Cassation court allows appeal against declaration of writ inefficacy due to late service exceeding statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's declaration of a writ of summons as ineffective. The appellant argued the writ was invalid because service was not completed within the required sixty-day period, whereas the respondent contended the procedural history was improperly joined. The court rejected the respondent's argument, ruling that the late service triggered a duty for the judge to examine the merits, thereby validating the appeal and dismissing the counter-claim for inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 c.p.c.; Art. 188 disp. att. c.p.c.: Late service of a writ of summons beyond the statutory period renders it ineffective, obligating the judge to examine the merits of the creditor's claim upon opposition.
Parole chiave
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UNTIVO NOTIFICATO OLTRE IL TERMINE DI CUI ALL’ART.644 C.P.C. –DICHIARATA INEFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVOEX ART. 188 C.P.C. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere VALLE CRISTIANO Consigliere PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere Rel. Ud. 30/01/2023CC Cron. R.G.N. 6991/2020 CARMELO CARLO ROSSELLO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6991/2020 R.G. proposto da : BANCA IFIS S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Andrea Balducelli e Emanuele Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Giunio Bazzoni, n. 3 -ricorrente - contro MANDALA DI SANTORO CLAUDIO C.
S.A.S., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dagli avv.ti Massimiliano De Benetti ed Alessia Pittelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Tardella, in Roma, via Pasubio, n. 15 -controricorrente – avverso la ordinanza del Tribunale di Cuneo n. 12476 /201 9 , pubblicata in data16 dicembre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. Banca Ifis s.p.a. ricorre, con due motivi, nei confronti della società Mandala di Santoro Claudio C. s.a.s., per la cassazione della ordinanza n. 12476/20 del Tribunale di Cuneo con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ., l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. 615/2018, emesso dallo stesso Tribunale su istanza dell’odierna ricorrente.
In fatto espone che: vantando un credito, nei confronti della Mandala di Santoro Claudio C. s.a.s., derivante dal mancato pagamento di canoni dovuti in adempimento di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un autoveicolo, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cuneo decreto ingiuntivo con il quale aveva richiesto alla società utilizzatrice la riconsegna del veicolo ed il pagamento della somma di euro 19.449,58, oltre interessi; il ricorso era stato inoltrato per la notifica il 17 maggio 2018 presso la sede legale della società all’indirizzo indicato in contratto e successivamente presso l’indirizzo indicato nella visura camerale; stante l’esito negativo, aveva tentato la notifica al legale rappresentante della società debitrice, senza ottenere riscontro positivo e, quando ormai era scaduto il termine, la notifica si era perfezionata presso la residenza del legale rappresentante risultante dal certificato di residenza ; la debitrice aveva proposto opposi zione, eccependo, tra l’altro, l’inefficacia del decreto ingiuntivo e, successivamente,aveva depositato ricorso ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ., ha rilevato che il decreto ingiuntivo aveva perso la sua efficacia perché la notifica non era stata validamente eseguita nel termine di sessanta giorni e che la successiva introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte della Mandala s.a.s., nell’ambito del quale quest’ultima si era difesa nel mer ito, non determinava alcuna conseguenza, ‹‹ essendo stata l’opposizione dichiaratamente proposta per mero scrupolo difensivo››.
3. Mandala di Santoro Clau dio C. s.a.s. resiste con controricorso.
4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 - bis .1. cod. proc. civ. Considerato che 1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 188 disp. att. cod. proc. civ., 644, 645, 641 e 650 cod. proc. civ., la ricorrente censura la decisione gravata per avere il Tribunale dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo. Precisa che la dichiarazione di inefficacia è stata emessa in violazione delle disposizioni evocate, perché, se il decreto ingiuntivo è stato comunque notificato, seppure tardivamente, deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo esecutivo.
2. Con il secondo motivo, rubricato: ‹‹ Sull’ammissibilità del presente ricorso straordinario ai sensi degli artt. 360 c.p.c. e 111, settimo comma, Cost.››, la ricorrente evidenzia che il ricorso per cassazione è ammissibile, poiché l’ordinanza impugnata costituisce provvedimento dal contenuto decisorio, avendo il giudice deciso anche in punto di spese di lite.
3. Il ricorso è ammissibile. Il provvedimento con il quale il giudice di primo grado, exart. 188 disp. att. cod. proc. civ., dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo, è suscettibile di ricorso per cassazione in quanto, come già affermato in precedenza da questa Corte, ha contenuto decisorio ed incide sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore. Pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass., sez. 1, 26/07/2001, n. 10183; Cass., sez. 1, 14/09/2006, n. 19799; Cass., sez. 6-1, 02/04/2013, n. 7976; Cass., sez. 6 - 3, 02/10/ 2018, n. 23903).
4. Il ricorso è fondato. Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 188 disp. att. c od. proc. civ ., è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica — ipotesi questa che ricorre laddove essa sia stata eseguita in luogo o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui completamente estranee —e non nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, né tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario.
Pertanto,se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli art. 645 e 650 cod. proc. civ., a seconda dei casi (Cass., sez. 1, 14/02/ 2014, n. 3552; Cass., sez. 1 , 02/04/2010, n. 8126). Anche di recente questa Corte ha affermato (Cass., sez. 6-3, 02/10/2018,n. 23903; Cass., sez. 3, 13/09/2022, n. 33516) che non può essere dichiarata, ex art. 188 disp. att. c od. proc. civ. , l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità.
Infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art.644 cod. proc. civ., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente (Cass., sez. 1, 31/10/2007, n. 22959). Ebbene, poiché nel caso di specie la creditrice, dopo alcuni tentativi di notifica presso il luogo indicato in contratto e presso la sede della società indicata sulla visura camerale, non perfezionatisi a causa dell’irreperibilità del destinatario, ha comunque, seppure tardivamente, eseguito la notifica, che è avvenuta, come emerge dalla cartolina di ricevimento firmata dal legale rappresentante della società debitrice – riportata in ricorso - , in data 17 settemb re 2018, deve ritenersi che la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo è stata emessa in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, considerato che nella scarna motivazione della ordinanza qui impugnata il Tribunale ha semplicemente rilevato che i precedenti tentativi di notifica non sono andati a buon fine e che la parte notificante non si è attivata prontamente, con gli strumenti a sua disposizione, al fine di notificare il decreto ingiuntivo nel termine di legge.
Va, peraltro, rammentato che la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, oltre il termine previsto dall’art. 644 cod. proc. civ., comporta che, laddove su detta domanda si costituisca un rapporto processuale, anche per effetto della opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha il potere-dovere di vagliare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria (Cass., sez. 3,18/04/2006, n. 8955; Cass., sez. 2, 16/01/2013, n. 951; Cass., sez.3, 29/02/2016, n. 3908) . Nella memoria illustrativa la controricorrente ha insistito per l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che l’odierna ricorrente ‹‹ non ha impugnato l’ordinanza di non luogo a provvedere resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cui era stato riunito il procedimento avviato ex art. 188 disp. att . cod. proc. civ. , provvedimento espressamente qualificato dal giudicante come ordinanza definitiva ed avente natura decisoria del procedimento riunito, il quale, quindi, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione unitamente al provvedimento qui impugnato, quest’ultimo quale atto presupposto››.
L’eccezione sollevata deve essere disattesa sia perché essa poggia sul presupposto, non emergente dalla ordinanza qui impugnata, della riunione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e del ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art.188 disp. att. cod. proc. civ., sia perché il provvedimento reso nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale si è limitato a dichiarare ‹‹il non luogo a provvedere sul ricorso in opposizione››,non ha natura decisoria.
Ne segue che, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, questo Collegio, avvalendosi del potere conferito dall'art. 382, secondo comma, cod. proc. civ., deve accogliere il ricorso, cassare il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 188 di sp. att. cod. proc. civ. proposto dalla società Mandala di Santoro Claudio C. s.a.s. Le spese del giudizio di primo grado e quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Anche se il ricorso per cassazione è stato proposto in data successiva al 30 gennaio 2013 , la parte ricorrente non risulta soccombente e pertanto non è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità del ricorso exart. 188 disp.att. c.p.c. Condanna lacontroricorrente al pagamento , in favore della ricorrente, delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura di legge ed accessori di legge e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 1.900,00 per compensi , oltre spese forfettarie n