Ordinanza — n. 9271/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22564/2020R.G. proposto da RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Romeo, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale ro- meogabriele@pec.ordineavvocatimarsala.it - ricorrente - contro VINCENZO CUTTONE - intimat o - avverso la sentenza n. 419 del TRIBUNALE DI TRAPANI , depositata il 17/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI ; RILEVATO CHE : − Vincenzo Cuttone proponeva opposizione avverso l’ atto di pignoramento presso terzi con il quale l’agente della riscossione per le province siciliane, Riscossione Sicilia S.p.A., in virtù di cartelle di pagamento relative a crediti tributari, aveva promosso l’espropriazione del quinto dei suoi crediti retributivi presso la locale Direzione Provinciale del Tesoro; l’opponente deduceva vizi della notificazione delle cartelle e dello stesso atto di pignoramento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 83 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 9271/2023 — snciv · Corte di Cassazione: − per la indefensio del Cuttone non occorre provvedere sulle spese; − tuttavia, deve farsi luogo alla dichiarazione ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come in dispositivo; p. q. m. la Cortedichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22564/2020R.G. proposto da RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Romeo, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale ro- meogabriele@pec.ordineavvocatimarsala.it - ricorrente - contro VINCENZO CUTTONE - intimat o - avverso la sentenza n. 419 del TRIBUNALE DI TRAPANI , depositata il 17/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI ; RILEVATO CHE : − Vincenzo Cuttone proponeva opposizione avverso l’ atto di pignoramento presso terzi con il quale l’agente della riscossione per le province siciliane, Riscossione Sicilia S.p.A., in virtù di cartelle di pagamento relative a crediti tributari, aveva promosso l’espropriazione del quinto dei suoi crediti retributivi presso la locale Direzione Provinciale del Tesoro; l’opponente deduceva vizi della notificazione delle cartelle e dello stesso atto di pignoramento;
− l ’ opposizione veniva accolta dal Tribunale di Trapani, ma, pronunciandosi sul ricorso di Riscossione Sicilia S.p.A., questa Corte (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 6055 del 09/03/2017) cassava la pronuncia impugnata, con rinvio al giudice di merito; − con la sentenza n. 419 del 17/06/2020 Tribunale di Trapani, quale giudice del rinvio, accoglieva l’opposizione e condannava l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite; − avverso tale decisione Riscossione Sicilia propone va r icorso per cassazione, basato su due motivi; l’intimatoCuttone restava tale ;
CONSIDERATO CHE : − l ’ impugnazione è inammissibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall’esame delle censure svolte dalla ricorrente, nonché dalla verifica dell’integrità del contraddittorio in questa sede, applicati i principi di cui a Cass., Sez. U., ord. 22/03/2010, n. 6826, Rv. 612077 -01; − l a procura rilasciata per il ricorso per cassazione – redatta su fo- glio separato e unito all’atto –risulta sottoscritta e autenticata in data 6/7/2020 in Catania, mentre l’atto introduttivo reca la data del 14/8/2020 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato predisposto in Marsala-Roma;
− da tanto si evince, dunque, che il difensore non ha autenticato una procura apposta in calce al ricorso (per la quale, secondo Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, è irrile- vante la collocazione “topografica”), bensì una procura a sé stante, re- datta e sottoscritta in un momento e in un luogo diverso da quello in cui è stato redatto il ricorso; − in forza dell ’ art. 83, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., l’autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dal difensore solo se la procura è apposta in calce o a margine di uno degli atti menzionati nel primo periodo (tra i quali è annoverato il ricorso), perché l’avvocato, a differenza di altri pubblici ufficiali (ad esempio, il notaio), non è munito di un potere certificativo generale, bensì limitato dalle speciali disposizioni (tra cui l’art. 83 cod. proc. civ.) che regolano il suo potere di autentica;
− nel caso in esame la procura è affetta da invalidità , perché il di- fensore che ha certificato la sottoscrizione non aveva il potere di au- tentica in un atto separato –non solo “topograficamente”, ma redatto in un luogo distinto e in un tempo diverso –dal ricorso; − è opinione del Collegio che a tale conclusione non ostino le s ta- tuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, né quindi le argomentazioni ad essa riferite di altre pronunce di segno contrario, rese oltretutto in fattispecie non del tutto sovrapponibilialla presente, poiché in questa l’inammissibilità non discende dal contenuto della de- lega, in cui l’intrinseca carenza di specialità può essere superatadalla sua collocazione “topografica”, bensì dalla dirimente e preliminare cir- costanza della violazione dei limiti intrinseci dei poteri di autenticazione che l’ordinamento eccezionalmente riconosce all’avvocato;
− per la indefensio del Cuttone non occorre provvedere sulle spese; − tuttavia, deve farsi luogo alla dichiarazione ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come in dispositivo; p. q. m. la Cortedichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma