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Ordinanza Interlocutoria — n. 9184/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; court orders integration of absent parties to ensure full contradiction before ruling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9184/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the integration of the proceedings with the absent parties, Nicola Pietro Di Lello and AC Soluzioni S.r.L. The appellant, Monica Zambon, sought to overturn a lower court decision that dismissed her appeal due to the claim's value being under the statutory threshold, arguing the claim's value was indeterminate. The court ruled that without notifying the other parties, the contradiction was incomplete, necessitating a new hearing to determine the claim's actual value and validity.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 3; Art. 113 cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if the contested judgment concerns a claim value not exceeding the statutory limit, unless the value is indeterminate and the contrary is proven upon integration of the contradiction.

Parole chiave

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inadmissibility appeal value threshold claim integration contradiction indeterminate value art 339 cod proc civ spese di difesa spese di gratuito patrocinio spese accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 339, comma 3 cod. proc. civ.
3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ.
Art. 113 cod. proc. civ.
e dell’art. 113 cod.proc.civ.; la ricorrente rileva:
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
Art. 342, comma 1 cod. proc. civ.
art. 1260 cod.civ
art. 1267 cod.civ
e in via alternativa nei confronti di Monica Zambon, tenuta ex art. 1267 cod.civ., a garantire l a cessione pro solvendo ed obbligata all’estinzione de l debito contrattuale nei confronti dell’attrice;
art. 113 cod.proc.civ
e dell’art. 113 cod.proc.civ.; la ricorrente rileva:
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3927/2022 R.G. proposto da: ZAMBON MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EGIDIO GALBANI 3/5, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO PACE, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO CATINI (CTNRCR73B13H501B); -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore, PAOLO NOVATI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ROSELLI (RSLFRC67H08H501T) che la rappresenta e difende;-controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 10967/2021 depositata il 23/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Monica Zambon ricorre per la cassazione della sentenza n. 10967-2021 emessa dal Tribunale di Roma, resa pubblica il 23/06/2021, formulando un solo motivo; resiste con controricorso Vittoria Assicurazioni S.p.A.; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede Nicola Pietro Di Lello né da AC Soluzioni S.r.L.; Monica Zambon cedeva pro solvendo , in luogo di adempimento e fino alla concorrenza di euro 510,00, ad AC Soluzioni S.r.L.il credito risarcitorio vantato nei confronti di Nicola Pietro di Lello e di Vittoria Assicurazioni S.p.A.; non avendo Vittoria Assicurazioni adempiuto alla sua obbligazione, AC soluzioni agivanei suoi confronti ex art. 1260 cod.civ. e in via alternativa nei confronti di Monica Zambon, tenuta ex art. 1267 cod.civ., a garantire l a cessione pro solvendo ed obbligata all’estinzione de l debito contrattuale nei confronti dell’attrice;

Vittoria assicurazioni S.p.A. provvedevaad estinguere il debito, corrispondendo ad ACSoluzioni quanto dovutole in forza della cessione di credito e per le spese di lite, liberando Monica Zambondalle obbligazioni di garanzia e di pagamento; néVittoria Assicurazioni né Nicola Pietro Di Lello si costituivano in giudizio ; l’odierna ricorrente, rimasta estranea all’accordo tra AC Soluzioni e Vittoria Assicurazioni, coltivava il processo per ottenere la refusione delle spese di lite; il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 129/2018, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese anche nei confronti di Monica Zambon; la decisione veniva impugnata da Monica Zambon dinanzi al Tribunale di Roma;Vittoria Assicurazioni si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello, ai sensi del combinato disposto di cui agli art t. 113 e 339 cod.proc.civ., perché proposto avverso una sentenza del Giudice di Pace su una domanda di v a lore inferiore ad euro 1100,00 e ai sensi dell’art 342, comma 1°, cod.proc.civ. e, nel merito, eccepiva l’infondatezza della domanda;

AC Soluzioni chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti; Nicola Di Lello restava contumace; il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ex art. 113 cod.proc.civ., perché volta ad ottenere la riforma di una sentenza del Giudice di Pace resa in causa di valore non eccedente 1100,00 euro, ed ha osservato « incidentalmente » che M o nica Zam b on in appello era assistita da un avvocato diverso da quello di prime cure e che avendo chiesto la distrazione delle spese l’eventuale distrazione delle spese in appello avrebbe beneficiato un avvocato che nessuna prestazione professionale aveva svolto nel giudizio di prime cure; ha aggiunto che la cessazione della materia del contendere avrebbe richiesto la valutazione della soccombenza virtuale, di conseguenza, Monica Zambon avrebbe dovuto dimostrare che in assenza di conciliazione la sua domanda e quella di AC Soluzioni erano fondate e precisamente che aveva avuto necessità di noleggiare un’autosostitutiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;

Vittoria Assicurazioni ha depositato memoria. Considerato che:

1) laricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ. e dell’art. 113 cod.proc.civ.; la ricorrente rileva:

a) che l’appello era fondato perché basato sulla violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.;

b) che la domanda di AC Soluzioni nei suoi confronti era fondata sui contratti di noleggio e di cessione del credito conclusi secondo moduli e formulari;c) che la domanda era di valore indeterminato, perché era stata chiesta la condanna di Vittoria Assicurazioni a corrispondere ad AC Soluzioni la somma ceduta, pari ad euro 510,00 ed a risarcire i danni per l’attività stragiudiziale e per l’acquisizione della documentazione necessaria alla istruzione del giudizio, pari, rispettivamente,ad euro 150,00 ed euro 26,84, oltre al danno emergente conseguente all’indisponibilità delle somme dovute, nella misura che «risulterà di giustiziaall’esito della espletanda istruttoria»;

2) il Collegio rileva che non risulta provata la notifica del ricorso a Nicola Pietro Di Lello e ad AC Soluzioni S.r.L., mancando la cartolina attestante l’avvenuto ricevimento, dispone pertanto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti nei termini indicatiin dispositivo. PQM La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza nei confronti di Nicola Pietro Di Lello e di AC Soluzioni S.r.L.; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella