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Decreto — n. 9108/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, extinguishing the proceedings under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 9108/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The appellant, representing Pittana Marmi Group, voluntarily relinquished their rights against the defendant bank, citing specific articles of the civil procedure code. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the litigation was terminated without cost allocation.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, terminating the litigation without the need for further adjudication on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary abandonment termination of litigation legittimazione a contestare licenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 168/2016
391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.
L. 197/2016
168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1686/2023 R.G. proposto da : PITTANA MARMI GROUP S.r.l. (C.F. 01669700930), in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante FABIO SEGALINI, PITTANA MANUELA(C.F. PTTMNI64P69I940K), rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO MARCHINI, ALESSANDRO DE PAOLI -ricorrenti - contro BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. -intimata – avverso la sentenza n. 254/2022 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/06/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori dei ricorrenti, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non si risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il gio