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Ordinanza — n. 8444/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on bankruptcy revocation action, citing lack of evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8444/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ge.Consulting Srl against a lower court ruling that invalidated asset transfers to a bankruptcy trustee. The appellant argued the lower court erred in applying burden of proof rules and failed to examine specific facts regarding the timing and validity of the transfers. The court dismissed the appeal because the appellant's arguments relied on factual assessments and merit evaluations prohibited for the Court of Cassation, alongside procedural defects in the fifth and sixth grounds of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual findings or merit assessments in bankruptcy revocation actions, and appeals must strictly cite specific legal errors without generic complaints.

Parole chiave

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bankruptcy revocation action burden of proof distribution omitted examination of appeal factual assessment prohibited scientia damni requirement proposta con riserva di revoca azione revocatoria conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Art. 2697 c.c.
in combinata lettura con l'art. 2697 c.c. -con riferimento all'art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
2727 e 2729 c.c.», «con riferimento all'art. 360 n.
Art. 380 bis l. c.p.c.
s.p.a.), affidandosi a sei motivi; ha resistito, con controricorso, il Fallimento della FINAGESTIM; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
art. 2903 c.c
Considerato che: Col primo motivo, la ricorrente (che denuncia la violazione o erronea applicazione dell'art. 2903 c.c., in combinato disposto con l'art.2697 c.c.
art. 2901 c.c
art. 2697 c.c
in combinata lettura con l'art. 2697 c.c.
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Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 30909/2019 proposto da: Ge.Consulting Srl (già Ge.Fin Spa), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via A. Bafile 5 presso lo studio dell'avvocato Fiormonte Luca che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maresi Michele; -ricorrente - contro Gestion des Immeubles International»; Societé Civile Immobiliere (già GEFIMA FRANCE); - intimata - nonché contro Fallimento Finanziaria Gestioni Immobiliari - Finagestim Spa - N 814/2003, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in 2,02/Z, Roma Via dei Parioli 44 presso lo studio dell'avvocato Cassandro Tania Enza che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4624/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal cons. DANILO SESTINI;Rilevato che: con sentenza n. 4748/2012, il Tribunale di Roma, pronunciando sulla revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. proposta dal Fallimento Finanziaria Gestioni Immobiliari-FINAGESTIM s.p.a. nei confronti della GE.FIN. s.p.a. e della GEFIMA FRANCE, dichiarò l'inefficacia di atti di cessione di quote della Compagnie Commerciale de Cavallo effettuati dalla società in bonis in favore delle due convenute e condannò queste ultime a restituire, rispettivamente, 28.405 e 11.595 quote dell'anzidetta Compagnie; pronunciando sull'appello proposto dalla GE.FIKI. s.p.a., la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado; ha proposto ricorso per cassazione la GE.CONSULTING s.r.l. (già GE.FIN. s.p.a.), affidandosi a sei motivi; ha resistito, con controricorso, il Fallimento della FINAGESTIM; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: Col primo motivo, la ricorrente (che denuncia la violazione o erronea applicazione dell'art. 2903 c.c., in combinato disposto con l'art.2697 c.c. «nella parte in cui la Corte di Appello di Roma [...] ha erroneamente applicato le norme relative alla distribuzione dell'onere della prova in tema di eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria e per contraddittorietà e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e oggetto di discussione tra le parti costituito dall'erroneo ed omesso esame dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie») contesta la statuizione con cui la Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che l'atto di cessione potesse farsi risalire alla data della fattura del 21.7.2001 e che fosse pertanto tempestiva la domanda giudiziale notificata 1'8.6/19.7.2006, mentre la GE.FIN. non aveva dimostrato -come era suo onere- che l'atto fosse stato posto in essere in data antecedente ai cinque anni rispetto alla notifica della citazione; il motivo è infondato, in quanto, a fronte dell'accertamento (presuntivo) dell'esistenza dell'atto di cessione delle quote e a fronte della sua ritenuta collocazione temporale in data coincidente con quella della fattura del 21.7.2001, è corretta la conclusione della Corte secondo cui l'atto di citazione risultava notificato entro il termine quinquennale dall'atto revocando; con la conseguenza che, in difetto di prova, da parte della GE.FIN., che la cessione risalisse a data anteriore, non poteva ritenersi intervenuta l'eccepita prescrizione; col secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in combinata lettura con l'art.2721 c.c., «nella parte in cui la Corte [...] ha erroneamente, e senza addurre motivazione, applicato ai fini probatori e decisori il regime delle presunzioni per ritenere comprovata l'esistenza di un atto pubblico di cessione denegato dall'appellante»; premesso che la parte attrice non aveva mai prodotto l'atto di cessione revocando, contestano alla Corte di avere fatto ricorso a presunzioni, senza spiegare le ragioni che giustificavano il superamento del limite di valore di cui agli artt. 2729 e 2721 c.c. e, altresì, supplendo alle carenze probatorie del Fallimento che avrebbe potuto procurarsi, «ove mai fosse stato esistente», l'atto pubblico di cessione delle quote; il motivo è inammissibile; la questione della legittimità del superamento del limite di valore di cui all'art. 2721, 1° co. c.c. (che pure avrebbe potuto essere dedotta in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva compiuto l'accertamento presuntivo confermato in appello) risulta "nuova" e come tale inammissibile; peraltro, la ric:orrente non ha censurato in modo specifico la statuizione (implicita) di ammissibilità, evidenziandone le ragioni di erroneità in considerazione della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza; né - sotto altro punto di vista- la ricorrente può dolersi di un indebito ricorso alla prova presuntiva per il fatto che il Fallimento non abbia prodotto un documento di cui la stessa GE.FIN. (oggi GE.(:ONSULTING) ha sempre negato l'esistenza; il terzo motivo investe direttamente l'accertamento presuntivo sul fatto che vi fosse stata la cessione delle quote, in relazione al quale la Corte ha affermato che gli elementi richiamati nel giudizio di primo grado sono «più che idonei a fondare la prova presuntiva dell'effettiva esistenza della cessione, ancorché negata dall'appellante»; la ricorrente censura la Corte per «violazione/falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.», «con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa motivazione, da parte della Corte d'Appello di Roma, circa l'idoneità e la sussistenza dei requisiti degli elementi presuntivi fondanti il decisum e per contraddittoria e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e oggetto di discussione tra le parti costituito dall'erroneo ed omesso esame dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie»; il motivo è inammissibile in quanto non illustra specifici errori di diritto in relazione alle norme richiamate in rubrica, né evidenzia singoli fatti decisivi di cui sarebbe stato omesso l'esame, ma contesta l'erroneità dell'apprezzamento di merito complessivo degli elementi considerati dalla Corte territoriale ai fini dell'accertamento presuntivo; e ciò sulla base di documenti e risultanze richiamati senza ottemperare adeguatamente agli oneri di specificità imposti dall'art. 366, n. 6 c.p.c. e in funzione di una non consentita rivisitazione del quadro indiziario (sull'assunto che «l'intera lettura operata dalla Corte d'Appello appare del tutto illogica e scollegata dall'evidenza probatoria di riferimento») volta ad un opposto approdo di merito da parte della Corte di legittimità; col quarto motivo, viene denunciata la «contraddittorietà della motivazione per omesso e/o erroneo esame delle risultanze istruttorie e delle prove offerte in giudizio su un punto decisivo della controversia - errore di fatto»; la ricorrente lamenta che la Corte ha errato nel considerare l'ing.

