa n.
Art. 24 and 41 Constitution
Art. 1322, 1325, 1418 and 1421 Civil Code
civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod.
Art. 1355 Civil Code
Art. 13, comma 1 quater of D.P.R. n. 115/2002
civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod.
art. 1917 c.c
22437/2018) che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod.
art. 1355 c.c
art. 1932 cod. civ
civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15096/2021
Cass. n. 12891/2022
Cass. n. 12908/2022
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Testo completo

ere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20733/2019 proposto da: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in persona del rappresentante legale pro tempore Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in Roma Largo Trionfale 7 presso lo studio dell'avvocato Mannucci Luigi che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Cipressi Alessandro; -intimato - nonché contro Cattolica Assicurazione Società Cooperativa, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Roma Viale delle Milizie, 38 presso lo studio dell'avvocato Coletti Pierfilippo che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Coletti Stefania; -controricorrente – avverso la sentenza n. 8277/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal cons.DANILO SESTINI; lette le conclusioni scritte del P.M., che ha richiesto il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA L’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata” agì nei confronti della società Cattolica di Assicurazioni soc coop. a r.l. per essere manlevata da quanto fosse stata condannata a pagare in favore di Alessandro Cipressi, che, in separato giudizio, aveva agito quale erede di Franco Cipressi per far valere la responsabilità contrattuale sanitaria della struttura;il tutto in relazione ad una polizza con clausola claims made stipulata per il periodo dal 31.12.2008 al 31.12.2011 (con previsione di una copertura pregressa non oltre il 31.12.2004) e ad un fatto lesivo verificatosi nell’anno 2011 per il quale il danneggiato aveva proposto richiesta risarcitoria nel febbraio 2013.

Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Roma pronunciò sentenza non definitiva con cui dichiarò cessata la materia del contendere - per intervenuta transazione-fra il Cipressi e l’Azienda , mentre, in relazione alla persistente domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice, dichiarò la nullità della clausola claims made contenuta nella polizza azionata dall’Azienda ospedaliera. La Corte di Appello di Roma ha accolto il gravame della soc. Cattolica e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la validità della clausola.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, affidandosi ad un unico motivo; l’intimata ha resistito con controricorso. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hannodepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, la ricorrentedenuncia «violazione e/o errata applicazione dell’art. 11 della polizza assicurativa n. 2106/32/1004 in combinato disposto con gli artt. 24 e 41 Cost. e artt. 1322, 1325, 1418 e 1421 c.c.»):rileva che il fatto che il contratto di assicurazione sia stato stipulato a seguito di una gara aperta indetta dalla Azienda non esclude che lo stesso possa essere sottoposto al vaglio di meritevolezza, tanto più che nel bando non esisteva alcun riferimento alla claims madee che doveva escludersi che l’effetto di tale clausola «fosse chiaro e desiderato dall’Azienda al momento della sottoscrizione del contratto, in quanto […] è altamente pregiudizievole per il nosocomio»; rilevato, altresì,che «la clausola cd. claims madeopera una modifica rispetto a quanto previsto dall’art. 1917 c.c., in quanto la garanzia viene prestata solo per i fatti che vengono “contestati” durante il periodo di vigenza della polizza, limitando così l’efficacia temporale della polizza inizialmente pattuita tra le parti», richiama il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in materia e le pronunce n. 9140/2016 e n. 22437/2018 emesse dalle Sezioni Unite di questa Corte, concludendo che «appare chiaro che la clausola contestata nel caso di specie sia da considerare nulla per vessatorietà e comunque per violazione del sinallagma contrattuale, in quanto sottopone la garanzia del sinistro ad una condizione meramente potestativa, ovvero la volontà del terzo danneggiato e, come ben noto, tale tipo di condizione è nulla per il nostro ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1355 c.c.».

2. Il motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto infondato; 2.1. E’ inammissibile nella parte in cui contesta l’assunto della Corte circa il fatto che l’intero contenuto del contratto( compresa la clausola claims made)fosse stato predisposto dalla stessa Azienda, negando che il bando prevedesse tale clausola, ma non ottemperando all’onere (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) di riprodurre tale bando (almeno nelle parti di interesse) al fine di far constare la fondatezza della propria contestazione: 2.2. E’ parimenti inammissibile nella parte in cui non illustra specificamente i termini in cui risulterebbe integrata una violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2 e 41 Cost.. 2.3.

E’ infondato nella parte in cuicontesta, in termini generali, la legittimità della clausola claims made.2.3.1. Q uesta Corte ha da ultimo chiarito (Cass., Sez. U. n. 22437/2018) che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale: tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto -sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti - ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi d'informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.

Tale arresto ha richiamato esperienze comparate ed eurounitarie (direttiva n. 93/13) e ha valorizzato gli interventi del legislatore nazionale (in specie,l'art. 11 della legge n. 24 / 2017; l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 138 / 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 e novellato dall'art. 1, comma 26, della legge n. 124/2017), concludendo per la generale tipicità legale del modello ed escludendo pertanto che la valutazione giudiziale possa effettuarsi sul piano dell'astratta (in)utilizzabilità del modello (cfr.Cass. n. 15096 /2021 , § 1.8e Cass. n. 12891/2022).Tanto premessoe ribadita pertanto la legittimità del modello della claims made, deve rilevarsi che la ricorrente non ha dedotto elementi deponenti nel senso della non rispondenza , in concreto, della conformazione del tipo ai limiti derivanti dal complesso dell’ordinamento giuridico, limitandosi a contestare genericamente la stessa utilizzabilità della clausola (ormai definitivamente affermata a livello normativo e giurisprudenziale). 2.4.

E’ priva di fondamento la deduzione della nullità per violazione dell’art. 1355 c.c.: essa non tiene conto del fatto che, nella cornice del contratto di assicurazione contro i danni secondo il tipo claims made , non sussiste alcuna possibilità di configurare la richiesta del danneggiato come condizione sospensiva (che, peraltro, non sarebbe riferibile ad alcuna delle parti legate dal contratto di assicurazione), giacché tale richiesta costituisce essa stessa il si nistro assicurato o, più precisamente, un “fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato» (Cass. n. 12908/2022).

3. Le spese di lite seguono la soccombenza.

4. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigettaricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore import o a titolo di contributo unificato par