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Ordinanza — n. 8447/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on revocatory action, upholding mandatory joinder of non-debtor spouse as necessary co-litigant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8447/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a debtor and his family against a lower court's revocatory action. The appellants argued their wife lacked standing because she was not a debtor and owned no real estate, yet the lower court had condemned her to pay litigation costs. The court ruled that the spouse is a necessary co-litigant regardless of ownership status because they benefit from the fruits of the family home, making their joinder legally required.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 384, 40 co. c.p.c.: In a revocatory action against a family home established by both spouses, the non-debtor spouse is a necessary co-litigant due to their interest in the family fruits, and the lower court must correct its decision to condemn them to costs.

Parole chiave

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revocatory action family home necessary co-litigant spousal standing litigation costs civil procedure asset revocation revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 6 c.p.c.
Art. 384, 40 co. c.p.c.
1242/2012); di talché -diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (che, sul punto, va dunque corretta, ex art. 384, 4 0 co c.p.c.)- sussiste anche una situazione di litisconsorzio necessario del coniuge non debitore (cfr.
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
21494/2011); le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
art. 2903 c.c
art. 2903 cod. civ
art. 2935 cod. civ
va coordinata con quella prevista dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 2901 cod. civ
Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 cod. civ.
art. 2901 c.c
Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5768/2022
Cass. n. 5768/2022 e Cass.
Cass. n. 1242/2012
5768/2022 e Cass. n. 1242/2012); di talché -diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (che, sul punto, va dunque corretta, ex art.
Cass. n. 19330/2017
Cass. n. 21494/2011
anche Cass. n. 21494/2011); le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art.
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Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 21278/2019 proposto da: Della Valentina Amedeo, Lollo Marina, Della Valentina Carla, Della Valentina Maria Lucia, Della Valentina Giovanna, Della Valentina Piero, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicolini Giovanni; -ricorrente - contro Italfondiario Spa, società appartenente al Gruppo doValue, soggetta all'attività e coordinamento di doValue Spa (già doBank), non in proprio bensì quale procuratrice di Toulosa Securitisation Sri, elettivamente domiciliata in Roma Via Luigi Lilio 95 presso lo studio 254.7,-J dell'avvocato Carsillo Teodoro, rappresentata e difesa dall'avvocato Bianchi Bridda Annarosa;

Penelope Spv Sri, rappresentata da Intrum Italy Spa (già Tersia Spa), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza SS. Apostoli, 73 presso lo Studio Legale Intrum Law, rappresentata e difesa dall'avvocato Bianchi Bridda Annarosa; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1282/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal cons. DANILO SESTINI;Rilevato che: la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Bologna aveva accolto l'azione revocatoria ordinaria promossa da Italfondiario s.p.a. (nella qualità di procuratore della Banca Popolare Friuladria s.p.a. e, mediante successivo atto di intervento, della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a), nei confronti di Amedeo Della Valentina (fideiussore della Amedeo Della Valentina s.p.a. nei confronti dei due istituti bancari), della moglie Marina Lollo e dei figli Carla, Maria Lucia, Giovanna e Piero Della Valentina, in relazione a un atto di costituzione di fondo patrimoniale del 12.11.2008 e ad atti di donazione di immobili effettuati in data 5.6.2006 e trascritti il successivo 19.6.2006, dei quali era stata pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti di entrambe le banche; la Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione rispetto alla domanda della terza intervenuta, ritenendo che il termine prescrizionale non fosse decorso dalla data del rogito, ma dalla successiva trascrizione delle donazioni; ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria e ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Lollo, pronunciando anche nei confronti della stessa la condanna alle spese di lite; hanno proposto ricorso per cassazione Amedeo Della Valentina, Marina Lollo e Carla, Maria Lucia, Giovanna e Piero Della Valentina, affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, Penelope SPV s.r.I., rappresentata da Intrum Italy s.p.a., quale cessionaria del credito vantato dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a. nei confronti della Amedeo Della Valentina s.p.a. e del fideiussore, nonché la Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della Toulosa Securitisation s.r.I., cessionaria del credito della Banca Popolare Friuladria s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le controricorrenti hanno depositato memoria.Considerato che: col primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza per violazione o la falsa applicazione dell'art. 2903 c.c., «per aver ritenuto che la prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria decorra dalla trascrizione dell'atto di disposizione patrimoniale, anziché dalla sua stipulazione»; premesso che l'eccezione era stata sollevata con riguardo alla domanda proposta dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia (con atto di intervento avviato alla notifica il 6.6.2011) per la revoca delle donazioni effettuate con rogito del 5.6.2006, i ricorrenti assumono -con richiamo a Cass. n. 3379/2007- che la prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria decorre dalla data di stipulazione dell'atto e non da quello della sua trascrizione; il motivo è infondato, alla luce dell'orientamento di legittimità che, in difformità rispetto al precedente richiamato dai ricorrenti, si è ormai consolidato nel senso che, «in tema di azione revocatoria, la norma dell'art. 2903 cod. civ. va coordinata con quella prevista dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 cod. civ. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile» (Cass. n. 11815/2014; conformi Cass. n. 1210/2007, Cass. n. 5889/2006 e Cass. n. 11758/2018); col secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2901, comma 1, n. 1 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi «per aver ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi ed oggettivi della revoca della donazione 5.6.2006 e dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale»; premesso che era «onere dell'attrice e dell'interveniente provare sia il carattere concretamente pregiudizievole dei predetti atti di disposizione patrimoniale rispetto alla possibilità di soddisfacimento dei loro crediti verso la società garantita dal sig.

