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Ordinanza — n. 8446/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to insufficient fact exposition violating civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8446/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's submission failed to adequately expose the facts and issues of the case. Although the appellant argued that lack of notification to the opposing party justified a renewal of service, the court found the appeal fundamentally defective under Article 366 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no renewal of service was necessary as the appeal was already manifestly inadmissible due to its inability to support the legal arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the exposition of facts is insufficient to allow the court to understand the grounds for the censure and verify their pertinence and merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient fact exposition civil procedure code renewal of notification manifest inadmissibility cause cognita requirement costs compensation allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 3 c.p.c.
16141/2019); invero, il ricorso non rispetta il requisito previsto dall'art. 366, n.
Art. 291 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12515/2018
Cass. n. 16141/2019
12515/2018 e Cass. n. 16141/2019); invero, il ricorso non rispetta il requisito previsto dall'art.
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Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 18281/2019 proposto da: Ciul Ioana Cristiana, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Papola Teresa; -ricorrente - contro Di Renzo Ida, Di Giampaolo Silvia; - intimati - nonché contro Ferri Nunzio, in proprio, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato D'Angelo Maria Grazia; -controricorrente - 202_2„ avverso la sentenza n. 2270/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal cons. DANILO SESTINI;Rilevato che: la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Pescara aveva accolto l'azione revocatoria ordinaria promossa da Ida Di Renzo (creditrice della Interland s.a.s. di Ferri Nunzio) per sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, degli atti di compravendita del 7.3.2012 con cui Nunzio Ferri -socio accomandatario della società debitrice- aveva alienato gli unici immobili di sua proprietà al padre Vincenzo Ferri (socio accomandante della società) e alla convivente lona Cristina Ciul; la detta Ciul ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

Nunzio Ferri ha notificato controricorso adesivo, con cui ha richiesto l'accoglimento del ricorso principale; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; sia la ricorrente che il controricorrente adesivo hanno depositato memoria. Considerato che: la notifica del ricorso nei confronti della Dì Renzo è stata effettuata personalmente alla stessa, presso il domicilio eletto nel giudizio di appello, anziché al difensore nominato in tale fase; con la memoria, la ricorrente ha rilevato che la mancata costituzione della intimata non consente di ritenere sanata tale irregolarità e ha richiesto di essere rimessa in termini per rinnovare la notifica, ex art. 291 c.p.c.; ritiene il Collegio che non debba procedersi alla rinnovazione della notifica in quanto tale attività costituirebbe un inutile dispendio di attività processuali a fronte della manifesta inammissibilità del ricorso (cfr.

Casj.n. 12515/2018 e Cass. n. 16141/2019); invero, il ricorso non rispetta il requisito previsto dall'art. 366, n. 3 c.p.c., funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure, poiché l'esposizione dei fatti della causa (contenuta in meno di una pagina) risulta del tutto inidonea a dar conto dei termini della vicenda e delle questioni controverse, e -quindi- a porre la Corte nella condizione di scrutinare i motivi causa cognita; né, peraltro, una tale inidoneità risulta superata dalle indicazioni contenute nell'illustrazione dei singoli motivi, che argomentano le censure sul presupposto di una conoscenza dei fatti e delle questioni controverse che la Corte non è stata posta in condizione di acquisire dal contesto complessivo dell'atto; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; atteso che non sussiste soccombenza della Ciul rispetto controricorrente adesivo, le spese di lite vanno compensate; ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 20.12.2022 IL FUNZIOL- '10 G I IARIO Dott. S ),