Italian court dismisses appeal as judgment extinguished by mutual withdrawal of claims under CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following a joint act of withdrawal by all parties. Both the plaintiff and defendant formally renounced their respective appeals, which the court validated under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was declared null and no further proceedings or fee allocation were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When all parties in a civil proceeding jointly withdraw their claims or appeals, the court must declare the litigation extinguished, terminating the case without further adjudication on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24368/2020 R.G. proposto da : CURZI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro STEFANELLI GIUSEPPE; -intimato - nonché contro BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO, Società Cooperativa, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione LEONARDO TOSON, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA FILIPPONI; -controricorrente - nonché da STEFANELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BARBARA BAIANI, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO CORVAJA, CRISTIANA STEFANELLI; -ricorrente successivo – contro CURZI ALBERTO; -intimato - nonché contro BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO, Società Cooperativa, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione LEONARDO TOSON, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA FILIPPONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 164/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/01/2020; letta l’istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sottoscritta dai difensori di tutte le parti costituite; letto il successivo atto congiunto di rinuncia al ricorso principale e al ricorso successivo; rilevatoche il predetto atto risulta sottoscritto per adesione dai difensori di tutte le controparti costituite; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni.
P.Q.M.
Dichiara estinto ilgiudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udien