Cassation court dismisses appeal on insurance policy lapse notice duty in lease financing cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment rejecting a claim for vehicle theft indemnity. The appellant argued that the insurer failed to notify them of the policy's cancellation due to non-payment, violating good faith principles. The court rejected this, ruling that the specific contractual structure of lease financing does not automatically impose a duty to notify the third-party beneficiary of coverage lapses absent explicit contractual terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1175, 1375, 360 c.c.; In lease financing insurance contracts, the insurer's duty to notify the third-party beneficiary of a coverage lapse is not implied by general good faith principles unless explicitly stipulated in the contract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18288/2020 R.G. proposto da : CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A., nella qualità di società incorporante la Iveco Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Giorgio Manfredi e dall’avv. Leopoldo Aperio Bella, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 51 -ricorrente - contro GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.
Fabio Alberici, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle Fornaci, n. 38 -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 16 97 /20 20 , pubblicata in data5 marzo 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che CNH Industrial Financial Services S.A., nella qualità di società incorporante la Iveco Finanziaria s.p.a., ricorre, con quattro motivi, nei confronti della Groupama Assicurazioni s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 1697/2020 pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 10436/2015, è stata rigettata la domanda proposta dalla Iveco Finanziaria s.p.a. avente ad oggetto la domanda di pagamento dell’indennizzo dovuto per ilfurto di un veicolo ; in primo grado la Iveco Finanziaria s.p.a. aveva conven uto in giudizio la Groupama Ass.ni s.p.a. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 108.900,00 in conseguenza del furto -avvenuto in data 31 marzo 2012 - del veicolo tg.
EK052KY, che, con contratto del 16 settembre 2011, l ’ attrice aveva concesso in leasing alla Lazio Trasporti s.r.l. e da questa assicurato, in data 13 dicembre 2011, per i rischi furto e incendio, con polizza Groupama, vincolata a favore della concedente Iveco Finanziaria s.p.a. sino al 31 ottobre 2016, data di scadenza del leasing; la Groupama Ass.ni s.p.a., costituendosi in giudizio, aveva dedottoche la polizza era stata ‹‹ sto r nata ›› il giorno stesso della sua sottoscrizione, in quanto la Lazio Trasporti s.r.l. non aveva pagato la prima rata del premio, sicché il veicolo, alla data del furto, era privo della garanzia assicurativa; la Iveco Finanziaria aveva ecce pi to l’inopponibilità a sé dell’asserito storno, mai comunicato, assumendo che la Groupama, attraverso l’appendice di vincolo, aveva assunto l’obbligo di informarla di eventuali modifiche assicurative al fine di consentire di mantenere le garanzie sul veicolo; il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di parte attrice, condannando la società convenuta a rifondere alla Iveco Finanziaria s.p.a. l’importo di euro 98.010,00, oltre interessi; in accoglimento dell’appello interposto dalla Groupama Ass.ni s.p.a.avverso la suddetta decisione, la Corte d’appello di Roma , con la sentenza qui impugnata,ha osservato che il caso sottoposto al suo esame riguardava la cd.
‹‹appendice di vincolo››e che, a prescindere dalla qualificazione del contratto e dalla posizione del beneficiario del vincolo, risultava mancante la previsione contrattuale di un obbligo di comunicazione, in favore dell’appellata , del mancato pagamento del premio; ha osservato, in particolare, che la società assicuratrice aveva tempestivamente eccepito il mancato versamento del premio relativo alla polizza in oggetto, ai sensi dell’art. 1901 cod. civ., ed il conseguente annullamento del contratto in epoca antecedente al furto, producendo un certificato Ania attestante una nuova copertura assicurativa del veicolo presso la Compagnia National Suisse, a decorrere dal 5 marzo 2012; per contrastare tale eccezione, il vincolatario avrebbe dovuto provare l’avvenuto pagamento del premio, ma i documenti offerti, ossia il contrassegno, peraltro privo della data di decorrenza, ed il certificato di assicurazione non erano idonei a tale fine;
Groupama Ass.ni s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo; la ricorrente resiste con controricorso al ricorso incidentale; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio;Consideratoche con ilprimo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt.1218, 1411, 1891, 1175, 1362, 1366 e 1375 cod. civ., in ordine alla qualificazione del contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nell’accertare l’opponibilità, alla beneficiaria del vincolo , del lo ‹‹ storno ›› di polizza, aveva omesso di verificare la natura del contratto assicurativo e la posizione giuridica del vincolatario; segnatamente, con riguardo al contratto, sostiene che d oveva ritenersi sussistente un preciso obbligo di informativa in capo alla società assicuratrice nei confronti del terzo beneficiario, considerato che tra gli scopi del contratto vi era quello di garantire la permanenza della copertura assicurativa per l’intera durata della locazione finanziaria; l’inadempimento della Groupama s.p.a. all’obbligazione di dare avviso dello storno della polizza, essendo stato causa determinante per la concreta perdita della garanzia assicurativa, legittimava la richiesta di risarcimento dei danni; con specifico riferimento alla posizione giuridica delle parti, assume che dal la necessità di tutelare l’incolpevole affidamento del terzo discendeva l’inopponibilità dello storno del la polizza, mai comunicato, dato che l a Iveco Finanziaria s.p.a. , sin dalla sottoscrizione della polizza, aveva chiaramente manifestato di avere interesse al contratto assicurativo, che, ai sensi dell’art. 1411, secondo comma, cod. civ., non poteva quindi essere revocato senza il consenso della beneficiaria del vincolo; con il secondo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, ossia dell’emissione e della sottoscrizione della polizza Furto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta ai giudici di appello di avere fondato la decisione esclusivamente sul cd.
‹‹contrassegno di assicurazione››, omettendo di prendere in considerazione l’ulteriore certificato assicurativo relativo alla garanzia furto/incendio, che riportava la data di decorrenza della copertura assicurativa, la durata, la data di scadenza, l’ammontare dei premi, l’attestazione del pagamento del premio ‹‹alla firma››, elementi tutti dai quali avrebbe potuto desumersila validità, efficacia ed operatività della polizza; con il terzo motivo, prospettando la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1372 e 1411 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in relazione all’assolvimento dell’onere della prova, rispetto all’art. 360 n. 3 c.p.c.››, la ricorrente censura la sentenza impugnata là dovela Corte territoriale ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell’operatività della polizza, il ‹‹ contrassegno di assicurazione ›› prodotto dalla Iveco Finanziaria s.p.a. , men tre ha ritenuto idonei a provare l’eccezione di inoperatività fatta valere dalla GroupamaAss.ni s.p.a.l’‹‹appendice di annullamento›› e un certificato Ania attestante una nuova copertura assicurativa a decorrere dal 5 marzo 2012; evidenzia, al riguardo, che la Iveco Finanziaria s.p.a. nel giudizio di primo grado aveva anche prodotto il contratto di assicurazione a copertura del rischio furto, con vincolo a proprio favore, e la denuncia di avvenuto furto ed aveva provato l’invio alla Groupama s.p.a. della documentazione necessaria per istruire la pratica e risarcire il danno, a dimostrazionedei fatti posti a fondamento della domanda; con il quarto motivo, censurando la decisione gravata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, contesta alla Corte di appello di avere fondato la decisione su una eccezione mai sollevata dalla Groupama s.p.a. nei gradi del giudizio di merito, ossia sulla ‹‹mancanza di una previsione contrattuale di un obbligo di comunicazione, in suo favore, del mancato pagamento del premio››; con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia la ‹‹ nullità della sentenza di secondo grado per omessa pronuncia sulla domanda di condanna della odierna ricorrente alla restituzione in favore della Groupama Assicurazioni s.p.a. delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 112 c.p.c. e/o in alternativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e/o in alternativa dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››; la controricorrente precisa che in data 10 luglio 2015 aveva provveduto ad effettuare il pagamento, in favore della Iveco Finanziaria s.p.a., delle somme liquidate dal Tribunale e che, proponendo appello, aveva chiesto la restituzione di quanto versatoin esecuzione della sentenza, ma la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sul punto; l’esame dei motivi del ricorso principale involge questioni di particolare rilevanza che attengono a gli obblighi che discendono dall’inserimento della c.d.
‹‹appendice di vincolo›› nel contratto di assicurazione collegato al contratto di leasin g , dovendosi, in particolare, stabilire se, tenuto conto della peculiare struttura del contratto e dell’interesse del terzo vincolatario di mantenere la copertura assicurativa per l’intera durata della locazione finanziaria, sussista un obbligo , incomben te sulla società assicuratrice , di comunicare al terzo beneficiario il venir meno della copertura assicurativa, anche alla luce dei principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e se, in caso di mancata previsione contrattuale di un obbligo di comunicazione, la società assicuratrice possa sottrarsi al pagamento dell’indennizzo opponendo al terzo beneficiario l’inoperatività della polizza in ragione del mancato pagamento del premio assicurativo;il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la definizione della causa in adunanza camerale, data la valenza nomofilattica delle questioni prospettate che rende opportuna la trattazione della causa in pubblica ud