Vignuzzi amministratore della GE.IFIN. e che da ciò ha tratto la conclusione che la società potesse essere in qualche modo a conoscenza dell'atto di cessione delle quote; il motivo è inammissibile in quanto prospetta -peraltro, in termini (di contraddittorietà della motivazione) non più consentiti dal testo attuale dell'art. 360, n.

5) c.p.c.- un errore di fatto che, in caso di ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 395, n.

4) c.p.c., avrebbe dovuto essere fatto valere in sede revocatoria e che, in caso contrario, non poteva comunque essere dedotto come vizio cassatorio perché comporta la necessità di accertamenti fattuali e apprezzamenti di merito inibiti alla Corte di legittimità; col quinto motivo, viene denunciata la «violazione/falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in combinata lettura con l'art. 2697 c.c. -con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.- per omessa eio erronea motivazione circa la sussistenza dei presupposti della scientia damni e dell'eventus damni a fondamento dell'azione revocatoria promossa dal Fallimento Finagestim nei confronti di GEFIN»; la ricorrente lamenta che il giudicante non ha motivato in ordine al fatto che al momento del presunto atto di disposizione sussistessero ragioni creditorie e che gli eventuali crediti fossero stati ammessi allo stato passivo della procedura fallimentare; aggiunge che il Fallimento non aveva comunque provato né l'eventus damni né la scientia damni, rilevando che, rispetto a quest'ultima, i riferimenti della Corte erano «ancora più scarni»; il motivo è inammissibile, poiché evidenzia un profilo (quello della verifica che all'epoca della denegata cessione di quote esistessero ragioni creditorie insoddisfatte, poi confluite nella massa e ammesse al passivo della procedura concorsuale) che non emerge dalla sentenza impugnata e rispetto al quale la ricorrente non deduce di avere proposto motivi di appello; quanto poi alle censure relative all'eventus damni e alla scientia damni (rispetto alla quale la Corte ha evidentemente fatto proprie le ragioni evidenziate dal Tribunale), esse risultano svolte in modo generico, senza individuare specificamente errori di diritto e nella prospettiva di una non consentita rivalutazione del merito; col sesto motivo («impugnazione con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame [...] di un capo di impugnazione della sentenza di prime cure n. 4748/12 Tribunale di Roma Sezione Fallimentare come proposto dalla allora GEFIN»), la ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha «totalmente omesso» di esaminare il motivo di appello denominato "sulle spese di soccombenza liquidate in dispositivo a carico ed in solido di entrambi i convenuti"; il motivo (che deduce, nella sostanza, l'omessa pronuncia su un motivo di appello) è inammissibile in quanto non trascrive e neppure riporta riassuntivamente il contenuto del motivo che non sarebbe stato esaminato, omettendo pertanto un'allegazione necessaria perché la Corte possa procedere alla verifica ex actis del contenuto dell'impugnazione e allo scrutinio della censura; il ricorso va, conclusivamente, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis