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Ordinanza — n. 9222/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against summary judgment for boundary wall repair costs and joint liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9222/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Carlo Matrisciano's appeal against a summary judgment ordering him to pay €30,257.65 for boundary wall repairs and confirmed the joint liability of his co-owners. The court held that the appellate court correctly applied the law regarding the assessment of repair costs and the timing of the joint liability claim. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: The court of appeal's evaluation of evidence and the timing of a joint liability claim are within the merits judge's exclusive competence and do not constitute grounds for cassation.

Parole chiave

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summary judgment enforcement boundary wall repair costs joint and several liability appellate review standards tardiness of joint liability claim legal costs allocation civil procedure appeal cauzione per le spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo , il ricorrente lamenta che l a Corte d’appello avrebbe travisato completamente la documentazione in atti e i motivi di appello in ordine alle spese sostenute dal Comune, e pertanto, lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 115 c.p.c.
3 c.p.c.; la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché la violazione dell’art.
Art. 116 c.p.c.
115 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c., violazione dell’art.
Art. 132 c.p.c.
116 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c..
Art. 183 c.p.c.
Il terzo motivo è infondato; con esso,parte ricorrente lamenta che la domanda di manleva sarebbe stata tardivamente proposta dalle altre due proprietarie Rubeca e Baglioni, in violazione dell’art. 183 c.p.c..
Art. 183 comma 6 c.p.c.
Il terzo motivo è infondato; con esso,parte ricorrente lamenta che la domanda di manleva sarebbe stata tardivamente proposta dalle altre due proprietarie Rubeca e Baglioni, in violazione dell’art. 183 c.p.c..
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 115 c.p
3 c.p.c.; la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché la violazione dell’art.
art. 116 c.p
115 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c., violazione dell’art.
art. 132 c.p
116 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 04/07/2017, n. 16467
Cass. 23/05/2014, n. 11511
Cass. 13/06/2014, n. 13485
11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.
Cass. 15/07/2009, n. 16499
13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Cass. Sez. 3, 16/02/2021 n. 4031
Cass. Sez. 3, 16/02/2021 n. 4031).Ragione per cui non sussiste la prospettata tardività di tale domanda.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5430/2022R.G. proposto da Carlo MATRISCIANO, rappresentat o e difes o dall’avv. Andrea Mancini , come da procura in calce al ricorso, con domicilioeletto in Roma, pre s so il suo studio , Viale delleMilizie n. 22 ; –ricorrente – contro COMUNE di Cetona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Gonzi,con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; nonché contro Concetta RUBECA e Luisa BAGLIONI; –intimate – Oggetto:pagamento somma.

C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5430/2022 Pres. F.M. Cirillo Est. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2237 del 20 21 pubblicatail 17/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; Fatti di causa 1. Il Tribunale di Siena, su richiesta del Comune di Cetona , ingiungeva a Carlo Matrisciano, Concetta Rubeca e Luisa Baglioni , di pagare al lo stesso Comune la somma di euro 30.257,65 a titolo di rimborso per le spese sostenute dall’Ente localeper porre in sicurezza il muro di confine ubicato tra le proprietà dei tre debitori ingiunti.

Il decreto veniva opposto con due separati atti da Matrisciano da un lato, eda Concetta Rubeca e Luisa Baglioni , dall’altro , e d il Tribunale, riuniti i due giudizi di opposizione, fatta espletare una c.t.u., riconosceva che la somma chiesta dal Comune era del tutto congrua rispetto ai lavori che erano stati svolti e che la “colpa” della situazione di degrado era da porre esclusivamente a carico del Matrisciano, il quale veniva condannato alla manleva integrale in favore delle altre due proprietarie Rubeca e Baglioni.

2. Avverso la sentenza di prime cure proponeva impugnazione il Matrisciano e la Corte d’appello di Firenze rigettava integralmente l’appello, respingendole questioni preliminari sull’inidoneità del titolo all’emissione del decreto ingiuntivo e confermando la decisione del primo giudice, anche in ordine alladomanda di manleva.

3. Ha proposto ricorso il Matrisciano articolatoin tre m otivi. Ha risposto con controricorso il Comune di Cetona. Sebbene intimate,Concetta Rubeca e Luisa Baglioni non hanno ritenuto di svolgere difese. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Partericorrente e parte resistente hanno depositato memorie. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5430/2022 Pres. F.M. Cirillo Est. I. Ambrosi Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo , il ricorrente lamenta che l a Corte d’appello avrebbe travisato completamente la documentazione in atti e i motivi di appello in ordine alle spese sostenute dal Comune, e pertanto, lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c..

Nello specifico censura la sentenza impugnata, in primo luogo, perchéla Corte non avrebbe valutato gli esiti della CTU; in secondo luogo, in quanto la documentazione di spesa prodotta dal Comune di Cetona sarebbe “assolutamente errata e contraria alla logica”; infine, per la ritenuta “ discrasia fra la motivazione resa dalla Corte d’Appello rispetto alla documentazione”.

2. Con il secondo motivo si rilevache le spese sostenute e quelle ulteriori che il Comune di Cetona sosterrà non sarebbero solo a beneficio dei destinatari del provvedimento monitorio, bensì e soprattutto del bene pubblico dello stesso Comune; tanto premesso, denuncia la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,dell’art. 112 c.p.c. , dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. ; in particolare, in relazione all’art. 112 c.p.c., la pronuncia impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo di appello; in relazione all’art. 115 c.p.c., non avrebbe posto a fondamento della decisione né le risultanze della c.t.u.né la documentazione dal medesimo prodotta; in relazione all’art. 116 c.p.c. avrebbe omesso la valutazione di una prova;in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp att. c.p.c. non avrebbe indicato le ragioni della decisione. 3.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la irritualità , improponibilità e inammissibilità della domanda di garanzia proposta dalle opponenti Rubeca e Baglioni nei suoi confronti e, in particolare , denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché la violazione dell’art. 99 c.p.c., dell’art. 101 c.p.c.e dell’art. 112 c.p.c..

Infine, lamenta che la domanda di manleva sarebbe stata tardivamente C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5430/2022 Pres. F.M. Cirillo Est. I. Ambrosi proposta dalle altre due proprietarie Rubeca e Baglioni, in violazione dell’art.183 c.p.c.. 4.I primi due motivi, che per ragioni di intrinseca connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. Il ricorrente insiste nel contestare la valutazione compiuta dalla Corte d’appello sul quantum del rimborso preteso dal Comune e continua a sottolineare che le spese sarebbero state minori e che i lavori eseguiti avrebbero apportato benefici all’intero abitato comunale e non solo agli immobili degli ingiunti.

In sostanza, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte di appello e omette di considerare che tale apprezzamento è attività riservata al giudice del merito,cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

5. Il terzo motivo è infondato; con esso,parte ricorrente lamenta che la domanda di manleva sarebbe stata tardivamente proposta dalle altre due proprietarie Rubeca e Baglioni, in violazione dell’art. 183 c.p.c.. Al riguardo, la Corte d’appello ha risposto espressamente statuendo «che la domanda, seppur precisata dalle citate note ex art. 183 comma 1 c.p.c., era già stata oggetto di esplicita menzione nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo che le signore avevano proposto separatamente e che, all’esito dell’iscrizione a ruolo, generava il procedimento riunito a quello nel quale è stata emessa l’appellata sentenza.

Le stesse infatti legate da vincolo di solidarietà passiva con il Matrisciano Carlo avevano già opposto l’ingiunzione rassegnando ampiamente la loro estraneità rispetto alle avverse allegazioni che le ritenevano corresponsabili del degrado del muro»(sentenza impugnata pagg. 11 e 12). C.C. 17.01.2023 r.g.n. 5430/2022 Pres. F.M. Cirillo Est. I. Ambrosi Del resto, lo stessoComune nel controricorso ha fatto presente di aver proposto la sua domanda contro tutti e tre i convenuti proprietari del muro (cfr.pag. 24 del controricorso). La pronuncia si pone in linea con quanto affermato da questa Corte in tema di modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. che può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (di recente, in tal senso:

Cass. Sez. 3, 16/02/2021 n. 4031).Ragione per cui non sussiste la prospettata tardività di tale domanda.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 4 . 5 00,00, di cui e uro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di cons