Amedeo Della Valentina, sia la conoscenza del (preteso) pregiudizio, da parte di quest'ultimo, al momento del compimento di ciascun atto di disposizione patrimoniale», i ricorrenti trascrivono ampi passaggi dell'atto di appello e lamentano che la Corte ha motivato senza distinguere fra i due atti (la donazione e la costituzione del fondo patrimoniale), non ha spiegato da quali elementi abbia desunto la sussistenza della scientia damni e non ha considerato i fatti addotti dagli appellanti a confutazione della pretesa conoscenza (fatti che sarebbero provati con i docc. da n. 8 a n. 22 prodotti dai convenuti); aggiungono che la Corte ha erroneamente valorizzato deduzioni del fideiussore (relative a una missiva del 7.11.2008), concernenti inequivocabilmente il solo atto costitutivo di fondo patrimoniale, anche a sostegno della sussistenza della scientia damni e dell'eventus damni in relazione alle donazioni effettuate oltre due anni prima; si dolgono, altresì, che la sentenza abbia «totalmente omesso di esaminare i fatti dedotti dagli odierni ricorrenti e documentalnnente provati [...] che confutano, quantomeno con riguardo alla donazione 5.6.2006 [...], la tesi della pretesa "incapienza" del residuo patrimonio immobiliare del signor Amedeo Della Valentina rispetto ai crediti delle controparti nei confronti della società da lui garantita»; il motivo è inammissibile, in quanto, senza illustrare adeguatamente i termini della dedotta violazione dell'art. 2901 c.c. e senza individuare specifici fatti singolarmente decisivi di cui sarebbe stato omesso l'esame, svolge una critica complessiva della sentenza che appare volta -nella sostanza- a una non consentita rivalutazione del merito, nel senso dell'esclusione (almeno parziale) della sussistenza dei requisiti -soggettivo e oggettivo- dell'azione pauliana; e ciò fa, peraltro, senza ottemperare puntualmente all'onere di specificità prescritto dall'art. 366, n. 6 c.p.c. quando alla localizzazione e alla trascrizione (per quanto necessario) dei documenti invocati a sostegno delle censure; il terzo motivo investe la statuizione con cui la Corte ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Marina Lollo (affermando che la partecipazione della stessa al giudizio non risultava ingiustificata, pur in difetto di una situazione di litisconsorzio necessario, atteso che, «mediante la revoca del fondo patrimoniale anche la consistenza del patrimonio immobiliare di quest'ultima subisce una variazione») e ne ha disposto la condanna al pagamento delle spese di lite; i ricorrenti censurano il "ragionamento" della Corte, ribadendo che la Lollo «è assolutamente priva di legittimazione passiva nel presente giudizio, non avendo patrimonio immobiliare alcuno ed essendo i beni costituiti nel fondo patrimoniale [...] intestati solo al marito Amedeo Della Valentina»; evidenziano inoltre una contraddittorietà fra l'esclusione della situazione di litisconsorzio necessario e l'affermazione dell'interesse della Lollo alla partecipazione al giudizio e la conseguente condanna alle spese di lite; il motivo è infondato, atteso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di revoca di un fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, stante la necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito e sussistendo, anche rispetto al coniuge non proprietario, un interesse alla partecipazione al giudizio, in quanto lo stesso è comunque beneficiario dei frutti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (cfr.

Cass. n. 5768/2022 e Cass. n. 1242/2012); di talché -diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (che, sul punto, va dunque corretta, ex art. 384, 4 0 co c.p.c.)- sussiste anche una situazione di litisconsorzio necessario del coniuge non debitore (cfr. Cass. n. 19330/2017: «in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i conìugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria»; cfr. anche Cass. n. 21494/2011); le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascuna controricorrente, in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif