Ordinanza Interlocutoria — n. 9183/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon il primo motivo è dedotta «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. 1 n. 3 cod.proc.civ. in relazione all’art. 2901, 2727, 2729 cod.civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ.» ; con il secondo motivo la società ricorrente addebita alla sentenza impugnata «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 2901 e 1273 cod.civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ.» 3) entrambe le parti hanno chiesto un nuovo rinvio della trattazione del ricorso in vista della definizione transattiva della controversia;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 9183/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Scamy Immobiliare ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi; resiste con controricorso Juliet s.p.a. per conto di Siena NPL 2018, già Banca Monte di Paschi di Siena; nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da Ornella Gioè né da Banca Monte dei Paschi di Diema di Siena S.p.A. anche quale incorporante MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.; con ordinanza interlocutoria n. 33712/2022, stante che entrambe le parti lo avevano chiesto, era stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa che le parti definissero transattivamente la lite; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30462/2021 R.G. proposto da: SCAMY IMMOBILIARE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO TAGLIOLI (TGLMCL65E25L833G), elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi, n. 30 presso lo Studio dell’avvocato MAURIZIO PAGANI; -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, e per essa JULIET S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI (PNRPLA60L14H501O), rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO GIANNINI (GNNMRT40C31E715J); -controricorrente- nonché contro GIOE' ORNELLA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. anche quale incorporante MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A.; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1786/2021 depositata il 22/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Banca Monte dei Paschi di Siena, tramite MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., sua mandataria, assumendosi creditrice a vario titolo della somma di euro 1.098.365,89 nei confronti di Ornella Gioè e di Edeleveis Baldassari, le conveniva, dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, insieme con Scamy Immobiliare S.r.L., per far dichiarare la simulazione o, in subordine l’inefficacia exart. 2901 cod .civ., degli atti di compravendita aventi ad oggetto un immobile commerciale ed un immobile adibito a civile abitazione entrambi siti in Viareggio intercorsi tra le debitrici e la società Scamy;
Scamy Immobiliare S.r.L., oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale; le venditrici contestavano la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di simulazione e di quella subordinata di inefficacia exart. 2901 cod.civ.; il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 2238/16, accoglieva la domanda subordinata e dichiarava inefficaci gli atti dispositivi, considerando che non si trattava di atti di adempimento di debiti scaduti, che in un breve lasso di tempo le venditrici, già debitrici per più di un milione di euro, avevano alienato tutti i loro beni, che il pagamento del corrispettivo era successivo agli atti dispositivi, che le venditrici avevano rinunciato all’ipoteca legale, che il conduttore dell’immobile di civile abitazione aveva versato il canone alle venditrici per oltre un anno dopo la vendita, che sui beni venduti erano presenti plurime iscrizioni ipotecarie, che la Scamy Immibiliare e le venditrici avevano aperto entrambe un conto presso una stessa banca svizzera, la quale aveva gestito l’addebito e l’accredito del corrispettivo; la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1786-2021, depositata il 22 settembre 2021, oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato il gravame proposto da Scamy Immobiliare, cui aveva aderito Ornella Gioè, in proprio e quale erede unica di Edelvais Baldassarri, confermando integralmente la decisione del Tribunale di Lucca;
Scamy Immobiliare ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi; resiste con controricorso Juliet s.p.a. per conto di Siena NPL 2018, già Banca Monte di Paschi di Siena; nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da Ornella Gioè né da Banca Monte dei Paschi di Diema di Siena S.p.A. anche quale incorporante MPS Gestione Crediti Banca S.p.A.; con ordinanza interlocutoria n. 33712/2022, stante che entrambe le parti lo avevano chiesto, era stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa che le parti definissero transattivamente la lite; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
1) con il primo motivo è dedotta «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. 1 n. 3 cod.proc.civ. in relazione all’art. 2901, 2727, 2729 cod.civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ.» ;
2) con il secondo motivo la società ricorrente addebita alla sentenza impugnata «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 2901 e 1273 cod.civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ.» 3) entrambe le parti hanno chiesto un nuovo rinvio della trattazione del ricorso in vista della definizione transattiva della controversia;
4) la Corte dispone, pertanto,