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Ordinanza — n. 8092/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for exceeding legal limits on reviewing lower court's interpretation of lease agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8092/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Monica Taina's appeal against the Appeal Court of Genoa inadmissible. Taina argued that the lower court incorrectly interpreted post-lease agreements as a new contract rather than a release protocol, and questioned the validity of the landlords' waiver of commercial startup compensation. The court ruled that the territorial court properly interpreted the negotiation clauses without exceeding its authority, and Taina failed to provide critical arguments regarding the alleged legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1175, 1375 c.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts or a new interpretation of contractual terms that the lower court has already performed within the limits of its jurisdiction, particularly when the appellant fails to articulate specific legal criticisms of the interpretative canons applied.

Parole chiave

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inadmissibility appeal violation of law limits interpretation of lease pactum de non petendo good faith obligation commercial startup compensation merit review prohibition preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 370 c.p.c.
Law n. 742/1969
R.D. n. 12/1941
742/1969 e 92 r.d. n. 12/1941); dev’essereinfine attestata, ai sensi dell’art.
Art. 13 comma 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002
12/1941); dev’essereinfine attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12405 del 24/06/2020, Rv. 658221 - 02
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22645/2019proposto da: MONICA TAINA, elett.te domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to ARDO ARZENI; -ricorrente - contro CRISTINA FELLONI e AMOS FELLONI, elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio dell’avv.to ALESSIO PETRETTI che, unitamente all’avv.to RENATO MOTTOLA, li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenzan. 667/2019 del la CORTE D’APPELLO DI GENOVA , depositata il 13/05/2019;

Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 22645 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI ; Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 22645 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri Rilevatoche, consentenza resa in data 13/5/2019, la Corte d’appello di Genova, inaccoglimento dell’appello proposto da Cristina Fell oni e Amos Felloni ein riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’opposizione proposta da Monica Taina avverso l’esecuzione dell’ordinanza di rilascio dell’immobile già con- cessoda Cristina Felloni e Amos Felloni in locazione alla Taina ad uso alberghiero; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come le argomentazioni sostenute dalla Taina a sostegno dellapropria opposizione non fossero fondate, poiché gli accordi in ter- corsitra le parti successivamente alla scadenza dell’originario contratto dilocazione non erano valsi (come preteso dalla Taina) ad attestare l’avvenuta conclusione di un nuovo contratto di locazione (in ipotesi destinato a scadere al 24/3/2023) , bens ì a regolare le modalità del rilascio dell’immobile , nella specie confermato dalla regolare forma- zionegiudiziale del titolo esecutivo di rilascio e del relativo espresso riconoscimentoda parte della Taina ; tale regolazione delle modalità di rilascio dell’immobile era nella specieavvenuta attraverso la stipulazione tra le parti di un pactum de nonpetendo di natura onerosa , con il quale i locator i avevano accettato didifferire l’esecuzione del rilascio al fine di consentire la permanenza della Taina nell’immobile fino al 30/9/2015 dietro l’ assunzione, da partedi quest’ultima, dell’ obbligo di corrispondere ai Felloni un importo atitolo di indennità di occupazione , oltre alla rinuncia al già conseguito dirittoall’indennità per la perdita de ll’avviamento commerciale; avverso la sentenza d’appello, Monica Taina propone ricorso per cassazionesulla base di tre mo tiv i d’impugnazione ;

Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 22645 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri CristinaFelloni e Amos Felloni resistono con controricorso, cui ha fattoseguito il deposito di memoria; latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380 - bis .1. c.p.c.; ilPubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli art t. 27, co. 3 e 4 , 79 e 34 della legge n . 392/ 78, per avere la corte territoriale erroneamente omessodi riconoscere, nelle due diverse scritture private stipulate tra leparti a seguito della scadenza del primo contratto di locazione, l’at- testazione dell’avvenuta conclusione , tra le medesime parti, di un nuovocontratto di locazione (peraltro caratterizzato dalla previsione di un canone triplicato rispetto a quello precede ntemente corrisposto in forza del primo contratto di locazione) : contratto nella specie affetto dallaparziale nullità connessa al la determinazione della sua durata (in- dicatacome inferiore al novennio imposto d alla legge per i contratti di locazionead uso alberghiero) e al la prevista rinuncia della conduttrice all’indennitàper la perdita dell’avviamento commerciale, con il conse- guentericonoscimento, non già dell’avvenuta stipulazione di un pac- tumde non peten do , bens ì di una vera e propria nuova locazione com- portanteil diritto della conduttrice a permanere nell’immobile de quo finoalla relativa scadenza, nonché a conseguire l’integrale importo do- vutolea titolo di indennità di avviamento; conil secondo moti vo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 27, co. 3 e 4, 79 e 34 della legge n. 392/78, nonchédegli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere la corte territoriale er- roneamenteomesso di rilevare il carattere abusivo della condott a con- Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 22645 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri trattuale dei locatori, nella specie concretizzatosi attraverso l’assun- zionedi comportamenti in palese contrasto con il canone di buona fede impostodalle norme richiamate in ricorso, avendo gli stessi approfit- tatodella situazione di debolezza della conduttrice al fine di imporle, peril solo vantaggio di essi locatori, la conclusione di accordi solo ap- parentementediretti a differire l’esecuzione del rilascio dell’immobile locato, essendo viceversa destinati alla conclusione di un nuovo con- trattodi locazione di durata inferiore a quella legale, dietro pagamento diun canone triplicato rispetto a quello originariamente percepito e con l’ulteriore vantaggio dell’illecita rinuncia preventiva della conduttrice allapercezione dell’indennità per la perdi ta dell’avviamento commer- ciale,in tal modo non riconoscendo il diritto della conduttrice a perma- nerenell’immobile locato fino alla scadenza del nuovo contratto di lo- cazione; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 34 della legge n. 392/78 per avere la corte ter- ritorialeerroneamente omesso di rilevare l’illiceità dell’avvenuta rinun- ciapreventiva, da parte della conduttrice, dell’indennità per la perdita dell’avviamentocommerciale, non rilevand o, conseguentemente, l’ille- gittimitàdell’esecuzione del rilascio ottenuto dagli originari locatori in assenzadella preliminare corresponsione di tale indennità all’odierna ricorrente; tuttie tre i motiv i – congiun tamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili ; osservail Collegio come, attraverso l e censur e in esame, l’odierna ricorrenteprospetti una rilettura, in sede interpretativa, dei due accordi sottoscrittitra le parti a seguito della scadenza del contratto di loca- zione;

Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 22645 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri nelcaso di specie, a fronte dell’interpretazione fatta propria dalla corteterritoriale, incline a riconoscere l’avvenuta stipulazione , tra le parti,a seguito della scadenza del contratto di locazione, di un pactum onerosode non petendo (successivament e rinnovato) , con la connessa rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento (ritenuta legit- timain quanto intervenuta successivamente al la conclusione del con- tratto),la ricorrente sostiene, al contrario, come, attraverso l’accordo intervenutosuccessivamente alla scadenza del contratto di locazione, leparti intesero dar vita ad un nuovo contratto di locazione , nella spe- ciecaratterizzato da una durata illegittima ( poiché inferiore al novennio impostodalla legge nei contratti di lo cazione alberghiera) e da un ’ ille- cita rinuncia ‘ preventiva ’ della conduttrice all’indennità per la perdita dell’avviamentocommerciale; ciòposto, varrà considerare come, secondo il consolidato insegna- mentodella giurisprudenza di questa Corte, l’interpret azione degli atti negozialideve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito edè censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canonidi ermeneut ica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360,n. 3, c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il rag ionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.

Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 22645 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri nelcaso di specie, l’odierna ricorrente si è limitata ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, la non condivisibilità del la lettura dei fatti di causa operata dal giudice a quo , orientando l’argomenta- zionecritica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territo- riale,non già attraverso la prospettazione del modo attraverso i l qual e ilgiudice d’appello si sarebbe in ipotesi sottratto al rispetto dei canoni legali di ermeneutica negoziale, bensì attraverso l’indicazione degli aspettidella ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa cri- ticata rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travali cando i limitipropri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraversola sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di unanon consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la cor te territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore,giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale suf- ficientementecongruo, rispetto al testo interpretato, sì da sfuggire in- tegralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sededi legittimità; inforza di tali premesse, la mancata articolazione, da parte della ricorrente,di alcuna argomentazione critica conn essa all’eventuale vio- lazione,da parte della corte d’appello, dei canoni legali di ermeneutica negozialenell’interpretazione degli accordi intercorsi nel tempo tra le parti, impone il riconoscimento dell’ inevitabile inammissibilità delle censurein esame;

èappena il caso di rilevare l’assoluta improprietà del richiamo, fatto proprio dalla Taina, alla pretesa illiceità della (supposta ‘preventiva’ ) rinunciaall’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale (trat- tandosipropriamente di una rinu ncia legittimamente avvenuta solo a Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 22645 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri seguitodella scadenza del contratto di locazione, in conformità al cor- rispondenteprincipio sancito in sede di legittimità: cfr. Sez. 6 - 3, Or- dinanzan. 12405 del 24/06/2020 , Rv. 658221 - 02) , così come l’inam- missibilitàdella doglianza concernente il preteso comportamento abu- sivodei locator i , siccome contrastante con il dovere di buona fede im- posto ai contraenti da gli artt. 1175 e 1375 c.c., trattandosi, con ri- guardoa tale ultima censura, di una mera rilettura nel me rito dei fatti dicausa, come tale non consentita in questa sede di legittimità ; sullabase di tali premesse , dev ’ essere dato atto del l’inammissibilità delricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la tardività dellanotificazione (in data 5/9/2019 ) del controricorso, avvenut a a se- guitodella scadenza dei termini di legge ( co incidente , ai sensi dell’art.370c.p.c., con il 1 9/ 8 /2019 a fronte della notificazione del ricorso in data8/7/2019) nella specie sottratti all’incidenza della sospensione fe- rialedi cui all a legge n. 742/1969 , trattandosi di una causa di opposi- zioneall’esecuzione (cfr. artt. 3 della legge n. 742/1969 e 92 r.d. n. 12/1941); dev’essereinfine attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.1-bis, dello stesso articolo 13;

P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso . Dichiara inammissibile il controri- corso. Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 22645 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussist