Cassation court dismisses appeal for procedural extinction of lawsuit due to voluntary withdrawal by plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the plaintiff's formal withdrawal. The Consorzio Industriale del Lazio voluntarily renounced the lawsuit against the liquidated company, citing requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. The court ruled that the withdrawal met all statutory criteria, necessitating no further judicial intervention or cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A party's voluntary withdrawal from litigation results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial action or cost assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11231/2022 R.G. proposto da : CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO, già CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato MATTIA IOANNUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO GIAMPIERO PASTORINO; -ricorrente - contro CONCORDATO PREVENTIVO DI TOR CERVARA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A., in persona del Liquidatore Giudiziale BRUNO SED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato MATTEO MUNGARI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 916/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/02/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il Concordato Preventivo Di Tor Cervara Industrie Alimentari S.p.A.ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia, sottoscritta dal Liquidatore giudiziale e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il