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Decreto — n. 9105/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal via decree after both parties formally renounce the litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 9105/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal extinct by decree following the formal renunciation of the lawsuit by both the appellant and the respondent. The appellant, Ronchetta Marisa, withdrew her request against Phoenix Asset Management S.p.A., while the respondent's counsel also signed an agreement to the withdrawal. The court ruled that no further proceedings were necessary as the statutory requirements for extinction were met under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a lawsuit extinct by decree when both parties formally renounce the proceedings, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal renunciation extinction of lawsuit joint withdrawal decree of extinction litigation termination no costs awarded difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
D.L. n. 168/2016
391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.
L. 197/2016
168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1019/2022 R.G. proposto da : RONCHETTA MARISA (C.F. RNCMRS32S58L219R), rappresentata e difesa dall'avvocato MARTINO MARIA EBNER; -ricorrente - contro PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.p.A. (C.F. 13444081007), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di TIBERIUS SPV S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati EUGENIO BARRILE, DANIELE DISCEPOLO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2851/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/10/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto risulta sottoscritto per adesione dal difensore della società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il giorno