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Ordinanza — n. 8007/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking factual reconstruction rather than legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8007/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Asaro's appeal inadmissible, ordering him to pay the landlords' legal costs. Asaro argued the lower court incorrectly interpreted evidence regarding the tenants' failure to unify two adjacent properties, claiming this constituted a violation of law. The court ruled that such arguments attack the factual reconstruction of the case rather than a legal error, failing to meet the requirements for admissibility under Article 360(5) of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the party attempts to challenge the court of first instance's reconstruction of a legally relevant fact as a violation of law, as this does not satisfy the minimum requirements for a review of the motivation's legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction violation of law Article 360 c.p.c. legal motivation motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
(con riferimento all’art. 360 n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
Art. 1-bis dello stesso articolo 13
Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
art. 1578 c.c
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29756/2019proposto da: VINCENZO ASARO, elett.te domiciliatoin ROMA, presso la CANCELLE- RIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to MARIO MARINO; -ricorrente - contro FRANCESCA PICCIONE, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo stu- dio dell’avv.to LUCA NICITA che, unitamente all’avv.to MARCO SAPO- NARA, la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 29756 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri LIVIO PICCIONE, IGNAZIO PICCIONE e FABIO PICCIONE, quali eredi di GIUSEPPINA OLIVERI, elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio dell’avv.to ALESSIA MARTINI, rappresentati e difesi dagli avv.ti ANTONELLA CARUSO e GIUSEPPE MASSIMO ABATE; -controricorrenti - avverso la sentenzan. 1039/2019della CORTE D’APPELLO DI PALERMO , depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023dal Consigliere Dott.

MARCO DELL’UTRI ; Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 29756 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri Rilevatoche, consentenza resa in data 24/6/2019, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciatola risoluzione, per inadempimento del conduttore Vincenzo Asaro,di due distinti contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione dallo stesso conclusi, rispettivamente, con Francesca Pic- cionee con Giusepp ina Oliveri , aventi ad oggetto due distinti immobili contigui,con la conseguente condanna dell’Asaro alla restituzione degli immobililocati e al pagamento dei canoni dov uti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome le contestazioni sollevate dall’Asaro circa i pretesi inadem- pimenti contestati a carico delle locatrici (nella specie asseritamente consistitinella mancata collaborazione d e lle proprietarie al consegui- mento,da parte del conduttore, del certificato di abitabilità dell’unico immobilederivato dai lavori di unificazione dei due immobili contigui ) non avessero trovato conferma ne gli elementi istruttori complessiva- menteacquisiti nel corso del giudizio , essendo piuttosto risultato che le d ue locatrici si fossero limitate a consentire la sola apertura di un ‘varco’ tra i due distinti immobili , e non già la relativa unificazione, residuando pertanto il solo inadempimento del condutt ore consistito nelmancato pagamento dei canoni di locazione dovuti ad entrambe le locatrici,di per sé tale da giustificare la risoluzione dei due contratti di locazionecorrettamente pronunciata dal giudice di primo grado; avversola sentenza d’appello, Vincenzo Asaro propone ricorso per cassazionesulla base di due motiv i d’impugnazione ;

FrancescaPiccione, da un lato, e Livio P iccione, Ignazio P iccione e FabioPiccione ( tutti e tre quali eredi di Giuseppina Oliveri), dall’altra, resistonociascuno con u n proprio controricorso; Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 29756 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380 - bis .1. c.p.c.; ilPubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni; FrancescaPiccione ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione de gli art t. 1453 e segg. c.c. in rela- zioneagli art t. 5 della legge n . 392/ 78 e 1455 c.c., nonché, in subor- dine, in relazione all’art . 1460 c.c. (con riferimento all’art . 360 n . 3 c.p.c.), per ave re la corte territoriale erroneamente ritenuto di ‘ non scarsaimportanza’ l’inadempimento del conduttore consistito nel ritar- datopagamento dei canoni di locazione dovuti, non avendo i g iudici di meritoadeguatamente considerato e giustificato la ritenuta gravità di tale inadempimento , segnatamente in considerazione del comporta- mentogravemente scorretto delle controparti e delle odiose iniziative giudiziarie dell e stess e infondatamente a ssunte, in sede penale, ai dannidell’Asaro, nella specie tali da provocare, a carico di quest’ultimo, igravi pregiudizi personali e patrimoniali specificamente indicati in ri- corso; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1578 c.c. in relazione all’art.1453c.c. e 2697 c.c. (con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente ritenuto che nessun inadempimento contrattuale fosse imputabile alle loca trici e che, conseguentemente, non potesse dichiararsi la risoluzione dei contratti di locazione per causealle stesse imputabili, tanto desumendosi dall’insieme degli ele- menti istruttori complessivamente acquisiti al giudizio (e analitica- Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 29756 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri menterichiamati in ricorso), di per sé idonei ad attestare i gravi e con- tinuati comportamenti ostruzionistici e dannosi posti in essere dalle contropartiin pregiudizio dell’odierno ricorrente; entrambii motivi – c ongiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– s ono inammissibili; varrà preliminarmente rilevare l’inammissibilità della produzione della sentenza penale in relazione alla quale il ricorrente svolge ampi (benchénon sempre perspicui) rilievi nell’illustrazione del primo motivo d’impugnazione, trattando si di un document o formatosi prima dell’udienzadi precisazione delle conclusioni n el giudizio di appello ; ciòposto, osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dei motiviin esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricogni- zione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recatadalle norm e di legge di cui denuncia la violazione – si sia limitato adallegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze d i causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensìalla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è pos- sibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di mo- tivazione(cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv.612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppurecoinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’even- tualefalsa applicazione delle norme richiamate sotto il profil o dell’er- roneasussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostru- zionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; e ciò,tanto con riguardo alla discus sione delle prove concernenti la (ri- tenuta insussistente) gravità dei propri inadempimenti (viceversa ef- fettivamentesussistenti, essendosi il conduttore reso responsabile del Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 29756 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri mancatopagamento di diversi canoni di locazione, così obbligando le contropartiad adire il giudice al fine di ottenerli tardivamente), quanto inrelazione alle prove concernenti il comportamento contrattuale delle locatrici(che il giudice d’appello ha viceversa ricostruito in termini di pienacorrettezza, sulla base di una motivazi one ineccepibile sul piano logico-giuridico); nelcaso di specie, dunque, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, deifatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; si tratta, come appare manifesto, di argomentazion i critic he con evidenzadirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di tipic he censur e di- rettea denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il prov- vedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili,non essendo c onsentito alla parte censurare come viola- zionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cuisi assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di unfatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronu n- ciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- vistidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ;

Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 29756 /20 19 - rel. cons. Marco Dell’Utri sullabase di tali premesse , dev ’ essere rilevata l’inammissibilità del ricorso,con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in fa- voredi ciascuna delle due parti controricorrent i , delle spese del giudizio dilegittimità, secondo la liquidazione di cui al di spositivo; dev’esserealtresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art.1-bis, dello stesso articolo 13;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso,in favore di ciascuna delle due parti controricorrent i , delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate , in favore di Francesca Picc i one , in complessivieuro 3 . 5 00 ,00 , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge,e, in favore di L ivio Piccione, Ignazio Piccione e Fabio Piccione, incomplessivi euro 2 . 300,00 , oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 11 5 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria q