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Ordinanza — n. 9117/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows hospital's appeal, ruling local health units are non-economic public entities exempt from immediate execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9117/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the hospital's appeal against a lower court judgment ordering payment to private creditors. The hospital argued it is a public entity, not an economic one, and thus exempt from immediate enforcement procedures. The court agreed, citing recent precedent that Local Health Units are non-economic public entities, thereby applying the 120-day pre-execution waiting period. Consequently, the lower sentence was quashed and the case remitted for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996; Local Health Units possess the legal nature of non-economic public entities, precluding immediate forced execution against them prior to the statutory 120-day waiting period.

Parole chiave

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public entity status non-economic nature enforcement waiting period healthcare administration executive title validity azienda pubblica cassa malati dell'impresa risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996
17551 del 2011 con cui l’Azienda era stata condannata al risarcimento dei danni nei loro confronti; con atto di opposizione a precetto propostodinanzi al Tribunale di Roma, l ’ Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanin i ha p r oposto opposizione a precetto,basata sulla violazione dell’art. 14 d.l.
Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01
380-bis.1 c.p.c.; considerato che col primomotivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 3, comma 1, d.lgs. 50/16
190/12 e 2bis d.lgs. 33/13, sostenendo che enti ed aziende del SSN hanno natura di amministrazione pubblica; col terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 118/11

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11088/14
Cass. Sez. Un. 2031/08
Cass. Sez. 6 3, 26/11/2021 n. 36856
Cass. Sez. 3, 27/09/2021 n. 26113
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7321/2021R.G., proposto da Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli A vv. ti Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella ed Egidio Mammone, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso la sede aziendale in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87; -ricorrente - nei confronti di Ermanno MARI,rappresentato e difeso dagli A vv. ti Anna Mandorlo e Farbizio Marini, giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio,in Roma, via Gaetano Donizetti n. 20; -resistente - Nonché contro C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 7321/2021 Pres.

F. De Stefano Est. I. Ambrosi Giovanna SANTIROCCHI, -intimata - avverso la sentenza della Corte d ’a p pello di Roma 23 / 12 /2020, n. 6646, non notificata; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che Ermanno Mari e Giovanna Santirocchi avevano notificato il 16 marzo 2012atto di precetto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini,con cui avevano richiesto il pagamento della somma di Euro 101.863,82 sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 17551 del 2011 con cui l’Azienda era stata condannata al risarcimento dei danni nei loro confronti; con atto di opposizione a precetto propostodinanzi al Tribunale di Roma, l ’ Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanin i ha p r oposto opposizione a precetto,basata sulla violazione dell’art. 14 d.l. 669/96, opposizione rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 28874/2014 perché l ’ intimata doveva essere qualificata come ente pubblico economico ed in quanto tale esclusa dall’applicazione della invocatanorma; avverso la sentenza di prime cure, l ’ Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini propo neva appello, respinto dalla Corte d’ap pello di Romacon la sentenza n. 6646/2020, che argomentando a contrario in tema di gestioni liquidatorie (Cass. n.11088/14) e d ei principi generali (Cass.

Sez. U n. 2031/08 ), conferma va la ritenuta natura di ente pubblico economico anche delle aziende sanitarie , con condanna dell’appellante alle spese del grado; avverso la decisione di appellol’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 7321/2021 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi motivi; Ermanno Mariha resistito con controricorso, mentre Giovanna Santirocchi,sebbene intimata, non ha qui svolto difese ; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; considerato che col primomotivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 1 13 c . p . c . , l ’ omessa pronuncia su tutte le eccezioni sollevate in appelloed insiste per l ’ affe rm azione della natura di ente pubblico non economico delle aziende del SSN, in base alla reinterpretazione del quadro normativo e giurisprudenziale vigente; con il secondo motivo,denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 , co. 2 , d.lgs. 165/01, 59 l. 190/12 e 2bis d.lgs. 33/13, sostenendo che enti ed aziende del SSN hanno natura di amministrazione pubblica; col terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,comma 1 , d.lgs. 50/16 e 59 l. 190/12, enti ed aziende del SSN hanno natura di enti aggiudicatari negli appalti pubblici; colquarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.19, co mma 2 , lett. c) , d.lgs. 118/11 e l. 8/90, in quanto detti enti sono sottoposti alla contabilità pubblica; col quinto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.14 co. 1 d.l. n.669/96, convertito in l. n. 30/97, sostenendo l’applicabilitàagli enti ed aziende del S.S.N. del termine dilatorio ; l primo e il quinto motivo di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sonofondati e meritano accoglimento nei limiti e allecondizioni di seguito illustrati ; sebbene non sia chiara la ratiodella lamentata violazione di legge in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c.proposta dalla parte ricorrente , tuttavia le restanticensure trovano accoglimento alla luce del principio, C.C. 20. 02.2023 n. R.G. 7321/2021 Pres.

F. De Stefano Est. I. Ambrosi ancora di recente ribadito da questa Corte , secondo cui le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) hanno natura giuridica di enti pubblici non economicise non altro ai fini dell’instaurazione dei processi esecutivi nei loro confronti, con la conseguenza che ad esse è applicabile l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l’intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali(cfr. in tal senso Cass.

Sez. 6 - 3, 26/11/2021 n. 36856 ; in senso conforme: Cass. Sez. 3,27/09/2021 n. 26113 ); dall’accoglimento dei motivi primo e quinto discende con tutta evidenza l’assorbimento dei restanti; il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza cassata; per la necessità di ulteriori accertamenti in fatto,la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, la quale, nel procedere a rinnovato esame, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità; per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, la quale, provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legi