Sentenza — n. 7973/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18517/2020 R.G. proposto da : GENTILE ROSARIA ANNA, GRAVINA ANNA LUISA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ERRICO VINCENZO (DRRVCN65S03E791K) -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32137/2019depositata il 01/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. FATTI DI CAUSA 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391-bis c.p; Sentenza — n. 7973/2023 — snciv · Corte di Cassazione: In particolare, le ricorrenti evidenziano come tali documenti fossero menzionati nell’indice riportato in calce al ricorso per cassazione, e regolarmente depositati al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso in data 23/11/2016, come risultante dalla nota di deposito e iscrizione a ruolo in pari data (23/11/2016) in cui, al punto 9, si legge: “vi è richiesta di G. P. presentata il 21/11/16. Delibera COA del 22/11/16 e documenti indice ricorso”.
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18517/2020 R.G. proposto da : GENTILE ROSARIA ANNA, GRAVINA ANNA LUISA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ERRICO VINCENZO (DRRVCN65S03E791K) -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32137/2019depositata il 01/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. FATTI DI CAUSA 1.
Con sentenza n. 32137 resa in data 10/12/2019, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Rosaria Anna Gentile e Anna Luisa Gravina (in qualità di eredi di Renato Gentile) avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 4/11/2015, ad esito di un giudizio di opposizione a precetto promosso da Renato Gentile nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a., in proprio e quale mandataria di SGA s.p.a., quest’ultima quale cessionaria di un credito vantato da Banco di Napoli s.p.a..
2. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione a precetto pronunciato dal primo giudice, rilevando l’inammissibilità dell’eccezione relativa alla contestata legittimazione attiva di Intesa San Paolo s.p.a.; la mancata estinzione della fideiussione per fatto del creditore; l’irrilevanza, sul giudicato formatosi nei rapporti tra creditore e fideiussore, delle pronunce eventualmente intercorse con il debitore principale; la deducibilità di eventuali questioni concernenti i limiti della garanzia esclusivamente nel giudizio di merito esitato nel titolo esecutivo azionato.
3. A sostegno della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la Corte di cassazione ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per cassazione avanzato da Rosaria Anna Gentile e Anna Luisa Gravina (in qualità di eredi di Renato Gentile), non avendo queste ultime fornito alcuna prova documentale della propria legitimatio ad causam, poiché i documenti rilevanti al riguardo – pur menzionati come allegati nell’indice del ricorso – risultavano comunque irreperibili tra gli atti del giudizio.
4. Avverso l'indicata sentenza della Corte di cassazione, Rosaria Anna Gentile e Anna Luisa Gravina, in qualità di eredi di Renato Gentile, propongono ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. sulla base di un unico motivo d’impugnazione.
5. Nessun intimato ha svolto difese in questa sede.
6. Le ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., denunciando l’errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di cassazione erroneamente affermato l’inesistenza agli atti del giudizio dei documenti (lo stato di famiglia storico di Renato Gentile e gli atti di rinunzia all’eredità di Francesco Tommaso Gentile e di Umberto Gentile) attestanti la legittimazione delle ricorrenti alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 4/11/2015.
2. In particolare, le ricorrenti evidenziano come tali documenti fossero menzionati nell’indice riportato in calce al ricorso per cassazione, e regolarmente depositati al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso in data 23/11/2016, come risultante dalla nota di deposito e iscrizione a ruolo in pari data (23/11/2016) in cui, al punto 9, si legge: “vi è richiesta di G. P. presentata il 21/11/16. Delibera COA del 22/11/16 e documenti indice ricorso”.
3. Ciò posto, le attestazioni comparenti in tali documenti, unitamente al contegno processuale delle controparti (che non avevano mai contestato la legitimatio ad causam delle odierne ricorrenti), valevano a comprovare in modo incontestabile la ridetta legittimazione, in contrasto con quanto rilevato dalla Corte di cassazione sulla base di un evidente errore di percezione di carattere revocatorio.
4. Il motivo è infondato.
5. Osserva il Collegio come la sentenza della Corte di cassazione impugnata in questa sede abbia attestato la mancanza, negli atti di causa, dei documenti comprovanti la legittimazione delle ricorrenti per cassazione (quali eredi di Renato Gentile) alla proposizione del ricorso avverso la sentenza della corte d’appello dalle stesse impugnata.
6. In contrasto con tale decisione, le odierne ricorrenti assumono come tali documenti fossero viceversa presenti all’atto della decisione del proprio ricorso.
7. In particolare, dette ricorrenti sostengono come la presenza tra gli atti del giudizio delle richiamate produzioni documentali fosse desumibile dall’attestazione della Cancelleria della Corte di cassazione contenuta nella “nota di deposito e di iscrizione a ruolo” del 23/11/2016, nella quale compare il riferimento all’avvenuto deposito dei documenti contenuti nell’indice del ricorso: indice nel quale (come rilevato nella stessa sentenza della Corte di cassazione qui impugnata) risultano menzionati: lo stato di famiglia storico di Renato Gentile e gli atti di rinuncia all’eredità di quest’ultimo da parte di altri eredi diversi dalle odierne ricorrenti; documenti di per sé idonei ad attestare la sussistenza della legittimazione ad agire erroneamente negata dal giudice a quo.
8. Ferme tali premesse in fatto, osserva tuttavia il Collegio, in contrasto con la prospettazione avanzata dalle odierne ricorrenti, come la “nota di deposito e di iscrizione a ruolo” del 23/11/2016 dalle stesse invocata non risulti debitamente sottoscritta da alcun Cancelliere o da alcun altro funzionario o soggetto comunque addetto agli uffici della Corte, essendovi riprodotta unicamente la stampigliatura di un timbro menzionante l’‘Ufficio depositi’ della Corte di cassazione con la data del 23/11/2016.
9. La stampigliatura (o impronta) di un simile timbro con la menzione dell’“Ufficio depositi della Corte di cassazione”, tuttavia, in quanto agevolmente riproducibile con mezzi di facile reperibilità (si tratta, infatti, di un semplice timbro a inchiostro recante la dicitura “CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEPOSITI 23 nov.2016” privo di qualsivoglia firma o sigla riferibile all’intervento di una qualsiasi persona fisica in qualche modo identificabile), deve ritenersi di per sé tale da non conferire alcuna certezza circa l’effettiva provenienza di quell’attestazione di deposito da parte di un membro di quell’Ufficio (o di qualsivoglia altra persona addetta ad uffici della Corte di cassazione) e, conseguentemente, tale da non fornire alcuna certezza circa l’effettivo avvenuto deposito dei documenti che la sentenza impugnata in questa sede attesta non presenti tra gli atti del giudizio.
10. Sulla base di tali premesse, non avendo le odierni ricorrenti fornito alcuna idonea prova in ordine all’effettività dell’errore di fatto ascritto alla sentenza impugnata per revocazione, il ricorso proposto in questa sede deve ritenersi infondato.
11. Dal rilievo dell’infondatezza del ricorso segue la pronuncia del relativo rigetto.
12. Non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede.
13. Dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no