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Ordinanza — n. 9164/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific facts and failure to apply mandatory co-debtor rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9164/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to provide specific factual allegations and a misunderstanding of mandatory legal rules. The appellant argued that the lower court erred by not requiring full bank statements and by ignoring the mandatory nature of Article 1956 of the Civil Code regarding co-debtors. The Court rejected these claims, noting the appellant's own narrative lacked specific details and that the lower court correctly identified the appellant as the cause of the debtor's insolvency.

Regesto Legislator

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Art. 1956 c.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: The appeal must contain specific facts; the mandatory rule on co-debtors applies regardless of the principal debtor's knowledge if the guarantor caused the insolvency.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific facts requirement guarantor liability co-debtor rules insolvency causation caso di garanzia bancaria mutamento delle condizioni finanziarie danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 1956 c.c.
p.a.; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame, in particolare osservando che il deducente non aveva contestato in primo grado le clausole contrattuali sia del conto corrente sia del mutuo, e non potendo farsi applicazione dell'art. 1956, cod.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
Rilevato che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366, n.
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
d.m. n. 55 del 2014
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, del
art. 1956 cod. civ
p.a.; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame, in particolare osservando che il deducente non aveva contestato in primo grado le clausole contrattuali sia del conto corrente sia del mutuo, e non potendo farsi applicazione dell'art. 1956, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 05/06/2001, n. 7587
Cass., 29/11/2019, n. 31227
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950
del principio in parola, Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Cass., 14/03/2022, n.
Cass., 14/03/2022, n. 8117
Cass., 05/05/2022, n. 14198
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 3420/2022 proposto da: Di Pietro Marco, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato De Berardis Roberta; -ricorrente - contro Guber s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 959/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da PORRECA PAOLO; Considerato che Marco Di Pietro ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 959 del 2021 della Corte di appello di L'Aquila, esponendo che: -si era opposto a un decreto ingiuntivo convenendo in giudizio la Banca di Teramo Credito Cooperativo chiedendo di essere liberato dalle obbligazioni assunte dal debitore garantito e contratte con la banca a far data dal 29 gennaio 2009, compreso l'importo relativo allo scoperto di conto corrente, in subordine operando la compensazione tra il credito, qualora provato, e la somma risultante da un libretto bancario; - la banca si era costituita chiedendo, in particolare, la conferma del decreto ingiuntivo emesso, per oltre 144 mila euro e accessori, nei confronti della società cooperativa Alto Gran Sasso, quale debitore principale, e del deducente quale fideiussore; - il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; -il deducente aveva appellato la decisione per difetto di prova del credito e violazione dell'art. 1956, cod. civ., con conseguente liberazione dalle suddette obbligazioni, comprese quelle derivanti dal conto corrente, a far data dal giorno già indicato; -si era costituita resistendo la Guber Banca, s.p.a., quale procuratrice della s.r.l.

Lucrezia Securitisation, cessionaria "pro soluto" della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, soc. coop. p.a.; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame, in particolare osservando che il deducente non aveva contestato in primo grado le clausole contrattuali sia del conto corrente sia del mutuo, e non potendo farsi applicazione dell'art. 1956, cod. civ., stante la conoscenza, in capo al deducente stesso, dello stato di decozione della debitrice principale;RG n 3420 del 2022 Cons. rei. Paolo P rreca Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la produzione del solo saldaconto, ovvero dell'estratto ex art. 50, TUB, non avrebbe potuto costituire congrua prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in difetto della produzione degli estratti conto integrali, senza che potesse operare il principio di non contestazione in assenza di allegazioni specifiche e in presenza dell'allegata negazione del credito stesso; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1956, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare la natura imperativa della norma, che prescinde dalla conoscenza, da parte del fideiussore, delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale, in difetto di adempimento, da parte dell'istituto di credito garantito, dei propri obblighi informativi nei confronti del garante; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 1, 6, 8, del d.m. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe errato non liquidando le spese secondo i valori medi, non motivando la liquidazione avvenuta secondo i valori massimi per lo scaglione in rilievo, per valore fino a 25 mila euro, e liquidando le spese per la fase istruttoria in appello non svolta;

Rilevato che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., ovvero perché aspecifico; dalla riassunta esposizione del fatto processuale - in particolare se raffrontato con la sentenza di merito impugnata, non utilizzabile ai fini della verifica del rispetto del ricordato requisito di specificità del gravame (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754, in cui si rimanda sul punto a Cass. n. 21396 del 2018) - non emergono i seguenti elementi essenziali:RCi n 3420 del 2022 Cons. rel. Paolo Poi;cea - gli esatti rapporti in primo luogo temporali tra mutuo, conto corrente e fideiussione, necessari per comprendere le contrapposte posizioni delle parti; - nel compiuto quadro della vicenda sottesa al giudizio, perché il fideiussore deducente abbia allegato la liberazione a far data dal 29 gennaio 2009; -quali siano state le ragioni del rigetto dell'opposizione in primo grado; -che la Corte territoriale ha basato il suo rigetto anche sulla tardiva contestazione degli estratti di conto inviati dalla banca tempo per tempo e ricevuti dal correntista (pag. 7 della sentenza gravata); - in che termini sarebbe stata allegata e coltivata, nella fase di merito, la deduzione della natura imperativa dell'art. 1956, cod. civ., da cui discenderebbe, in specie, l'irrilevanza della conoscenza, ad opera del fideiussore, dello stato di decozione della società garantita; a quest'ultimo riguardo parte ricorrente richiama Cass., 07/01/2021, n. 54, proprio nella parte in cui, al § 5, si legge:

«il principio evocato in ricorso (secondo cui la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria ove la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale debba presumersi comune anche al fideiussore) è affermato solo in presenza di circostanze che possano giustificare tale ultima presunzione (come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio, ovvero sia coniuge o familiare convivente; v.

Cass. n. 12456 del 1997; n. 7587 del 2001; n. 3761 del 2006): circostanze la cui valutazione, in un senso o nell'altro, comporta apprezzamento di fatto da ritenersi riservato al giudice del merito e che rimane insindacabile nel giudizio di legittimità, se non sul piano della motivazione e nei ristretti limiti in cui un tale sindacato è oggi consentito, non potendosi invece predicare alcun automatismo inferenziale dal solo rapporto parentale»; non è dato comprendere compiutamente come questo si misuri con la riferita ragione decisoria della Corte territoriale;RG n 3420 del 2022 Cons. rel Paolo Po eca il principio nomofilattico evocato è quello per cui nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 cod. civ., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa: i presupposti di applicabilità dell'art. 1956, cod. civ., non ricorrono, pertanto, allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass., 05/06/2001, n. 7587, e successive conformi, quale, ad esempio, Cass., 29/11/2019, n. 31227); leggendo il provvedimento censurato, la Corte territoriale ha chiarito che «dai richiamati documenti emerge che il mutuo è stato concesso nella stessa data della dichiarazione di elevazione da parte del Di Pietro della garanzia fideiussoria a 165.000 euro e proprio grazie a questa, tenuto conto del fatto che è lo stesso appellante ad aver riconosciuto l'esistenza di una situazione a quella data di elevato indebitamento della debitrice principale (di cui egli non poteva non essere a conoscenza avendo cessato la carica di amministratore in data prossima a quella di concessione del mutuo) [tale] da essere definita "di decozione" (cfr. a pag. 3 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).

Il Di Pietro, quindi, lungi dal non essere stato a conoscenza della contestata operazione di finanziamento, ne è stato egli stesso la causa» (pag. 8); come può notarsi la ragione decisoria è diversamente specificata, e la sua compiuta comprensione presuppone un'esatta sintesi dei fatti processuali; la parte odierna ricorrente nella narrazione dei fatti processuali (pagg. 2, 3, 7, del ricorso), rimanda ripetutamente agli atti processuali senza fare idonea sintesi del contenuto degli stessi, in violazione anche dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ulteriore espressione normativa del rammentato principio di specificità dell'impugnazione (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469 e Cass., RG n 3420 del 2022 Cons. rel. Paolo Poireca 01/07/2021, n. 18695; cfr., sulla coerenza con principi C.E.D.U. del principio in parola, Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Cass., 14/03/2022, n. 8117); quanto alla censura sulle spese non è dato comprendere perché lo scaglione di riferimento sarebbe quello fino a 25 mila euro di valore quando sia il ricorso sia la sentenza riferiscono la somma di oltre 144 mila euro quale oggetto dell'ingiunzione, fermo rimanendo il consolidato principio, da ritenere parametro anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., per cui, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati in via regolamentare, mentre la motivazione è doverosa quando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass., 05/05/2022, n. 14198); non deve disporsi sulle spese in mancanza di difese da parte intimata;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, del